CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/09/2021 con la quale il Tribunale di Brescia, concesse le circostanze generiche equivalenti alle aggravanti contestate (ed esclusa la recidiva contestata alla seconda imputata sotto menzionata), ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, primo comma, n. 2 e 5 cod. pen. Il ricorrente lamenta che il delitto del quale si tratta è procedibile d'ufficio e, pertanto, sottratto all'ambito applicativo della previsione processuale sopra ricordata. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato, dal momento che il delitto tentato del quale si tratta non è procedibile d'ufficio, sia alla stregua del generale principio della procedibilità d'ufficio in assenza di una previsione che renda "necessaria" la querela, ai sensi dell'art. 50, comma 2, cod. proc. pen. sia per effetto dell'ordinaria correlazione con le regole di procedibilità previste per il delitto consumato (Sez. 2, n. 9130 del 15/05/1996, P.M. in proc. Fiumare, Rv. 206205 - 01). 4. Ciò posto, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento in forza del quale, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non risulti avere legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. per saltum) essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, Il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4,, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020, P., Rv. 279985 — 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Bresc