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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05248/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il novembre 2021 la Corte d'appello di Torino ha, tra l'altro, respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 28 marzo 2018 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso Giuli era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., omesso di versare l'iva dovuta per l'anno 2013 entro la scadenza del 27 dicembre 2014, capo 1 della rubrica) e del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 40, commi 1, lett. b), e 4, d.lgs. n. 504 del 1995 (ascrittogli per avere, nella medesima qualità, sottratto negli anni 2013 e 2014 prodotti energetici al pagamento delle accise sul gas naturale ceduto all'utenza per euro 293.762,77 per l'anno 2013 e per euro 765.025,28 per l'anno 2014), e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 1.400.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di disposizioni di legge processuale, a causa della elusione della propria istanza di trattazione orale del processo di appello, esponendo che il 21 ottobre 2021 gli era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado innanzi alla Corte d'appello di Torino, per l'udienza dell'Il novembre 2021, da trattare nelle forme di cui all'art. 23 bis

I. n. 176 del 2020; il 25 ottobre 2021 aveva quindi avanzato richiesta di trattazione orale di tale processo, inviando la relativa richiesta a mezzo p.e.c. all'indirizzo depositoattipenali.ca.torino(agiustiziacert.it, consegnata e ricevuta regolarmente alle ore 13,40; il 5 novembre 2021 il difensore del ricorrente aveva anche presentato una memoria riassuntiva della discussione finale, al solo fine di sintetizzare una parte dei contenuti di tale discussione; nonostante la presentazione tempestiva e rituale di detta richiesta, il giudizio era però stato definito I'll novembre 2021 ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1,

I. n. 176 del 2020, senza alcuna possibilità per il difensore dell'imputato di interloquire allo scopo di tutelarne gli interessi.

Tale modalità di trattazione del giudizio di secondo grado aveva determinato una violazione del diritto di difesa, con la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza impugnata, come riconosciuto nella motivazione della sentenza stessa e da ripetute pronunce di legittimità, che ne avevano riconosciuto anche la deducibilità con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento viziato.2.2.

In secondo luogo, ha denunciato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 e un vizio della motivazione, in quanto l'imposta sulle accise di cui gli era stata addebitata la illecita sottrazione al pagamento non era affatto stata occultata, ma regolarmente dichiarata, essendo state regolarmente fatturate tutte le forniture di gas effettuate a favore dei clienti della società energetica amministrata dal ricorrente e non essendovi stato alcun comportamento fraudolento nella condotta dell'imputato, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità del reato di cui all'art. 40 d.lgs. 50471995 addebitatogli, che presuppone una condotta fraudolenta, nella specie non sussistente.

2.3. Con un terzo motivo ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e ulteriori vizi della motivazione, che sarebbe insufficiente nella parte relativa all'esame delle censure sollevate con riferimento alla condanna per il reato di omesso versamento dell'iva, mediante le quali era stata sottolineata la grave crisi finanziaria che aveva colpito la società del ricorrente, che si era trovata nell'impossibilità di provvedere al versamento dell'iva dovuta per l'anno 2013, pari a euro 393.979,00, entro il termine del 27 dicembre 2014, ma tale aspetto, benché emerso dall'istruttoria svolta innanzi al Tribunale di Torino, non era stato considerato dalla Corte d'appello, benché dai documenti acquisiti fosse emersa l'indisponibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] della provvista necessaria per poter pagare tale imposta.

Avrebbe, pertanto, dovuto essere ravvisata l'esimente della forza maggiore, che esclude la suitas della condotta, ma tale aspetto, benché evidenziato dalla difesa, non era stato considerato dalla Corte d'appello.

2.4. Con un quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995 e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di sottrazione al pagamento delle accise, per le medesime ragioni esposte a sostegno del terzo motivo in ordine all'omesso versamento dell'iva, e cioè per la non imputabilità al ricorrente di detta omissione a causa della evidenziata crisi finanziaria dell'impresa amministrata dal ricorrente medesimo.

2.5. Con il quinto motivo ha lamentato ulteriori violazioni di legge penale e vizi della motivazione, con riferimento alla affermazione della propria veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] dal 14 novembre 2014 fino alla data del fallimento della società, che doveva essere esclusa, essendo stato il ricorrente sottoposto a indagini sin dal giugno 2014 e sostituito, proprio per tale ragione, dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla precedente gestione della società e la cui nomina non poteva certo considerarsi fittizia, non essendo neppure state accertate ingerenze di sorta del ricorrente nella amministrazione della società, con la conseguente erroneità della affermazione dell'aver svolto funzioni di amministratore di fatto della società. 3 L

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, evidenziando la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge processuale per elusione della istanza di trattazione orale del processo.

4. Il ricorrente ha depositato nei termini conclusioni scritte, mediante le quali ha ribadito la fondatezza del primo motivo di ricorso, evidenziando ancora di aver provveduto a depositare, mediante p.e.c. inviata il 25 ottobre 2021, in relazione all'udienza dell'Il novembre 2021, richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, d.l. 137/2020, convertito con legge 176/2020), sottolineando nuovamente che nonostante ciò la Corte di appello di Torino aveva trattato il processo ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1,

I. 176/2020, privando il difensore del diritto di tutelare gli interessi dell'imputato nel corso della discussione, anche a mezzo di sostituti processuali, come evidenziato anche nella motivazione della stessa sentenza d'appello oggetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

2. Risulta dagli atti, oltre a essere stato riconosciuto anche nella motivazione della sentenza impugnata (nella quale correttamente la Corte d'appello di Torino ha dato atto che a causa di un disguido di cancelleria la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello tempestivamente avanzata dal ricorrente non era stata considerata), che il ricorrente aveva tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, in data 25 ottobre 2021 in relazione all'udienza dell'Il novembre 2021, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4,

I. n. 176 del 2020, entro il termine di 15 giorni antecedenti tale udienza stabilito da detta disposizione, ma nonostante ciò il giudizio era stato trattato in forma cartolare, ai sensi del primo comma della medesima norma, trascurando la suddetta richiesta, benché regolarmente e tempestivamente depositata.

Ciò comporta la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, posto che ove il difensore dell'imputato abbia, come nel caso in esame, inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella, Rv. 282014; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706).All'annullamento, a causa di tale violazione, della sentenza impugnata non può, però, conseguire la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Torino, affinché tratti il giudizio d'appello nella forma partecipata richiesta dall'imputato, essendosi frattanto estinti per prescrizione tutti i reati addebitati all'imputato, essendo decorso il 27 giugno 2022 il termine massimo di sette anni e mezzo di quello di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 di cui al capo 1), e il 26 novembre 2021 e il 30 settembre 2022 quello, pure di sette anni e mezzo, applicabile alle due contestazioni, relative agli anni 2013 e 2014, del reato di cui all'art. 40 d.lgs. 504/1995, non essendo intervenute cause di sospensione di detti termini.

3. Non ravvisandosi cause di proscioglimento immediato la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il novembre 2021 la Corte d'appello di Torino ha, tra l'altro, respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 28 marzo 2018 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso Giuli era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., omesso di versare l'iva dovuta per l'anno 2013 entro la scadenza del 27 dicembre 2014, capo 1 della rubrica) e del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 40, commi 1, lett. b), e 4, d.lgs. n. 504 del 1995 (ascrittogli per avere, nella medesima qualità, sottratto negli anni 2013 e 2014 prodotti energetici al pagamento delle accise sul gas naturale ceduto all'utenza per euro 293.762,77 per l'anno 2013 e per euro 765.025,28 per l'anno 2014), e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 1.400.000,00 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di disposizioni di legge processuale, a causa della elusione della propria istanza di trattazione orale del processo di appello, esponendo che il 21 ottobre 2021 gli era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado innanzi alla Corte d'appello di Torino, per l'udienza dell'Il novembre 2021, da trattare nelle forme di cui all'art. 23 bis I. n. 176 del 2020; il 25 ottobre 2021 aveva quindi avanzato richiesta di trattazione orale di tale processo, inviando la relativa richiesta a mezzo p.e.c. all'indirizzo depositoattipenali.ca.torino(agiustiziacert.it, consegnata e ricevuta regolarmente alle ore 13,40; il 5 novembre 2021 il difensore del ricorrente aveva anche presentato una memoria riassuntiva della discussione finale, al solo fine di sintetizzare una parte dei contenuti di tale discussione; nonostante la presentazione tempestiva e rituale di detta richiesta, il giudizio era però stato definito I'll novembre 2021 ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, I. n. 176 del 2020, senza alcuna possibilità per il difensore dell'imputato di interloquire allo scopo di tutelarne gli interessi. Tale modalità di trattazione del giudizio di secondo grado aveva determinato una violazione del diritto di difesa, con la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza impugnata, come riconosciuto nella motivazione della sentenza stessa e da ripetute pronunce di legittimità, che ne avevano riconosciuto anche la deducibilità con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento viziato.2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 e un vizio della motivazione, in quanto l'imposta sulle accise di cui gli era stata addebitata la illecita sottrazione al pagamento non era affatto stata occultata, ma regolarmente dichiarata, essendo state regolarmente fatturate tutte le forniture di gas effettuate a favore dei clienti della società energetica amministrata dal ricorrente e non essendovi stato alcun comportamento fraudolento nella condotta dell'imputato, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità del reato di cui all'art. 40 d.lgs. 50471995 addebitatogli, che presuppone una condotta fraudolenta, nella specie non sussistente. 2.3. Con un terzo motivo ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e ulteriori vizi della motivazione, che sarebbe insufficiente nella parte relativa all'esame delle censure sollevate con riferimento alla condanna per il reato di omesso versamento dell'iva, mediante le quali era stata sottolineata la grave crisi finanziaria che aveva colpito la società del ricorrente, che si era trovata nell'impossibilità di provvedere al versamento dell'iva dovuta per l'anno 2013, pari a euro 393.979,00, entro il termine del 27 dicembre 2014, ma tale aspetto, benché emerso dall'istruttoria svolta innanzi al Tribunale di Torino, non era stato considerato dalla Corte d'appello, benché dai documenti acquisiti fosse emersa l'indisponibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] della provvista necessaria per poter pagare tale imposta. Avrebbe, pertanto, dovuto essere ravvisata l'esimente della forza maggiore, che esclude la suitas della condotta, ma tale aspetto, benché evidenziato dalla difesa, non era stato considerato dalla Corte d'appello. 2.4. Con un quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995 e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di sottrazione al pagamento delle accise, per le medesime ragioni esposte a sostegno del terzo motivo in ordine all'omesso versamento dell'iva, e cioè per la non imputabilità al ricorrente di detta omissione a causa della evidenziata crisi finanziaria dell'impresa amministrata dal ricorrente medesimo. 2.5. Con il quinto motivo ha lamentato ulteriori violazioni di legge penale e vizi della motivazione, con riferimento alla affermazione della propria veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] dal 14 novembre 2014 fino alla data del fallimento della società, che doveva essere esclusa, essendo stato il ricorrente sottoposto a indagini sin dal giugno 2014 e sostituito, proprio per tale ragione, dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla precedente gestione della società e la cui nomina non poteva certo considerarsi fittizia, non essendo neppure state accertate ingerenze di sorta del ricorrente nella amministrazione della società, con la conseguente erroneità della affermazione dell'aver svolto funzioni di amministratore di fatto della società. 3 L 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, evidenziando la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge processuale per elusione della istanza di trattazione orale del processo. 4. Il ricorrente ha depositato nei termini conclusioni scritte, mediante le quali ha ribadito la fondatezza del primo motivo di ricorso, evidenziando ancora di aver provveduto a depositare, mediante p.e.c. inviata il 25 ottobre 2021, in relazione all'udienza dell'Il novembre 2021, richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, d.l. 137/2020, convertito con legge 176/2020), sottolineando nuovamente che nonostante ciò la Corte di appello di Torino aveva trattato il processo ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, I. 176/2020, privando il difensore del diritto di tutelare gli interessi dell'imputato nel corso della discussione, anche a mezzo di sostituti processuali, come evidenziato anche nella motivazione della stessa sentenza d'appello oggetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2. Risulta dagli atti, oltre a essere stato riconosciuto anche nella motivazione della sentenza impugnata (nella quale correttamente la Corte d'appello di Torino ha dato atto che a causa di un disguido di cancelleria la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello tempestivamente avanzata dal ricorrente non era stata considerata), che il ricorrente aveva tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, in data 25 ottobre 2021 in relazione all'udienza dell'Il novembre 2021, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, I. n. 176 del 2020, entro il termine di 15 giorni antecedenti tale udienza stabilito da detta disposizione, ma nonostante ciò il giudizio era stato trattato in forma cartolare, ai sensi del primo comma della medesima norma, trascurando la suddetta richiesta, benché regolarmente e tempestivamente depositata. Ciò comporta la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, posto che ove il difensore dell'imputato abbia, come nel caso in esame, inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella, Rv. 282014; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706).All'annullamento, a causa di tale violazione, della sentenza impugnata non può, però, conseguire la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Torino, affinché tratti il giudizio d'appello nella forma partecipata richiesta dall'imputato, essendosi frattanto estinti per prescrizione tutti i reati addebitati all'imputato, essendo decorso il 27 giugno 2022 il termine massimo di sette anni e mezzo di quello di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 di cui al capo 1), e il 26 novembre 2021 e il 30 settembre 2022 quello, pure di sette anni e mezzo, applicabile alle due contestazioni, relative agli anni 2013 e 2014, del reato di cui all'art. 40 d.lgs. 504/1995, non essendo intervenute cause di sospensione di detti termini. 3. Non ravvisandosi cause di proscioglimento immediato la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione.
Sentenza Cassazione n. 05248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris