CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con atto depositato presso il Tribunale di Chieti il 22/5/23 [OSCURATO:PERSONA] avanzava richiesta di rimessione ad altra sede del processo n. 60/2019 R.G.N.R. pendente a suo carico; -rilevato che l'istanza è inammissibile a norma dell'art. 46 cod.proc.pen., non avendo l'interessato provveduto alla notifica della stessa alle altre parti nel termine fissato dal primo comma della richiamata disposizione; -ritenuto che per effetto della rilevata inosservanza l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del Collecorvino al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente