CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 44856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'AMMINISTRAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 10/03/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi l'ordinanza con rinvio presso altro Giudice per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta presentata dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, procedeva alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa in data 8 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati, poi confermata dalla Corte di appello di Milano, disponendo che la confisca del 50% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse comprensiva "dell'intero compendo aziendale della medesima società". Su istanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in data 6 marzo 2023, lo stesso G.i.p. operava una nuova correzione, modificando il dispositivo della suddetta ordinanza, sostituendo la locuzione "intero compendio" con quella "50% del compendio" tramite una interpolazione redatta a mano e contrassegnata da un asterisco con la postilla "così corretto il 10/3/2023". 2. Ha proposto ricorso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedendo l'annullamento dell'ordinanza depositata dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 23 febbraio 2023, limitatamente alla parte corretta in data 10 marzo 2023, in ragione dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. del codice di rito. 2.1. Violazione della legge penale processuale per la omessa fissazione della udienza camerale prevista dagli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., alla quale la ricorrente avrebbe avuto il diritto di partecipare. 2.2. Inosservanza della legge penale processuale in quanto la seconda correzione, con la quale la prima è stata revocata, risulta abnorme e priva di base legale. 2.3. Mancanza assoluta della motivazione del secondo provvedimento. 2.4. Contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione che non trova riscontro negli atti del processo. 2.5. Violazione della legge penale processuale in quanto l'incongruenza fra motivazione e dispositivo dell'ordinanza, come successivamente corretta, integra un inammissibile stravolgimento della portata sostanziale del provvedimento. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 4. Il ricorso è fondato, risultando dirimente e assorbente rispetto alle altre la censura proposta con il primo motivo. 5. A seguito della istanza di correzione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], il giudice avrebbe dovuto fissare udienza camerale con le parti interessate, ai sensi degli artt. 127 e 130 del codice di rito. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'adozione de plano, ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 8612 del 22/02/2022, Halili, Rv. 282933-01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638-01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230-01; Sez. 3, n. 1460 del 3/12/2008, dep. 2009, Sanna, Rv. 242270-01) L'ordinanza con la quale è stata apposta la seconda correzione, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano in diversa persona fi