CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H021
Titolo CCNL: CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi
Titolo accordo: CCNL 12 aprile 2023 per i dirigenti di aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi
Parti datoriali: CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
Parti sindacali: MANAGERITALIA
Decorrenza: 2022-01-01
Scadenza: 2025-12-31
Stipula: 2024-06-11
Stato: Acquisito
Identificativo: 20583
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=208799
--- Testo contratto ---
SOMMARIO
CCNL 12 aprile 2023 - Costituzione delle parti ....................................................................................7
PARTE PRIMA - Costituzione del rapporto ...........................................................................................9
Art. 1 - Applicabilità .........................................................................................................................9
Art. 2 - Assunzione o nomina .........................................................................................................10
Art. 3 - Periodo di prova .................................................................................................................10
PARTE SECONDA - Trattamento economico .......................................................................................11
Art. 4 - Determinazione degli elementi della retribuzione ........................................................... 11
Art. 5 - Minimo contrattuale mensile .............................................................................................11
Art. 6 - Aumento retributivo ...........................................................................................................12
Art. 7 - Piani azionari ......................................................................................................................12
Art. 8 - Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima) ...............................................12
Art. 9 - Scatti di anzianità ...............................................................................................................13
Art. 10 - Retribuzione variabile ....................................................................................................... 14
PARTE TERZA - Svolgimento del rapporto ..........................................................................................15
Art. 11 - Etica del servizio ................................................................................................................ 15
Art. 12 - Prestazione lavorativa e festività ....................................................................................... 15
Art. 13 - Ferie .................................................................................................................................... 16
Art. 14 - Congedo matrimoniale ...................................................................................................... 17
Art. 15 - Aspettativa ..........................................................................................................................17
Art. 16 - Trasferimento .....................................................................................................................17
Art. 17 - Trasferte e missioni ............................................................................................................18
Art. 18 - Malattia e infortunio ...........................................................................................................19
Art. 19 - Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia .............................20
Art. 20 - Maternità e paternità ..........................................................................................................21
Art. 21 - Trasferimento di proprietà dell’azienda ............................................................................21
Art. 22 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive
e outplacement (CFMT) ..................................................................................................... 22
Art. 23 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT) ................................................... 23
Art. 24 - Finanziamento dei programmi di formazione continua per le imprese ..........................23
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Art. 25 - Responsabilità civili, penali e erariali ............................................................................... 24
Art. 26 - Mutamento di posizione ....................................................................................................25
PARTE QUARTA - Welfare contrattuale e agevolazioni contributive .............................................27
Art. 27 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) ............................................................. 27
Art. 28 - Previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore) ............................... 28
Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – F ASDAC) .................................29
Art. 30 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti ..........................30
Art. 31 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di disoccupazione .............................................. 32
Art. 32 - Dirigente temporaneo ....................................................................................................... 33
PARTE QUINTA - Forme di tutela del rapporto e iniziative per la ricollocazione ........................35
Art. 33 - Rappresentanze sindacali aziendali ..................................................................................35
Art. 34 - Controversie individuali di lavoro -
La Commissione paritetica territoriale di conciliazione ................................................. 35
Art. 35 - Commissioni Paritetiche per la retribuzione variabile ....................................................37
Art. 36 - Collegio Arbitrale ...............................................................................................................37
Art. 37 - Commissione di clima sul mobbing ...................................................................................40
PARTE SESTA - Cessazione del rapporto............................................................................................. 41
Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro .................................................................................... 41
Art. 39 - Dimissioni .......................................................................................................................... 41
Art. 40 - Dimissioni per giusta causa ...............................................................................................42
Art. 41 - Licenziamento ................................................................................................................... 42
Art. 42 - Produttività e benessere ....................................................................................................44
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto ............................................................................................44
Art. 44 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ................................................................45
Art. 45 - Indennità in caso di morte .................................................................................................45
PARTE SETTIMA - Disposizioni generali e finali .................................................................................47
Art. 46 - Disposizioni generali ......................................................................................................... 47
Art. 47 - Condizioni di miglior favore ..............................................................................................47
Art. 48 - Controversie di interpretazione e applicazione ...............................................................47
Art. 49 - Decorrenza e durata .......................................................................................................... 47
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ALLEGATI
Allegato A Regolamento della commissione paritetica .................................................................................... 49
Allegato B Pronuncia della Commissione Paritetica ........................................................................................50
Allegato C Aumento retributivo .........................................................................................................................51
Allegato D Interpretazione Congiunta in merito all’applicazione degli articoli 1 e 2
dell’accordo 23 gennaio 2008 ............................................................................................................52
Allegato E Accordo 21 luglio 2016 ...................................................................................................................... 54
Allegato F Verbale di accordo 11 luglio 2019 .......................................................................................................72
Allegato G Verbale di accordo 10 settembre 2019 ...............................................................................................74
Allegato H Accordo 16 giugno 2021 di proroga con modificazioni del CCNL .....................................................76
Allegato H bis Accordo 22 settembre 2021 per la definizione delle procedure relative
al programma di ricollocazione .......................................................................................................86
Allegato H ter Accordo 22 novembre 2021 per la definizione della devoluzione
al Fondo Mario Negri di importi riconosciuti a titolo di “credito welfare” .................................... 89
Allegato H quater Indicazioni delle Parti in merito all’affidamento dell’LTC al Fasdac .............................................. 90
Allegato H quinquies Indicazioni delle Parti in merito alle tipologie di cessazione da cui deriva
l’obbligo di versamento del contributo di € 2.500 al CFMT .............................................................91
Allegato H sexies Accordo 21 dicembre 2021 per la definizione di una garanzia assicurativa
aggiuntiva per infortuni nella Convenzione Pastore ...................................................................... 93
Allegato H septies Accordo 9 settembre 2022 di modifica dell’art. 27 ........................................................................... 95
Allegato H opties Accordo 1° marzo 2023 per adeguamento contributo integrativo
Fondo Mario Negri ............................................................................................................................97
Allegato H novies Accordo 12 aprile 2023 di rinnovo del CCNL ................................................................................... 98
Allegato I Nota di intenti ................................................................................................................................ 104
Allegato L Elemento di maggiorazione ............................................................................................................105
Allegato M Trattenuta contributi sindacali ......................................................................................................106
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COSTITUZIONE DELLE PARTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE DEL TERZIARIO
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
L’anno 2024, il giorno 11 del mese di giugno in Roma
tra
La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Profes -
sioni e delle P .M.I., rappresentata dal suo Presidente Carlo Sangalli, con una delegazione composta
da: Donatella Prampolini, Umberto Bellini, Piero Poy, Roberta Rossetti, Carlo Alberto Carpignano,
Mario Gentiluomo, avvalendosi, in qualità di coordinatore della Commissione sindacale, della coo-
perazione di Guido Lazzarelli, con l’assistenza del Settore Lavoro e Relazioni Sindacali nella perso-
na di Paolo Baldazzi.
e
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, rappresentata dal Presidente Mario Mantova-
ni, con la partecipazione della delegazione sindacale guidata dal Daniele Testolin e composta da
Alessandro Baldi, Roberto Beccari, Stefano Bigi, Guido Carella, Luigi Catalucci, Stefano De Mar -
tin, Pierluigi Giacomon, Flavio Leone, Manuel Modolo, Monica Nolo, Simone Pizzoglio, Antonella
Portalupi, Fabrizio Pulcinelli, Roberto Saliola, Paolo Scarpa, Ciro Turiello, assistita dal Segretario
Generale, Massimo Fiaschi e da Daniela Fiorino, Responsabile ufficio relazioni sindacali
- visto il Testo Unico del 23 gennaio 2008;
- visto l’accordo di rinnovo del 27 settembre 2011;
- visti gli accordi del 3 e 25 luglio 2012;
- visto l’accordo del 31 luglio 2013;
- visto l’accordo del 21 luglio 2016;
- visto l’accordo dell’11 luglio 2019;
- visto l’accordo del 10 settembre 2019;
- visto l’accordo del 16 giugno 2021;
- visto l’accordo del 12 aprile 2023
si è stipulato il presente testo unico contrattuale 12 aprile 2023 per i dirigenti di aziende del ter -
ziario della distribuzione e dei servizi, che, per le modifiche apportate ai citati contratti, entra in
vigore dal 1° gennaio 2022, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.
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Le Parti,
- condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti,
sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per
tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante
la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell’adeguatezza del complessivo
trattamento economico – normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrat-
tuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrat-
tuali e legislative;
- condividono, altresì, l’importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro
dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipa-
zione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità
delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler raf-
forzare l’impegno verso l’economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla
sostenibilità, all’efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell’efficienza nel loro
funzionamento, alla qualità dell’offerta e dell’erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in
tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivi-
sione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante
adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.
PARTE PRIMA - Costituzione del rapporto
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P ARTE PRIMA
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1
Applicabilità
1. Sono dirigenti a norma dell’art. 2094 c.c., ed agli effetti del presente contratto, coloro che,
rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delega-
to, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e
discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l’impresa o ad una sua
parte autonoma.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità
inerente al proprio ruolo, all’attività diretta a conseguire l’interesse dell’impresa ed il fine
della sua utilità sociale.
3. Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:
- i direttori;
- i condirettori;
- i vice direttori;
- gli institori, a norma dell’art. 2203 e seguenti del c.c.;
- i procuratori, di cui all’art. 2209 c.c., con stabile mandato “ad negotia”;
- i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni
specificate nei commi precedenti.
4. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni compa -
rativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e
dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi.
5. Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza ed assicurazioni,
previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti alle Associazioni aderenti a
Manageritalia dipendenti da aziende iscritte ad associazioni aderenti alla Confcommercio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell’ambito delle azioni positive raccomanda-
te dal Governo dirette al conseguimento dell’effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento
a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera
e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati a motivi politici, religiosi, razziali, di
lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull’orientamento sessuale o sulle convin-
zioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta
per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
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Art. 2
Assunzione o Nomina
1. L’assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere
indicato:
a. la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;
b. l’eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c. l’eventuale apposizione del termine per i dirigenti assunti a tempo determinato;
d. l’eventuale opzione per il trattamento previdenziale agevolato previsto dal successivo
art. 30;
e. la sede di normale svolgimento dell’attività lavorativa;
f. il riconoscimento dell’applicazione integrale del presente contratto e sue eventuali
modifiche;
g. l’indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affi -
dato;
h. il trattamento economico;
i. l’eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art.16;
j. eventuali altri elementi utili a precisare la posizione del dirigente nell’ambito dell’a -
zienda.
2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal diri -
gente.
3. Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rappor-
to, deve essere comunicata per iscritto.
4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento dell’an -
zianità già maturata con altra qualifica agli effetti del preavviso e dell’indennità supplemen-
tare di cui all’art. 36, fatto salvo quanto previsto al comma 18 dell’art. 36 medesimo.
Art. 3
Periodo di Prova
1. Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo
di prova di durata non superiore a sei mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di
sospensione del rapporto.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al dirigente saranno
corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l’indennità sostitutiva delle ferie maturate,
nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
PARTE SECONDA - Trattamento economico
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P ARTE SECONDA
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 4
Determinazione degli elementi della retribuzione
1. La retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 9;
c) eventuale elemento di maggiorazione di cui all’allegato L;
d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6;
e) eventuali altri importi attribuiti ad personam.
2. Dal novembre 1991 è soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (in -
dennità di contingenza) adottato con il CCNL 18 dicembre 1975 e da ultimo disciplinato con
l’accordo del 22 aprile 1986 che viene contestualmente abrogato.
3. Il relativo importo, nell’ammontare complessivo in atto alla data del 1° novembre 1991 (lire
1.428.942 mensili equivalenti a Euro 737,99), non suscettibili quindi di ulteriori variazioni,
confluisce, a decorrere dal 1° gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile di cui all’art. 5
del presente contratto.
4. Gli eventuali scatti di anzianità non possono assorbire altre voci retributive, né esserne as -
sorbiti.
5. La retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del qua -
dro o dell’impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. Restano comunque
escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, non-
ché del personale di alta o particolare specializzazione.
6. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.
Art. 5
Minimo contrattuale mensile1
1. Per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° dicembre 2023, il minimo contrattuale
mensile è fissato in Euro 4.040,00 comprensivo dell’aumento di cui alla lettera a) del succes-
sivo art. 6; a decorrere dal 1° luglio 2024 in Euro 4.190,00, comprensivo dell’aumento di cui
alle lettere a) e b) del successivo art. 6; a decorrere dal 1° luglio 2025, in Euro 4.340,00 com -
prensivo dell’aumento di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
1 Il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.500,00 dal 1° gennaio 2008; in Euro 3.600,00 a decorrere dal 1°
ottobre 2011; in Euro 3.735,00 a decorrere dal 1° aprile 2012; in Euro 3.890,00 a decorrere dal 1° luglio 2013.
Cfr. Allegato H-novies per importi Una Tantum 2023
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2. Per i dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023 l’incremento del minimo contrattuale
mensile, ai sensi del comma precedente, si realizza attraverso la corresponsione degli au -
menti retributivi di cui al successivo articolo 6, con le modalità ivi previste. Tali aumenti
potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di ac-
conto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente
al 31 dicembre 2019.
Art. 6
Aumento retributivo2
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retri-
buzione di fatto, un aumento pari a euro:
a) 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
b) 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
c) 150,00 mensili dal 1° luglio 2025
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle azien-
de, in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al
31 dicembre 2019.
Art. 7
Piani azionari
A decorrere dal 10 settembre 2019, i redditi derivanti da Piani Azionari, o comunque da piani retri-
butivi basati su strumenti finanziari, non rilevano ai fini del calcolo del TFR, degli istituti contrat -
tuali diretti o indiretti e del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 8
Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima)
1. Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una men-
silità della retribuzione di fatto.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti
l’erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti
dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.
3. A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.
4. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, il
calcolo delle mensilità supplementari sarà effettuato, per la parte variabile, sulla media degli
emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
2 Cfr. allegato C per riepilogo importi relativi agli aumenti retributivi.
PARTE SECONDA - Trattamento economico
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Art. 9
Scatti di anzianità
1. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004.
NORMA TRANSITORIA
Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente in -
crementato, nel corso del biennio 1° luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro
258,22 lordi mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da
corrispondersi secondo i seguenti criteri:
a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità;
b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo;
c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto
unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a).
Per la determinazione degli importi maturati prima del 30 giugno 2004 a titolo di scatti di anzianità
valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’articolo 9 del TU 23 gennaio 2008, che qui di
seguito si riportano integralmente:
“1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici
bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dal 1° gennaio 1992 a
euro 129,11 mensili lorde.
2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa
coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese
successivo.
3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire
alcuna voce retributiva.
4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successi -
vamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di
arretrati per il periodo pregresso”.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell’entrata in vigore
del contratto del 1988, con particolare riferimento all’aspetto della cadenza biennale ed a quello
della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del
12 luglio 1984 e del 22 aprile 1986 e nel contratto 1° marzo 1988.
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Art. 10
Retribuzione variabile
1. Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determi-
nano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la cor-
responsione e l’ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella rea-
lizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come
scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
2. Nell’ipotesi di variazione delle norme di legge vigenti sulla materia, al fine di poter usufrui -
re delle agevolazioni in merito alla decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al
comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui all’art. 35 del
presente contratto, istituite a livello provinciale, regionale o interregionale.
3. Il tema della retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l’ap-
plicabilità legislativa del comma 2.
PARTE TERZA - Svolgimento del rapporto
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P ARTE TERZA
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Art. 11
Etica del servizio
1. Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro
sull’Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nell’ambito dell’U -
nione Europea dove la centralità dell’utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comporta-
menti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.
2. A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive
organizzazioni, sull’opportunità di continuare ad apportare il loro significativo contributo
all’interno del Comitato permanente “Etica del Servizio”, in vista dell’elaborazione del codi-
ce etico d’impresa e del codice etico del dirigente.
3. In quest’ottica le parti si impegnano a promuovere all’interno delle imprese l’adozione di
comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coeren-
ti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell’impegno de -
ontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed
autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori
esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
Art. 12
Prestazione lavorativa e festività
1. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del diri -
gente nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quanti -
ficabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità,
all’orario dell’unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo
settimanale nel quadro delle leggi vigenti.
2. Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le norme contrattuali collet-
tive in vigore per i quadri dipendenti dall’azienda nella quale il dirigente presta la sua attività.
3. In sostituzione di quanto previsto dall’accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festività
abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla do-
menica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in
sostituzione delle quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da
fruire entro l’anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrisponden-
te retribuzione.
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Art. 13
Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da frui-
re in una o più soluzioni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di sei giorni
lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infra-
settimanali cadenti nel periodo stesso.
3. Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi
di servizio maturati nel corso dell’anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o su -
periori a quindici giorni.
4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.
5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la
retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrispo-
sti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non pos -
sono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione
eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.
66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’indennità per le ferie non
godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di
maturazione.
7. Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di re -
tribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.
8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
9. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se ri -
chieste per iscritto dal dirigente.
10. In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente
sono a carico del datore di lavoro.
11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente
comunicata al datore di lavoro.
12. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
PARTE TERZA - Svolgimento del rapporto
17
Art. 14
Congedo matrimoniale
1. In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario di congedo retribuito.
Art. 15
Aspettativa
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di
aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte del datore di lavoro, di non corrispondere - in
tutto o in parte - la retribuzione.
2. Il periodo di aspettativa verrà considerato valido ai soli effetti del trattamento di fine rappor-
to e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello, o funzioni
sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che la contribuzione agli Enti e Fondi contrattuali di cui agli artt. 28 e 29 del
CCNL (Antonio Pastore e F ASDAC), in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente art. 15, non
è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario conse -
cutivi.
Art. 16
Trasferimento3
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizza-
tive e produttive dell’azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all’interessato con un preavviso di almeno tre
mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso
di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei
suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine set-
timana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di
fine rapporto ed all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 41, comma 5.
3 Cfr. “Dichiarazione delle parti” annessa all’art. 26
18
5. Il dirigente, che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comuni -
cazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del
trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all’indennità sostitutiva del
preavviso di cui all’articolo 41, comma 5.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 60° anno di età il trasferimento potrà avvenire solo
previo consenso dell’interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta
causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo
di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi
dalla risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di decesso del dirigente
analoga procedura verrà seguita per i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la
durata della carica.
9. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese cui va incontro per effet-
to del trasferimento, anche per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del
mobilio.
10. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comun-
que non inferiore a diciotto mesi - l’eventuale differenza di canone effettivo, esistente all’atto
dell’insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza,
tenuto conto delle condizioni medie di mercato.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all’atto del trasloco una indennità “una tan -
tum” non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi fami-
liari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall’azienda.
Art. 17
Trasferte e missioni
1. Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare al dirigente è il seguente:
a) rimborso delle spese di viaggio;
b) rimborso di ogni spesa sostenuta in esecuzione del mandato e nell’interesse dell’azienda;
c) rimborso delle spese di vitto e alloggio a “piè di lista”, o l’equivalente da convenire, e delle
piccole spese non documentabili.
2. Per le missioni superiori ai dodici giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e diri -
gente, anche per gli eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della
missione.
PARTE TERZA - Svolgimento del rapporto
19
3. Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, il rimborso chilometrico
sarà determinato in base alle tabelle pubblicate dall’ ACI.
Art. 18
Malattia e infortunio
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro
conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo massimo di 240 giorni in un anno
solare, intendendosi il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso, du-
rante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione.
2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari
certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del
presente contratto, ovvero, sussistendo i requisiti, quella previsa nel successivo art. 19.
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia, il
rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trat-
tamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art.
41, comma 5.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenu-
to per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà
l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità
permanente totale o parziale.
5. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all’Inail (ai sensi del T.U. 1124/1965
e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione
dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere il 100% (cento per cento) della retribu-
zione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto.
6. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi
dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.
7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza
contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente
causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a
sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, ri -
ferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado
di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P .R. 30
giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
20
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infor-
tunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzio-
ne di fatto.
8. Con decorrenza 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la garanzia contrat -
tuale “Infortuni”, tramite idonea appendice, con una somma massima assicurata calcola -
ta su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Pertanto,
i datori di lavoro dovranno avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a
favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddet-
to valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti dal comma 7 del presen -
te articolo, anche con riferimento ad eventuali limiti ed esclusioni previsti nella Garanzia
Infortuni Pastore che potrebbero non comportare l’automatico adempimento del dettato
contrattuale.
Art. 19
Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia
1. Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo
di giorni 240 dall’art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e
continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del
Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superio-
re a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certifi -
cati medici.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribu-
zione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta,
oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al suc-
cessivo art. 41, comma 5.
3. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno pre-
sentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di assenza
per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
4. Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di
cui al primo comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di
cui all’articolo 15 del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le previsioni di cui agli artt. 18 e 19 entrano in vigore dal 21 luglio 2016. Per i dirigenti che a tale data
abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 19 troveranno
applicazione dal 15 settembre 2016.
PARTE TERZA - Svolgimento del rapporto
21
Art. 20
Maternità e paternità
1. Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il
datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della
retribuzione mensile di fatto.
2. Per effetto del Legge 24 febbraio 2006 n. 104 , il trattamento retributivo previsto al comma
precedente è costituito da una indennità pari all’80% della retribuzione – posta a carico
dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro – e da una integrazione della suddetta indennità
a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di
fatto cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall’art. 28 del decreto legislativo 26
marzo 2001 n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto di lavoro.
3. Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro (congedo parentale) per ogni bambino, nei
suoi primi dodici anni di vita. Per il trattamento economico e normativo del congedo parentale
si rinvia all’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e alle norme contrattuali collet-
tive per i quadri dipendenti dall’azienda nella quale il dirigente presta la sua attività. Il datore
di lavoro, al fine di garantire l’effettiva corresponsione della percentuale della retribuzione di
fatto che la lavoratrice o il lavoratore padre avrebbero percepito in caso di normale svolgimen-
to del rapporto di lavoro, è tenuto ad integrare l’indennità calcolata dall’INPS sulla base delle
disposizioni normative vigenti al riguardo, facendosi carico delle eventuali differenze.
4. Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei
permessi di cui all’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, il datore di lavoro è te -
nuto ad anticipare l’indennità dovuta dall’INPS, corrispondente all’intero ammontare della
retribuzione relativa ai riposi medesimi.
5. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di legge vigenti in
materia.
Art. 21
Trasferimento di proprietà dell’azienda4
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2112 c.c., in caso di trasferimento di proprietà
dell’azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun
modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente.
2. Nel caso in cui l’evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sulla posizione
del dirigente, determinando nei suoi confronti una effettiva situazione di detrimento pro -
fessionale, quest’ultimo può, fino a sei mesi dall’avvenuta comunicazione formale del trasfe-
rimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva del
preavviso di cui all’art.41, comma 5.
4 Cfr. “Dichiarazione delle parti” annessa all’art. 26
22
Art. 22
Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e
outplacement (CFMT)
1. Le Parti hanno istituito un Ente, denominato CFMT (Centro di Formazione Management
del Terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti
opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche
peculiari del settore e alla loro evoluzione.
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli
dirigenti saranno – come eventuali costi di viaggio e permanenza – a carico dell’azienda e le
giornate stesse considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno – sia per l’eventuale costo di trasferta
sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale – a carico del singo -
lo fruitore.
5. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo vie-
ne finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi annui, pari a Euro 129,12 a
carico del datore di lavoro e pari a Euro 129,12 a carico del Dirigente, trattenuti dal datore
di lavoro sulla retribuzione. Con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a
Euro 290,00 a carico del datore di lavoro e a Euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi
sono comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento
delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche atti -
ve. Per la pratica realizzazione di quanto disposto all’articolo 23, per le sole annualità 2024 e
2025, il contributo annuo è incrementato di Euro 50,00, di cui Euro 25,00 a carico del datore
di lavoro e Euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza
1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, il contributo annuo sarà pari a Euro 315,00 a carico del
datore di lavoro e a Euro 155,00 a carico del Dirigente.
6. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri” con
i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del
Fondo stesso.
7. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari, il
principale operatore di riferimento contrattuale per l’evoluzione delle professionalità ma -
nageriali delle imprese del terziario, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a
sostegno della professionalità e dell’occupabilità dei manager del settore, favorendo l’incon-
tro tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche definendo convenzio-
ni con le principali società di outplacement presenti sul mercato.
8. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2021, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione
PARTE TERZA - Svolgimento del rapporto
23
delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di di -
missioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT,
un contributo pari ad Euro 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’ac-
cesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
9. Con la stessa decorrenza indicata al comma 8, è abrogato l’art. 40 del C.C.N.L. 31 luglio 2013
e del C.C.NL. 21 luglio 2016.
Art. 23
Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. Le Parti riconoscono l’opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrat-
tuale, anche incentivando l’utilizzo dei servizi di welfare di cui all’articolo 51, comma 2, del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia
collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno
della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative relative alla re -
alizzazione di una Piattaforma welfare per i dirigenti del terziario.
3. A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo, con
decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applica -
zione del presente contratto è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio
di importo pari a 1.000,00 (mille/00) Euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare
CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il
datore di lavoro potrà altresì accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante
sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di
tutti i dirigenti impiegati – o categorie degli stessi.
4. Il valore minimo contrattuale di cui al primo periodo del precedente comma 3 verrà cor -
risposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di
lavoro.
5. Il valore di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo viene riconosciuto pro
quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento, sia
con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è ripropor -
zionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time.
Art. 24
Finanziamento dei programmi di formazione continua per le imprese
Le Parti individuano in FONDIR (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la forma -
zione continua dei dirigenti del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per usu -
24
fruire delle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione
continua, ai sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed
integrazioni.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente, in par-
ticolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR anche con l’obiettivo di favorire l’attuazione di
programmi formativi a favore dei Dirigenti di cui all’art. 30.
Art. 25
Responsabilità civili, penali e erariali
1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche re -
sponsabilità civili, penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell’autonomia
decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle
norme suddette, commesse dal dirigente nell’esercizio delle sue funzioni, sono a carico del
datore di lavoro.
3. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi alle
sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di
lavoro, comprese quelle di assistenza legale.
4. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il
dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con
onere a carico del datore di lavoro stesso.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli
non giustifica, di per sé, il licenziamento.
6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del
rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita poliz -
za, con onere a totale carico dell’azienda.
7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del
posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave
del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
PARTE TERZA - Svolgimento del rapporto
25
Art. 26
Mutamento di posizione
1. Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente
sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al
trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successi-
vo art. 41, comma 5.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI IN MERITO AGLI ARTICOLI 16, 21 E 26
Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma dell’art. 16 (trasferimento), nel
2° comma dell’art. 21 (trasferimento di proprietà dell’azienda) e nell’art. 26 (mutamento di posizio-
ne) si applicano solo nel caso in cui l’evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del
dirigente determinando nei confronti di quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento. Nel
caso di trasferimento disposto dall’azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distan-
za dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 Km.
26
PARTE QUARTA - Welfare contrattuale e agevolazioni contributive
27
P ARTE QUARTA
WELFARE CONTRATTUALE
E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Art. 27
Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal
Fondo Mario Negri.
2. Il Fondo “Mario Negri” rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai
dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende
che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è do -
vuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende
comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto
di lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigen-
ti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensio -
ne o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è
composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari
al 12,86%5 a decorrere dal 1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all’1%,
calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale,
a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 2,39% della retribu -
zione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale previsto dallo
Statuto del Fondo Mario Negri 6. Tale contributo è elevato al 2,43% a decorrere dal 1° gennaio
2024, al 2,47% dal 1° gennaio 2025.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contri -
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti come definiti al successivo artico-
5 Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007; all’11,15% dal
2008; all’11,35% dal 2009; all’11,65% dal 2010; al 12,35% dal 2018.
6 Il contributo integrativo è pari all’1,48% a decorrere dal 1° gennaio 2003; all’1,50% dal 2004; all’1,52% dal 2005;
all’1,54% dal 2006; all’1,74% dal 2007; all’1,76% dal 2008; all’1,78% dal 2009; all’1,80% dal 2010; all’1,84% dal 2011;
all’1,87% dal 2012; all’1,91% dal 2013; all’1,95% dal 2014; all’1,99% dal 2015; al 2,03% dal 2016; al 2,07% dal 2017; al 2,11%
dal 2018; al 2,15% dal 2019; al 2,19% dal 2020; al 2,31% dal 2021; al 2,35% dal 2022.
28
lo 30, commi da 1 al 3, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13% 7 della retribuzione conven-
zionale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene
confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale an -
nua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trat -
tamento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, po-
tranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione inte -
grativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo “Mario Negri”.
11. Il Fondo Mario Negri accetterà la devoluzione del credito welfare contrattuale e dell’even -
tuale credito welfare aziendale, nei limiti di un valore massimo fissato in euro 5.000,00 an -
nui. Il credito welfare devoluto al Fondo Mario Negri include una quota di contributo inte -
grativo fissato nella misura del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente
sarà quindi diminuito del suddetto contributo.
12. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi prece -
denti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è
dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
13. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Ma -
rio Negri” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che
hanno stipulato il presente accordo.
14. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
Art. 28
Previdenza Integrativa Individuale (Associazione Antonio Pastore)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza individuale.
2. L’ Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi con -
tratti di assicurazione nonché, all’esazione anche dei contributi allo scopo destinati da ver -
sare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dal 1° luglio 2004 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della
quota di contributo di adesione contrattuale, è fissato in Euro 4.803,05 in ragio ne d’anno.
A decorrere dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in Euro
7 Contributo pari al 2,84% a decorrere dal 1° gennaio 2004; al 3,00% dal 2007; al 3,30% dal 2008; al 3,60% dal 2009; al
3,90% dal 2010; al 3,97% dal 2016; al 4,05% dal 2017.
PARTE QUARTA - Welfare contrattuale e agevolazioni contributive
29
4.296,45 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a Euro 464,81, sempre
in ragione d’anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrattuale
“Infortuni”, ai sensi dell’articolo 18, comma 8 del presente CCNL. Il relativo premio è inserito
nel contributo annuo dovuto dalle aziende all’ Associazione Antonio Pastore ed è pari ad euro
287,00 per l’anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico del diri-
gente di cui al comma 3, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà ridetermi-
nato in complessivi euro 5.048,26 annui. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il premio è fissato
nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende
all’ Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta
a carico del dirigente di cui al comma 3, sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
5. Ai Dirigenti di cui al successivo art. 30, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime ga -
ranzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pa-
store. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire le garanzie
assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata alla convenzione me-
desima. La contribuzione dovrà essere versata all’ Associazione Antonio Pastore per la predi-
sposizione delle relative convenzioni assicurative.
6. Il contributo versato all’ Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di presta-
zioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
7. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la
retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Art. 29
Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a. 5,29%8 a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio
annuo a copertura della garanzia Long Term Care9 pari a 206,60 euro annui;
b. 2,78%9 10 a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo
della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle di-
pendenze della stessa;
c. 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu-
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
8 5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 31 dicembre 2021.
9 Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a),
del TUIR.
10 A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1° ottobre 2011; al 2,46% dal 1° gen-
naio 2014; al 2,51% dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021.
30
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal re -
golamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli
dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigen-
ti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o
esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso
di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in euro 2.054,0011 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche
delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei super-
stiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60%
- con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spe-
dizione “Mario Besusso” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra
le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnosti-
co adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo
l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fr uizione dei programmi di prevenzione ed
a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizza -
zione della spesa sanitaria nel suo complesso.
Art. 30
Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28, le
aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell’articolo 27
comma 7 e 28, comma 5, con riferimento ai dirigenti come di seguito definiti.
2. La contribuzione di cui al precedente comma può essere applicata ai dirigenti assunti o no -
11 Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13, a decorrere dal 1° ottobre 2011; euro 2.008,10, a decorrere
dal 1° gennaio 2014; euro 2.032,00, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
PARTE QUARTA - Welfare contrattuale e agevolazioni contributive
31
minati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il compimento del 48° anno
di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente
tabella:
Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la
normativa contrattuale generale.
4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data
dal 1° ottobre 2016 la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili,
non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui riferiti ad un contratto di
lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal secondo comma del
presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall’as-
sunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 29 del CCNL, per la previdenza comple -
mentare di cui all’art. 27, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro
300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun
contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario
Negri.
6. Per i medesimi dirigenti l’iscrizione all’ Associazione Antonio Pastore avviene con sospen -
sione degli obblighi contributivi di cui all’art. 28 del CCNL, per il periodo di effettiva perma-
nenza nel requisito retributivo previsto al comma 4, ad eccezione del premio relativo alla
Garanzia Infortuni.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore
di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazio-
ne, oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo com-
ETÀ DEL DIRIGENTE Anni di permanenza
(periodo massimo)
Fino 40 anni 4
Da 41 a 45 anni 3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni 2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti 1
32
plessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e
non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale
ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il tratta -
mento contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora siano presenti i requisiti anagra-
fici previsti dal comma 2.
9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati al com-
ma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di
continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per la durata indicata
dalla tabella del comma 3.
10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usufruite
solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura speri-
mentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo,
ai fini di eventuali modifiche delle stesse.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si impegnano a salvaguardare eventuali assunzioni, già formalmente concordate alla data di
sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, con la contribuzione prevista dal 1° comma dell’art.
28 del CCNL del 31 luglio 2013, esclusivamente con riferimento alla fattispecie dell’assunzione di
dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
Art. 31
Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano
un’età non inferiore a 48 anni compiuti, le Parti potranno utilizzare assunzioni age-
volate, da ratificarsi presso le Commissioni Paritetiche di cui all’art. 35 del CCNL, così
disciplinate:
- il minimo contrattuale mensile di cui all’art. 5 del presente CCNL e future modificazioni,
può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell’attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo
contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal CCNL vigente;
- per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 anni compiuti si ap -
plica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto dall’art. 30, comma 1, del CCNL.
2. Eventuali accordi sulla retribuzione variabile nei confronti dei soggetti di cui al presente ar-
ticolo possono usufruire delle agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defisca -
lizzazione, se applicabili.
PARTE QUARTA - Welfare contrattuale e agevolazioni contributive
33
3. Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui all’art. 35 rende inapplicabili le
disposizioni previste nel presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenzia -
mento e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte di
impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, pre -
senta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ov-
vero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano
decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all’articolo precedente e comun -
que, privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste
iniziative congiunte volte a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi
formativi di riqualificazione professionale.
Art. 32
Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’in -
terno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge
in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni
del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del
trattamento agevolativo previsto all’art. 30, commi da 1 a 3, del CCNL, anche non in presen -
za dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del
contratto, purché il contratto abbia una durata minima di un anno. Il predetto trattamento
agevolativo previsto dall’art.30, comma 1, del presente CCNL non potrà in ogni caso avere una
durata superiore a due anni.
34
PARTE QUINTA - Forme di tutela del rapporto e iniziative per la ricollocazione
35
P ARTE QUINTA
FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO
E INIZIATIVE PER LA RICOLLOCAZIONE
Art. 33
Rappresentanze sindacali aziendali
1. I sindacati dei dirigenti, competenti per territorio ed aderenti a Manageritalia, possono isti-
tuire proprie rappresentanze sindacali nelle aziende.
2. In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti
di tale rappresentanza, oltre che a Manageritalia, alle aziende interessate ed all’organizza -
zione imprenditoriale territorialmente competente.
Art. 34
Controversie individuali di lavoro – La Commissione paritetica territoriale di
conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni Paritetiche
Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412 ter del
c.p.c., come modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello
regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’ Associazione o Unione competente per
territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente di Ma-
nageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
mandato.
4. L’ Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappre-
senta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Pa -
ritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a
mezzo PEC o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento.
36
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provve -
derà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito
il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi-
ne di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell’ Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione Sindacale a cui il
lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.
412-ter c.p.c. come modificato dalla Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Com-
missione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per terri -
torio e a tal fine deve contenere:
I. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
II. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso
la Direzione Territoriale del Lavoro;
III. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412 ter
c.p.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 c.c., a con-
ferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. Per effetto della previsione di cui al comma precedente in tema di spontanea comparizione,
ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possono essere svolti con il consen-
so di tutte le parti coinvolte anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo conferma-
ta la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113 del cod. civ. e 410-411 c.p.c..
11. la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di conva-
lida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge.
12. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costitu-
iscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla
Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 48.
PARTE QUINTA - Forme di tutela del rapporto e iniziative per la ricollocazione
37
Art. 35
Commissioni Paritetiche per la retribuzione variabile
La Commissione Paritetica di cui al precedente articolo 34, oltre che in materia di accordi di conci-
liazione, è competente anche per accogliere il deposito degli accordi per la retribuzione variabile di
cui all’art. 10 del CCNL e degli accordi di cui all’articolo 31, per la retribuzione variabile del dirigente
di età non inferiore a 48 anni compiuti.
Art. 36
Collegio Arbitrale
1. Ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura delle associazioni territoriali
competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio Arbitrale che opererà ai sensi
dell’art. 412 ter c.p.c. e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascu-
na delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presi -
dente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due organizzazioni territoriali.
3. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo verrà sorteg-
giato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventiva-
mente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le
organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
4. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
5. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
6. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organiz -
zazioni territoriali competenti.
8. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all’art. 34 del presente
contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale,
secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l’autorità
giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73 n. 533.
Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territo -
riale aderente a Manageritalia, ovvero dell’ Associazione datoriale territorialmente compe -
tente. L’organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, il ricorso,
sottoscritto dalla p arte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
38
9. Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A/R o PEC essere
trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma,
alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale e alla parte convenuta.
10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la Parte convenuta è tenuta a manifestare per
iscritto al Collegio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l’eventuale volontà di
rinunciare alla procedura arbitrale.
11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento
all’ultima sede di lavoro del dirigente.
12. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall’avvenuto ricevimento dell’istanza di cui al
comma 9.
13. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il
tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto co-
stituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio,
su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al
fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istrutto-
rie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale.
14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto dell’eventuale assenza im -
motivata di una delle parti nonché, in caso di licenziamento, anche dell’eventuale carenza di
motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della pri -
ma riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del
Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione
a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l’art.
429, 3° comma, del c.p.c..
15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello
di cui al terzo comma dell’art. 41 ed al terzo comma dell’articolo 40.
16. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed ac -
colga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a
carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze
contrattuali di fine rapporto.
17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il
Collegio stabilirà l’indennità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di
anzianità aziendale:
- fino a 4 anni da 4 a 8 mensilità
- oltre 4 e fino a 6 anni da 6 a 12 mensilità
PARTE QUINTA - Forme di tutela del rapporto e iniziative per la ricollocazione
39
- oltre 6 e fino a 10 anni da 8 a 14 mensilità
- oltre 10 e fino a 15 anni da 10 a 16 mensilità
- oltre i 15 anni da 12 a 18 mensilità.
18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nel-
la qualifica superiore a dodici anni, l’indennità supplementare è automaticamente aumenta-
ta, in relazione all’età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:
- 4 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed infe-
riore all’età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per ac -
cedere al trattamento pensionistico nell’ AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero
liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L’onere della prova
relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.
19. L’indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo ha natura risarci-
toria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull’ultima
retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull’even-
tuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio presta-
to) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di
fine rapporto, con l’esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività.
20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Colle-
gio stesso.
21. Le parti si danno atto che:
a. il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’art. 412-ter del c.p.c.. Al
lodo arbitrale si applica quanto previsto dall’art. 412, commi ter e quater del c.p.c.;
b. nel caso in cui l’eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente
articolo abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell’art.
2113, comma 4 del c.c. come modificato dall’art. 31, comma 7, della legge n. 183/2010.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini del calcolo dell’indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo,
nel confermare il richiamo all’art. 41, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma settimo
dell’art. 41 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell’indennità supplementare stessa
e, pertanto, non si applica.
NOT A A VERBALE
Le Parti concordano che le nuove previsioni contenute nei commi 17, 18 e 19 del presente articolo
hanno effetto con riferimento ai licenziamenti comminati a decorrere dal 1° settembre 2016.
40
Art. 37
Commissione di clima sul mobbing
Le parti, in considerazione della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dalla
pratica del cd. “mobbing”, concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una
Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente accordo, dalle organizzazioni
datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di CCNL. Tale
Commissione avrà l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a
prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.
PARTE SESTA - Cessazione del rapporto
41
P ARTE SESTA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 38
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Chi recede dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta
all’altra parte.
2 In caso di cessazione del rapporto sono dovuti al dirigente:
a. il trattamento di fine rapporto, calcolato come previsto dal successivo art.43;
b. i ratei di mensilità supplementari maturati;
c. l’eventuale indennità sostitutiva per ferie e permessi per ex festività non goduti;
d. nell’ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2119
c.c., l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 39
Dimissioni
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto
del seguente periodo di preavviso, in funzione dell’anzianità di servizio globalmente prestato
nell’azienda in qualsiasi qualifica pari a:
- mesi due: fino a due anni di anzianità;
- mesi tre: da due a cinque anni di anzianità;
- mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. A far data dal 1° luglio 2021, il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo o dal sedicesi -
mo giorno di ciascun mese, a seconda che la comunicazione delle dimissioni pervenga al da-
tore di lavoro, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima
quindicina del mese corrente.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un
importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o par-
zialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei
mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall’art.20 o alla conclusione dell’eventuale
42
periodo di aspettativa di cui all’art.15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art 55
comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l’indenni-
tà sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 41, comma 5.
Art. 40
Dimissioni per giusta causa
1. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conci -
liazione di cui all’art. 34, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente
allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda, può ricorrere al
Collegio Arbitrale di cui all’art. 36.
2. L’onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia
a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal depo-
sito del verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 34. In ogni caso, il ricorso dovrà essere
inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni da parte
del datore di lavoro.
4. Ove il Collegio Arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone
contestualmente a carico dell’azienda la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preav-
viso di cui all’art. 41, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 dell’indennità
del preavviso stesso.
5. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le di -
sposizioni di cui all’art. 39 del presente contratto.
Art. 41
Licenziamento
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la moti-
vazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conci -
liazione di cui all’art. 34, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal
datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comuni-
cazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all’art. 36. Il Collegio Arbitrale
è competente in ogni caso di licenziamento.
PARTE SESTA - Cessazione del rapporto
43
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia
a mezzo raccomandata, o PEC, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni
dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 34. In ogni caso, il ricorso
dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licen -
ziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto
di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto
alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal
1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzianità di
servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di anzianità;
- 8 mesi: da quattro fino a dieci anni di anzianità;
- 10 mesi: da dieci fino a quindici anni di anzianità;
- 12 mesi: oltre i quindici anni di anzianità.
6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licen -
ziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione
di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso
unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire
l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le
disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle
leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, a far data dal 1° luglio
2021, avrà decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese a seconda che la
comunicazione di licenziamento pervenga al dirigente, rispettivamente, nella seconda quin-
dicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente. Pertanto, il datore
di lavoro è tenuto a retribuire per intero la frazione di mese in cui è stata ricevuta la comuni-
cazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall’art. 18, durante
il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi
restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di
pari grado, che dovrà sostituirlo.
44
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso,
non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun in -
dennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare ser -
vizio durante il periodo di preavviso, erogando all’interessato la corrispondente indennità
sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva
di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio
prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l’intero periodo cui si riferisce, com -
porta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trat-
tamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all’art. 2121 c.c., la maturazione dei ratei
delle mensilità supplementari.
14. Ai sensi dell’articolo 22, comma 8 del presente CCNL, il datore di lavoro liquiderà al CFMT –
per ogni dirigente licenziato – un contributo pari a euro 2.500,00 lordi.
Art. 42
Produttività e benessere
1. Le Parti, nell’ambito delle politiche e dei principi attinenti alla Responsabilità Sociale di Im-
presa e in conformità agli impegni e ai contenuti della Nota di Intenti, riportata in allegato I al
Testo Unico 31 luglio 2013, si impegnano a promuovere e a sostenere le azioni volte a favorire
le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.
2. In quest’ottica le Parti convengono sull’opportunità di prevenire forme di obsolescenza pro-
fessionale e a creare condizioni di integrazione e complementarietà professionale tra lavora-
tori maturi e giovani.
Art. 43
Trattamento di fine rapporto
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il dirigente avrà diritto ad un trattamento di
fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto è calco-
lato con le modalità e le misure previste dall’art. 28 del CCNL 22 dicembre 1981.
PARTE SESTA - Cessazione del rapporto
45
Art. 44
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
1. Ai sensi dell’11° comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, si
conviene che il numero delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto avan-
zate dal personale con qualifica di dirigente, da soddisfare annualmente, è pari al 50% del nu-
mero delle richieste che possono essere soddisfatte, a norma di legge, nello stesso anno, per il
rimanente personale, con arrotondamento all’unità superiore della frazione eventualmente
residua.
Art. 45
Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del dirigente il datore di lavoro corrisponderà agli aventi diritto il trattamen-
to di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 41, comma 5, e ciò in -
dipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza,
per assicurazione infortuni e per ogni altra causa.
2. Ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso di cui al comma precedente, la de -
correnza dello stesso è individuata dal giorno immediatamente successivo la data del decesso.
46
PARTE SETTIMA - Disposizioni generali e finali
47
P ARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 46
Disposizioni generali
1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le norme con -
trattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall’azienda per la quale il dirigente pre-
sta la propria attività.
Art. 47
Condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti al dirigente da
accordi individuali, aziendali o da usi e consuetudini.
Art. 48
Controversie di interpretazione e applicazione
1. Per la soluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l’interpretazio-
ne e l’applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione paritetica compo-
sta da rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo,
dei Servizi, delle Professioni e delle P .M.I. e della Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri
e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato.
2. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal Regola -
mento annesso al presente contratto sub all. A.
3. Per la conciliazione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere per l’applicazio-
ne del presente contratto possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali com-
poste da rappresentanti delle organizzazioni locali della Confcommercio e di Manageritalia.
Art. 49
Decorrenza e durata
1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2022, salve le decorrenze particolari previste per
singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2025.
48
2. Le Parti si impegnano ad avviare le trattative almeno sei mesi prima del termine del 31 di -
cembre 2025, in modo da rinnovare tempestivamente il CCNL, anche con riferimento alla
sperimentalità della normativa sul welfare aziendale di cui all’articolo 23 del CCNL.
49
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA
Art. 1
1. La Commissione paritetica prevista dall’art. 48 è composta da sei membri: 3 designati dalla Con-
federazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle P .M.I.; 3 designati
dalla Federazione Nazionale Dirigenti delle Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo,
dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato.
2. La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione e ap -
plicazione dei CCNL per dirigenti di aziende commerciali che si sono succeduti nel tempo.
Art. 2
1. La Commissione si riunisce su istanza di una delle organizzazioni stipulanti il predetto contrat-
to, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all’esame del caso contro -
verso.
Art. 3
1. Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede della Confederazione Ge-
nerale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI. La data della convocazione
sarà fissata d’accordo tra le parti, entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza di cui al prece-
dente art. 2.
Art. 4
1. Al termine dell’esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risulta-
re se la decisione è stata adottata all’unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest’ul-
timo caso, dei nominativi dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga alcuna decisione e cioè in caso di parità, i singoli membri della Com -
missione potranno far constatare a verbale le “dichiarazioni di voto” che riterranno opportune.
3. Copia del verbale sarà inviata alle organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro compe -
tenza.
ALLEGATO A - Regolamento della Commissione paritetica
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ALLEGATO B
PRONUNCIA COMMISSIONE PARITETICA
Il giorno 5 febbraio 1986 si è riunita in Roma, presso la Confederazione Generale Italiana del Com -
mercio e del Turismo, la Commissione Paritetica Nazionale istituita per la soluzione delle contro -
versie per l’interpretazione e l’applicazione del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali.
La Commissione ha preso in considerazione il problema interpretativo sorto con riferimento all’art.
24, comma 10°, del CCNL per i dirigenti di aziende commerciali del 22 dicembre 1981, rinnovato con
accordo del 12 luglio 1984, sotto l’aspetto dell’esatto significato da attribuire all’espressione “ultima
sede di lavoro del dirigente” ai fini della determinazione della competenza territoriale del Collegio
di Conciliazione e Arbitrato istituito, a livello territoriale, ai sensi del citato art. 24.
Ciò premesso:
- considerata l’origine esclusivamente pattizia del Collegio e delle norme che ne regolano il fun -
zionamento;
- valutata la necessità di rimuovere in tempi brevi un ostacolo procedurale condizionante la riso-
luzione extragiudiziale di una controversia in atto;
- esaminato, nel merito, il combinato disposto dell’art. 2, comma primo, punto c), dell’art. 13 e
dell’art. 24, comma decimo.
LA COMMISSIONE P ARITETICA NAZIONALE
dopo ampia discussione ed accurata disamina della suddetta problematica
DELIBERA A MAGGIORANZA
che, per sede di lavoro, si intende indicare la località in cui il dirigente è stato destinato all’atto
dell’assunzione o della nomina ovvero del trasferimento.
ALLEGATO B - Pronuncia commissione paritetica
51
ALLEGATO C
AUMENTO RETRIBUTIVO
Gli accordi di rinnovo del 17 giugno 1997, 22 dicembre 1999, 25 gennaio 2001, 27 maggio 2004, 23
gennaio 2008 e 21 luglio 2016 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo
contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di aumento retributivo (o superminimo con -
trattuale) ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina o assunzione, avendo cura di distin-
guere tale elemento della retribuzione contrattuale da eventuali importi individuali concessi dalle
aziende.
Con gli accordi del 27 settembre 2011 e 12 aprile 2023 si è stabilito di riprendere ad incrementare il
minimo base degli importi riconosciuti a titolo di aumento retributivo, mentre nell’accordo del 21
luglio 2016, gli aumenti contrattuali vengono riconosciuti in aggiunta al minimo contrattuale men-
sile di 3.890,00 euro e evidenziati in una voce separata (Superminimo contrattuale).
Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi lordi mensili dei suddetti incrementi retributivi:
dal 1° luglio 1997 L. 325.000 (167,85 Euro)
dal 1° gennaio 1998 L. 225.000 (116,20 Euro)
dal 1° gennaio 2000 L. 200.000 (103,29 Euro)
dal 1° luglio 2000 L. 400.000 (206,58 Euro)
dal 1° gennaio 2002 L. 520.000 (268,56 Euro)
dal 1° luglio 2004 210,00 Euro
dal 1° gennaio 2005 125,00 Euro
dal 1° gennaio 2006 120,00 Euro
dal 1° gennaio 2008 200,00 Euro
dal 1° gennaio 2009 150,00 Euro
dal 1° gennaio 2010 150,00 Euro
dal 1° gennaio 2017 80,00 Euro
dal 1° gennaio 2018 100,00 Euro
dal 1° dicembre 2018 170,00 Euro
Sono fatti salvi gli eventuali assorbimenti derivanti dalla revisione del minimo contrattuale per ef-
fetto del disposto di cui all’articolo 1 dell’accordo del 23 gennaio 2008.
ALLEGATO C - Aumento retributivo
52
ALLEGATO D
INTERPRETAZIONE CONGIUNTA
Chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli 1 e 2 dell’accordo 23 gennaio 2008 di rin -
novo del CCNL 27 maggio 2004 e successive modificazioni, per i dirigenti delle aziende del ter-
ziario, della distribuzione e dei servizi
Premesso che
le Parti contraenti, nell’incrementare a decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale men-
sile da 3.000 a 3.500 euro lordi, hanno inteso principalmente stabilire una soglia di ingresso più
realistica ed adeguata a quanto il mercato del lavoro di fatto riconosce ai dirigenti d’azienda, in
considerazione anche della clausola di salvaguardia di cui all’art. 4, comma 5, del CCNL 27 maggio
2004, che stabilisce che la retribuzione del dirigente non può essere inferiore a quella del quadro o
dell’impiegato meglio retribuito in azienda,
si chiarisce che
dalla nuova misura del minimo contrattuale mensile non deriva alcun incremento retributivo a fa-
vore dei dirigenti in servizio alla data di stipula dell’accordo di rinnovo, per effetto della clausola di
assorbibilità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1
e che
per i dirigenti che al 23 gennaio 2008 percepivano una retribuzione composta unicamente da ele -
menti retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, l’incremento di 500 euro men-
sili del minimo contrattuale viene assorbito anche mediante riduzione del superminimo contrat -
tuale, ferma restando la non assorbibilità degli importi eventualmente maturati a titolo di scatti di
anzianità e di ex elemento di maggiorazione, di cui all’art. 4 dell’accordo 26 aprile 2005.
Per rendere agevole l’operazione di rimodulazione del minimo contrattuale mensile, le Parti hanno,
quindi, individuato la seguente scala di priorità in base alla quale deve essere operato l’assorbimen-
to di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 dell’accordo di rinnovo:
1. eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi
dall’azienda con clausola di assorbibilità;
2. eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi
dall’azienda anche in mancanza di espressa clausola di assorbibilità;
3. eventuali anticipazioni o acconti per futuri miglioramenti contrattuali;
4. eventuale “superminimo contrattuale”, intendendo con tale denominazione la somma de -
53
gli aumenti retributivi stabiliti dal CCNL dal luglio 1997 in avanti, quando si è concordato di
mantenere ferma la soglia di accesso per le nuove nomine/assunzioni e corrispondere gli
aumenti contrattuali ai dirigenti in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di rinnovo,
indicandoli in una voce separata diversa dal minimo base.
In conclusione,
si precisa che gli unici incrementi retributivi dovuti ai dirigenti rientranti nella sfera di applicazio-
ne dell’accordo del 23 gennaio 2008 sono quelli indicati all’articolo 2 dell’accordo medesimo secon-
do le decorrenze ivi stabilite e salvo che non sia applicata dall’azienda la clausola di assorbibilità
contenuta al comma 3 dell’articolo 2 medesimo.
Pertanto,
l’unico effetto che può derivare dalla revisione del minimo contrattuale mensile ai dirigenti che
alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo percepivano una retribuzione complessivamente
inferiore a 3.500 euro mensili risulterà essere la corresponsione anticipata dell’aumento contrat -
tuale, fino a concorrenza, piuttosto che un incremento graduale, secondo le decorrenze stabilite
dall’articolo 2.
ALLEGATO D - Interpretazione congiunta
54
ALLEGATO E
ACCORDO 21 LUGLIO 2016
L’anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio in Roma
tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e
delle P.M.I. – CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifi -
che, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza
a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti.
Le parti condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigen-
ti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Art. 6 - Aumento retributivo1
1. F ermo restando il minimo base di cui al precedente art. 5, comma 1, ai dirigenti compresi
nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un au-
mento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1° gennaio 2017 , un aumento pari a euro 100,00
mensili lordi dal 1° gennaio 2018 e un aumento pari a euro 170,00 mensili lordi dal 1° di-
cembre 2018.
2. P er i dirigenti assunti o nominati successivamente al ………….. e nel corso degli anni di vigenza
del presente contratto, è previsto l’aumento retributivo con decorrenza nell’anno successivo
a quello di nomina o assunzione.
3. T ali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a
qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità. da somme
concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici
Art. 13 - Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da
fruire in una o più soluzioni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di
sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
1 Cfr. allegato E al CCNL 31 luglio 2013 per importo Una Tantum mese di ottobre 2011 ed allegato C per riepilogo importi relativi agli
aumenti retributivi
55
2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infra-
settimanali cadenti nel periodo stesso.
3. Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi
di servizio maturati nel corso dell’anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o su -
periori a quindici giorni.
4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.
5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la
retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrispo-
sti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono
essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente
il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile
2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’indennità per le ferie non godute deve es-
sere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione.
7. Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di re -
tribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.
8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
9. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se ri -
chieste per iscritto dal dirigente.
10. In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente
sono a carico del datore di lavoro.
11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente
comunicata al datore di lavoro.
12. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
Art. 18 - Malattia e infortunio
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro
conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di massimo di 240 giorni in un
anno solare2 dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione.
2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da rego -
lari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo
15 del presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella prevista nel successivo
art. 18 bis.
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
2 Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso
56
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia, il
rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trat-
tamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art.
39, comma 5.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenu-
to per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà
l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità
permanente totale o parziale.
5. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all’Inail (ai sensi del T.U. 1124/1965
e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione
dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere il 100% (cento per cento) della retribu-
zione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto.
6. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi
dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.
7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza
contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente
causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei
annualità della retribuzione di fatto;
b. in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita
all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invali-
dità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P .R. 30 giugno 1965,
n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio,
una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
Art. 18 bis – Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia
Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di
giorni 240 dall’art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e conti-
nuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio
Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a com -
plessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribu-
zione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta,
oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al suc-
cessivo art. 39, comma 5.
57
I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno pre -
sentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di assenza
per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di
cui al primo comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di
cui all’articolo 15 del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18 bis entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del pre -
sente accordo.
Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento
di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18 bis troveranno applicazione dal 15
settembre 2016
Art. 21 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti con-
cordano di istituire un Ente, denominato CFMT (Centro di Formazione Management del Ter-
ziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportu-
nità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del
settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell’Europa unita.
1. Le parti hanno istituito un Ente, denominato CFMT (Centro di Formazione Manage -
ment del Terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed
ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle
problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione.
2. In particolare:
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della
formazione manageriale indifferenziata.
3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
4. Le giornate di formazione scelte dall’ Azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli di-
rigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell’azienda e le
giornate stesse considerate lavorative.
5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l’eventuale costo di trasferta
sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo
fruitore.
6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo vie-
ne finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 Euro annue a
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
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carico dell’azienda e a 129,12 Euro annue a carico del dirigente trattenute dall’azienda sulla
retribuzione.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri” con
i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del
Fondo stesso3.
8. A titolo sperimentale, le Parti concordano di affidare al CFMT, per il periodo 1 ottobre 2011
– 31 dicembre 2014, la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro volte alla ricolloca-
zione dei dirigenti, secondo le modalità previste in apposito accordo allegato all’accordo del
27 settembre 20114.
8. Il CFMT definirà convenzioni con le principali società di outplacement presenti sul
mercato, per favorirne la conoscenza ad imprese e dirigenti , anche al fine dell’utilizzo
del voucher di cui al successivo art. 40.
Art. 25 - Previdenza complementare
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria in-
validità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo
Mario Negri.
2. Il Fondo “Mario Negri” rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai di-
rigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che
rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta
per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende com -
prese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di
lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o
cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è
composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del
contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione con -
venzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al
10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’11,35%
a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed dell’11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010, del 11,88% a
decorrere dal 1° gennaio 2016, del 12,11% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e del 12,35% a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
3 A norma del regolamento del Fondo M. Negri, i contributi risultano dovuti entro: il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre
di ciascun anno. In caso di risoluzione del rapporto nel corso del trimestre il versamento è previsto entro 10 giorni dalla data di
risoluzione stessa, anche per la parte di contributo afferente l’indennità sostitutiva di preavviso.
4 Cfr. Allegato E.
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6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di con-
tributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all’1,48% della retribuzione convenzio-
nale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzio -
ne convenzionale, il contributo integrativo è pari 5 all’1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011,
all’1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012, all’1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013, ed all’1,95%
a decorrere dal 1° gennaio 2014, all’1,99% a decorrere dal 1 gennaio 2015, al 2,03% a decor-
rere dal 1 gennaio 2016, al 2,07% a decorrere dal 1 gennaio 2017 e al 2,11% a decorrere dal
1 gennaio 2018.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contri -
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al
successivo articolo 28, commi da 1 a 3, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retri-
buzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenzio-
nale, il suddetto contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall’anno
2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall’anno 2009 è pari al 3,60%, ed a decorrere dall’anno 2010
è pari al 3,90%, a decorrere dall’anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall’anno 2017 è
pari al 4,05%, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13%. Il contributo integrativo a carico
del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale an -
nua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Tratta-
mento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, po-
tranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione inte -
grativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo
“Mario Negri”.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi preceden-
ti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta
la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Mario
Negri” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno
stipulato il presente accordo.
13. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
Art. 26 - Previdenza Integrativa Individuale
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un
trattamento di previdenza individuale.
5 all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006,
all’1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed
all’1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010
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2. L’ Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi con -
tratti di assicurazione nonché, all’esazione dei contributi da versare come premi alle impre-
se di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dal 1° ottobre 1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavo-
ro riferito ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 38.734,27 ed un contributo del
10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 4.648,11,
elevata a 13.944,34 Euro a partire dal 1° luglio 2000. A decorrere dal 1° luglio 2004 il contribu-
to a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.803,05 in ragione d’anno, mentre il contri -
buto da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d’anno.
4. Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 28, commi da 1 a 3, saranno assi -
curate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Con-
venzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a
coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da
tabella allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata
all’ Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
5. Il contributo versato all’ Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di presta-
zioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la
retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
7. Per confermare la piena bilateralità dell’ Associazione Antonio Pastore, e riaffermarne il ruo-
lo fondamentale nel complessivo Welfare contrattuale di categoria, le parti convengono di
procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie
per addivenire alla realizzazione, formale e sostanziale, della piena pariteticità nella condu-
zione dell’ Associazione e nella determinazione delle prestazioni.
Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a. 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di
cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b. 1,10% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per cia-
scun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011, il contributo
di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno, elevato al
2,46% a decorrere dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il contributo di cui
alla presente lettera è fissato nella misura del 2,51% in ragione d’anno, elevato al 2,56% in
ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2018;
c. 1,87% a carico del dirigente in servizio.
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2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu-
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sani -
taria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del
dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive
o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in
caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei di-
rigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dal
1° gennaio 2018. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze
di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei super-
stiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60%
- con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spe-
dizione “Mario Besusso” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra
le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
10. Le parti, preso atto che l’andamento del piano di riordino del F ASDAC sta proseguendo
nel rispetto degli obiettivi, confermano i contenuti di cui all’allegato 2 dell’accordo del
27 settembre 2011 (all. E del ccnl del 31 luglio 2013). Le parti confermano, altresì, che l’a-
deguamento del 2% si applica al contributo di solidarietà di cui al 1° comma, lett. b) del
presente articolo ed analogamente ad una quota pari ad euro 1.130,12, come rivalutata
nei successivi adeguamenti, posta a carico dei pensionati diretti. Nella vigenza del pre-
sente rinnovo tale adeguamento del 2% si applica per l’anno 2016, nonché di un ulterio-
re 2% per l’anno 2018 su una quota pari ad euro 1.148,50, come rivalutata nel 2016.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnosti-
co adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
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l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed
a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizza -
zione della spesa sanitaria nel suo complesso.
DICHIARAZIONE CONGIUNT A
Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica, avente lo scopo,
anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e go-
vernance dei Fondi bilaterali.
Art. 28 – Dirigenti di prima nomina (DPN) Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o
nomine di Dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, le
aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell’articolo 25
comma 7 e 26, comma 4, con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito
definiti.
2. La contribuzione di cui al precedente comma Ai sensi del precedente comma 1, può essere
applicata possono essere considerati DPN ai dirigenti assunti o nominati, a far data dalla
sottoscrizione del presente accordo, entro il compimento del 40° anno di età e i quadri
che, avendo maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende
diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48° anno di età, nonché per i
dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 50 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente
tabella:
ETÀ DEL DIRIGENTE Anni di permanenza
(periodo massimo)
Fino 40 anni 4
Da 41 a 45 anni 3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni 2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti 1
Decorso un triennio quadriennio dalla data di assunzione o di nomina ovvero due un anni
dalla data di assunzione del dirigente disoccupato di età non inferiore a 50 55 anni compiuti,
al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale”.
Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamen-
te la normativa contrattuale generale.
4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far
data dal 1° ottobre 2016 la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e
variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui riferiti ad
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un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal
secondo comma del presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata
massima di tre anni dall’assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi
successivi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 27 del CCNL 31 luglio 2013, per la pre-
videnza complementare di cui all’art. 25, il contributo ordinario a carico del datore di
lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del
datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di
conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
6. Per i medesimi dirigenti l’iscrizione all’ Associazione Antonio Pastore avviene con so -
spensione degli obblighi contributivi di cui all’art. 26 del CCNL del 31 luglio 2013, per il
periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 4.
7 . Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il da -
tore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione diri-
genti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsa -
bilità della dichiarazione oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributi -
vo complessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al
SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo.
Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo mas -
simo di un anno, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora si-
ano presenti i requisiti anagrafici previsti dal comma 2.
9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati
al comma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza
soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per
la durata indicata dalla tabella del comma 3.
10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usu -
fruite solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura
sperimentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossi-
mo rinnovo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a salvaguardare eventuali assunzioni, già formalmente concordate alla
data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, con la contribuzione prevista dal 1°
comma dell’art. 28 del CCNL del 31 luglio 2013, esclusivamente con riferimento alla fattispecie
dell’assunzione di dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
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Art. 29 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un’età
non inferiore a 48 50 anni compiuti, le Parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da
ratificarsi presso le Commissioni Paritetiche di cui all’art. 33 del ccnl, così disciplinate:
- il minimo contrattuale mensile di cui all’art. 5 del presente ccnl e future modificazioni,
può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell’attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo
contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal ccnl vigente;
- per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 50 anni compiuti si
applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui dall’art. 28,
comma 1, del ccnl;
- il minimo contrattuale previsto dal presente articolo dovrà essere accompagnato da
una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti all’atto dell’assunzione e calcolata
in misura non inferiore all’50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel
triennio.
2. Al termine del triennio considerato, le Parti potranno contrattare nuovamente la percen -
tuale di retribuzione variabile applicata, fermo restando il minimo contrattuale di cui
all’art. 5 del presente ccnl e future modificazioni.
3. Eventuali Gli accordi sulla retribuzione variabile nei confronti dei soggetti di cui al pre -
sente articolo sottoscritti ai sensi del presente articolo possono usufruire delle eventuali
agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.
4. Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui all’art. 33 rende inapplicabili le
disposizioni previste nel presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenzia -
mento e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte di
impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, pre -
senta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ov-
vero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano
decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all’articolo precedente e comun -
que, privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste
iniziative congiunte volte a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi
formativi di riqualificazione professionale.
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Art. 30 – Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’in -
terno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge
in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni
del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del
trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all’art. 28, commi da 1 a 3, del ccnl, anche
non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della
durata del contratto, fino ad un massimo di un anno. purché il contratto abbia una durata
minima di un anno. Il predetto trattamento agevolativo previsto dall’art. 28, comma 1,
del presente CCNL non potrà in ogni caso avere una durata superiore a due anni. da un
minimo di un anno ad un massimo di due anni.
3. Qualora il dirigente possieda i requisiti di cui al 4° comma dell’art. 28 del presente
CCNL, l’azienda potrà applicare il trattamento previsto ai commi 5, 6 e 7 del suddetto
art. 28 per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto e comunque da
un minimo di un anno ad un massimo di due anni.
Art. 32 - Controversie individuali di lavoro
La commissione paritetica territoriale di conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni Paritetiche
Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412 ter del
c.p.c., come modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello
regionale, è composta:
c) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’ Associazione o Unione competente per
territorio;
d) per i dirigenti, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente di Ma-
nageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
mandato.
4. L’ Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappre-
senta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Pa -
ritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a
mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento.
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
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5. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provve -
derà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito
il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi-
ne di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell’ Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione Sindacale a cui il
lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.
412-ter c.p.c. come modificato dalla Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Com-
missione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per terri -
torio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la
Direzione Territoriale del Lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412 ter
c.p.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 c.c., a con-
ferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di conva-
lida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge.
della previsione di cui all’art. 4, comma 17, Legge 92/2012.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costitu-
iscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla
Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 46.
Art. 34 - Collegio Arbitrale
1. Ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura delle associazioni territoriali
competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio Arbitrale che opererà ai sensi
dell’art. 412 ter c.p.c. e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascu-
na delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presi -
dente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due organizzazioni territoriali.
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3. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo verrà sorteg-
giato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventiva-
mente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le
organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
4. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
5. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
6. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in
volta.
7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organiz -
zazioni territoriali competenti.
8. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all’art. 32 del presente
contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale,
secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l’autorità
giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73 n. 533.
Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territo -
riale aderente a Manageritalia, ovvero dell’ Associazione datoriale territorialmente compe -
tente. L’organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscrit-
to dalla parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
9. Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmes-
si contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corri-
spondente organizzazione territoriale imprenditoriale e alla parte convenuta.
10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la Parte convenuta è tenuta a manifestare per
iscritto al Collegio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l’eventuale volontà di
rinunciare alla procedura arbitrale.
11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento
all’ultima sede di lavoro del dirigente.
12. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall’avvenuto ricevimento dell’istanza di cui al
comma 9.
13. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il
tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto co-
stituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio,
su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al
fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istrutto-
rie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale.
14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto dell’eventuale assenza im-
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
68
motivata di una delle parti nonché, in caso di licenziamento, anche dell’eventuale carenza di
motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della pri -
ma riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del
Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione
a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l’art.
429, 3° comma, del c.p.c..
15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello
di cui al terzo comma dell’art. 39 ed al terzo comma dell’articolo 38.
16. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed ac -
colga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a
carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze
contrattuali di fine rapporto.
17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il
Collegio stabilirà l’indennità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di
anzianità aziendale:
- Un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all’art. 39;
- Un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso
- fino a 4 anni da 4 a 8 mensilità
- oltre 4 e fino 6 anni da 6 a 12 mensilità
- oltre 6 e fino a 10 anni da 8 a 14 mensilità
- oltre 10 e fino a 15 anni da 10 a 16 mensilità
- oltre i 15 anni da 12 a 18 mensilità
18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda
nella qualifica, superiore a dieci dodici anni, l’indennità supplementare è automaticamente
aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure: calcolate con
i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni
compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni com -
piuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferio-
re all’età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
69
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere
al trattamento pensionistico nell’ AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un
importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L’onere della prova relativa alla situa-
zione pensionistica spetta al dirigente.
19. L’indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo ha natura ri -
sarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata
sull’ultima retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi retribuzione lorda
(ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull’ eventuale quota
variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) e sui
corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine
rapporto, con l’ esclusione e variabili che la compongono, compresi i ratei delle mensilità
supplementari e delle ferie e dei permessi per ex festività.
20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Colle-
gio stesso.
21. Le parti si danno atto che:
a) il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’art. 412-ter del c.p.c.. Al
lodo arbitrale si applica quanto previsto dall’art. 412, commi ter e quater del c.p.c..
b) nel caso in cui l’eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente
articolo abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell’art.
2113, comma 4 del c.c. come modificato dall’art. 31, comma 7, della legge n. 183/2010.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini del calcolo dell’indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo,
nel confermare il richiamo all’art. 39, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma settimo
dell’articolo 39 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell’indennità supplementare
stessa e, pertanto, non si applica.
NOT A A VERBALE
Le Parti concordano che le nuove previsioni contenute nei commi 17, 18 e 19 del presente articolo
hanno effetto con riferimento ai licenziamenti comminati a decorrere dal 1° settembre 2016.
Art. 39 - Licenziamento
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la moti-
vazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conci -
liazione di cui all’art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal
datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comuni-
cazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all’art. 34. Il Collegio Arbitrale
è competente in ogni caso di licenziamento.
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
70
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Managerita -
lia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal
deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 32. In ogni caso, il ricorso dovrà
essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento
da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto
di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto
alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso , comunicato a far data
dal 1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzia-
nità di servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro fino a dieci otto anni di servizio;
- 10 mesi: da dieci otto a dodici fino a quindici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i quindici dodici anni di servizio;
6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licen -
ziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione
di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso
unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire
l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le
disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle
leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal pri -
mo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenzia -
mento e pertanto l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevu-
ta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall’art. 18, durante
il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi
restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di
pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso,
non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun in -
dennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
71
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare ser -
vizio durante il periodo di preavviso, erogando all’interessato la corrispondente indennità
sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva
di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio
prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l’intero periodo cui si riferisce, com -
porta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trat-
tamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all’art. 2121 c.c., la maturazione dei ratei
delle mensilità supplementari.
Art. 40 - Outplacement
1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, diverso da giusta causa, o di risoluzione
consensuale nelle sedi conciliative, su formale richiesta del dirigente, l’azienda definirà
l’attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un
contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L’azienda si farà carico fino al 50% dell’importo da versare liquiderà alla società di outplace-
ment, individuata d’intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dal-
le competenze di fine rapporto del dirigente un voucher per compartecipare alle spese,
di importo pari ad euro 5.000,00 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi
dall’interruzione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore con-
cordate individualmente.
Art. – Produttività e benessere
-
1. Le Parti, nell’ambito delle politiche e dei principi attinenti alla Responsabilità Sociale
di Impresa e in conformità agli impegni e ai contenuti della Nota di Intenti, riportata
in allegato I al Testo Unico 31 luglio 2013, si impegnano a promuovere e a sostenere le
azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.
2. In quest’ ottica le Parti convengono sull’ opportunità di prevenire forme di obsolescenza
professionale e a creare condizioni di integrazione e complementarietà professionale
tra lavoratori maturi e giovani.
Art. 47 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve eventuali diverse decorren-
ze previste da singole norme ed ha scadenza al 31 dicembre 2018.
ALLEGATO E - Accordo luglio 2016
72
ALLEGATO F
VERBALE DI ACCORDO 11 LUGLIO 2019
Il giorno 11 luglio 2019
tra
Confcommercio Imprese per l’Italia
e
Manageritalia
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e
Servizi sottoscritto il 21 luglio 2016;
- le Parti firmatarie:
• condividono l’esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del Terziario di mercato, set-
tore che contribuisce maggiormente alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
• condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di
misure di sostegno alle imprese operanti nel Terziario di mercato decisive per la pro -
duttività complessiva del sistema Paese;
• condividono l’esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale
per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi
manager;
• condividono, altresì, l’esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e so -
stenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l’obiettivo di confer -
mare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore
stabilità, finalizzato a meglio affrontare la situazione di incertezza nel settore del Terziario di mer-
cato nel suo complesso, e, contemporaneamente, di garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele
previste dal CCNL in favore di imprese e Dirigenti, concordano di prorogarne la vigenza fino al 31
Dicembre 2019.
73
Le Parti riconfermano, inoltre, la necessità di affrontare le sfide indotte dalle profonde trasforma-
zioni che investono le imprese ed il lavoro manageriale e perciò intendono confermare il percorso
contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva.
A tale scopo, per tutto l’arco della proroga di cui sopra, le Parti concordano di mantenere un con -
fronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità
contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo a partire dal prossimo
mese di settembre. Nell’ambito di tale ciclo di incontri potranno essere altresì valutate specifiche
esigenze degli strumenti di welfare contrattuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e
successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di sca -
denza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Confcommercio Imprese per l’Italia Manageritalia
ALLEGATO F - Verbale di accordo 11 luglio 2019
74
ALLEGATO G
VERBALE DI ACCORDO 10 SETTEMBRE 2019
Il giorno 10 settembre 2019
tra
Confcommercio Imprese per l’Italia
e
Manageritalia
PREMESSO CHE
In data 11 Luglio 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legi -
slativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza
del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi fino al 31 Dicembre 2019, condi-
videndo, altresì:
• l’esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfa-
re e bilateralità contrattuale, con l’obiettivo di confermare la bilateralità come una reale oppor-
tunità per le imprese ed i manager;
• la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva
strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
• il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità
del welfare e della bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel me-
dio periodo a partire dal corrente mese di settembre.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Dando seguito alla prevista programmazione di incontri, al fine di garantire il processo di riallinea-
mento della previdenza complementare del fondo Mario Negri, le Parti concordano una variazione
del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro di cui all‘art 25, comma 6, del vigente
CCNL Dirigenti.
Pertanto, per il periodo di proroga del suddetto CCNL (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) l’aliquota
del contributo integrativo passa dall’attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua
di cui al comma 8 dello stesso art. 25.
75
Inoltre, al fine di adeguare il trattamento dello Stock Option alle leggi ed ai regolamenti succedutisi
nel tempo e per favorire maggiormente l’accesso a strumenti di incentivazione del management,
concordano di modificare l’art. 7 del CCNL Dirigenti come segue:
Art. 7 Piani azionari
“A decorrere dal 10 settembre 2019 , i redditi derivanti da Piani Azionari, o comunque da piani
retributivi basati su strumenti finanziari, non rilevano ai fini del calcolo del TFR, degli istituti con-
trattuali diretti o indiretti e del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso”.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL ed
alle successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino al 31/12/2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
Confcommercio Imprese per l’Italia Manageritalia
ALLEGATO G - Verbale di accordo 10 settembre 2019
76
ALLEGATO H
ACCORDO 16 GIUGNO 2021, DI PROROGA
CON MODIFICAZIONI DEL CCNL
L’anno 2021, il giorno 16 del mese di giugno in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia – Confederazione Generale Italiana del Commercio, del
Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P .M.I.
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell’accordo di proroga dell’11 luglio 2019, è scaduto il C.C.N.L.
per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi sottoscritto il 21 luglio 2016 e succes-
sive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e
contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso l’11 luglio 2019 la necessità di mantenere
un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della
bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo;
- tali incontri hanno portato alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare con-
trattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza
economica, aggravata dall’insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un
accordo di rinnovo non sono ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin
qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza
con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità
e delle tutele previste dal C.C.N.L. in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogar e la vi -
genza del C.C.N.L. 21 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti
definiti nel corso degli incontri tenutisi negli ultimi mesi.
77
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente C.C.N.L. e
successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di sca -
denza.
Le Parti condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigen-
ti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che
lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i
rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell’adeguatezza del complessivo trattamento economico – nor-
mativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legisla-
zione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del C.C.N.L. ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di
quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di
assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei
dirigenti, Confcommercio e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di
adesione contrattuale per il tramite degli Enti di cui agli artt. 21, 25, 26 e 27 del presente C.C.N.L.
Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui
al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il C.C.N.L.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle
disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico – normativo del C.C.N.L, in quanto fina-
lizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del C.C.N.L. 21 luglio 2016 e successive mo -
dificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 21 – con l’introduzione di un nuovo ar-
ticolo 21 bis – 25, 26, 27, 37 e 39 come segue.
Art. 18 - Malattia e infortunio
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro con-
serverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di massimo di 240 giorni in un anno
solare, intendendosi il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morbo-
so, durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione.
2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari
certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del
presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella prevista nel successivo art. 18-bis.
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia, il
ALLEGATO H - Accordo 16 giugno 2021, di proroga con modificazioni del ccnl
78
rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trat-
tamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art.
39, comma 5.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenu-
to per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà
l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità
permanente totale o parziale.
5. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all’INAIL (ai sensi del T.U. n.
1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una in -
tegrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il 100% (cento per cento)
della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
6. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi
dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.
7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza
contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente
causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei
annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita
all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invali-
dità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P .R. 30 giugno 1965,
n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortu-
nio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione
di fatto.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti concordano di affidare all’ Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo vol-
to a definire, entro il mese di novembre 2021, una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a
quelle attualmente contemplate dalla Convenzione Pastore, che risponda alle esigenze di cui
al comma 7 dell’articolo 18, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva, da una parte l’ os-
servanza delle tutele stabilite dal C.C.N.L. in caso di infortunio professionale ed extra profes-
sionale e, dall’altra, una maggiore economicità per le imprese. Entro lo stesso termine le Parti
firmatarie si incontreranno per verificare le proposte dell’ Associazione Antonio Pastore per
le conseguenti determinazioni.
79
Art. 21 - Aggiornamento e formazione professionale, politiche attive e outplacement (CFMT)
1. Le Parti hanno istituito un Ente, denominato CFMT (Centro di Formazione Management del
Terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti op -
portunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche pecu-
liari del settore e alla loro evoluzione
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli di-
rigenti saranno – come eventuali costi di viaggio e permanenza – a carico dell’azienda e le
giornate stesse considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno – sia per l’eventuale costo di trasferta
sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale – a carico del singolo
fruitore.
5. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo vie-
ne finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi annui, trattenuti dal dato-
re di lavoro sulla retribuzione, pari a Euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a Euro
129,12 a carico del Dirigente, trattenuti dal datore di lavoro sulle retribuzione. Con decor-
renza 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a Euro 290,00 a carico del datore di
lavoro e a Euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota
di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l’ espletamento delle funzioni ag-
giuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.
6. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza “Mario Negri” con i
criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti di pertinenza del Fondo stesso.
7. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari,
il principale operatore di riferimento contrattuale per l’evoluzione delle professionalità
manageriali delle imprese del terziario, investendo ancora più in ricerca e sviluppo,
agendo a sostegno della professionalità e dell’occupabilità dei manager del settore,
favorendo l’incontro tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche
definendo convenzioni con le principali società di outplacement presenti sul mercato.
8. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2021, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fat -
ta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni
disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro
corrisponderà al CFMT, un contributo pari ad Euro 2.500,00 per l’attivazione di pro -
cedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla
ricollocazione dei dirigenti.
9. Con la stessa decorrenza indicata al comma 8, è abrogato l’art. 40 del C.C.N.L. 31 luglio
2013 e del C.C.NL. 21 luglio 2016.
ALLEGATO H - Accordo 16 giugno 2021, di proroga con modificazioni del ccnl
80
Art. 21 bis - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. Le Parti riconoscono l’ opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare
contrattuale, anche incentivando l’utilizzo dei servizi di welfare di cui all’articolo 51,
comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di creare un contesto in
cui il lavoro sia collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della
persona a sostegno della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative in materia
di welfare.
3. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto il datore di la -
voro può riconoscere un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare. Qualora
riconosciuto, il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti
i dirigenti impiegati dal medesimo datore di lavoro.
4. Il suddetto importo verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefi-
ts riconosciuti dal datore di lavoro.
5. Il valore di cui al comma 3 del presente articolo, viene riconosciuto pro quota nel caso
di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno, sia con contratto a tempo inde-
terminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui
il dirigente risulti in forza con contratto part time.
6. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre 2021 per definire le mo-
dalità applicative del presente articolo.
Art. 25 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria in-
validità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo
Mario Negri.
2. Il Fondo Mario Negri rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai di -
rigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che
rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta
per tutti i dirigenti cui si applichi il presente C.C.N.L. e, comunque, i dirigenti di aziende com-
prese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di
lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o
cessazione del rapporto di lavoro.
81
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è
composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro pari al
12,35% a decorrere dal 1° gennaio 2018 e al 12,86% a decorrere dal 1° ottobre 2021 e del con-
tributo a carico del dirigente pari all’1% calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di
cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione con-
trattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al 2,15%, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, al 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al 2,31%, della
retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contri -
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti al successivo articolo 28,
commi da 1 a 3, a decorrere dall’anno 2018, è pari al 4,13 della retribuzione convenzionale an-
nua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato
nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale an -
nua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Tratta-
mento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, po-
tranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione inte -
grativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo
“Mario Negri”.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi preceden-
ti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta
la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto Mario
Negri è disciplinato da un apposito Statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno
stipulato il presente accordo.
13. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli Organi di amministrazione del Fondo stesso.
Art. 26 - Previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza individuale.
ALLEGATO H - Accordo 16 giugno 2021, di proroga con modificazioni del ccnl
82
2. L’ Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi con -
tratti di assicurazione nonché, all’esazione dei contributi da versare come premi alle impre-
se di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dal 1° luglio 2004 il contributo a carico del datore di lavoro , comprensivo della
quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in Euro 4.803,05 in ra -
gione d’anno. A decorrere dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è
fissato in Euro 4.296,45 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a Euro
464,81, sempre in ragione d’anno.
4. Ai dirigenti di cui al successivo art. 28, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime ga -
ranzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pa-
store. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio
relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata
alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’ Associazione
Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
5. Il contributo versato all’ Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di presta-
zioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la
retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso - F ASDAC)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del Servizio Sanitario Na-
zionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle
seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio; con decorrenza 1°
ottobre 2021 il contributo è fissato nella misura del 5,51% a carico dell’azienda per
ciascun dirigente in servizio;
b) 2,56% a carico del datore di lavoro e a favore della gestione dirigenti pensionati, com-
prensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale , dovuto per
ciascun dirigente alle dipendenze della stessa.
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu-
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sani -
taria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del
dirigente individuati dal regolamento.
83
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive
o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in
caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in Euro 2.054,00. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle
esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei super-
stiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60%
di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. II Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spe-
dizione Mario Besusso è disciplinato da un apposito Statuto e Regolamento, concordato fra le
parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli Organi di amministrazione del Fondo stesso.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagno -
stico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di gestione del Fondo
l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed
a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizza -
zione della spesa sanitaria nel suo complesso.
Art. 37 – Dimissioni
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto
del seguente periodo di preavviso, in funzione dell’anzianità di servizio globalmente prestato
nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 2 mesi: fino a due anni di anzianità;
- 3 mesi: da due a cinque anni di anzianità;
- 4 mesi: oltre cinque anni di anzianità.
2. A far data dal 1° luglio 2021, il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo o dal sedice-
simo giorno di ciascun mese, a seconda che la comunicazione delle dimissioni pervenga
al datore di lavoro, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o
nella prima quindicina del mese corrente.
ALLEGATO H - Accordo 16 giugno 2021, di proroga con modificazioni del ccnl
84
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un
importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o par-
zialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei
mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall’art. 19 o alla conclusione dell’eventuale
periodo di aspettativa di cui all’art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’ art.
55, comma 1 del D. Lgs. n. 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l’inden-
nità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 39, comma 5.
Art. 39 – Licenziamento
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la moti-
vazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conci -
liazione di cui all’art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal
datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comuni-
cazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 34. Il Collegio arbitrale
è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Managerita-
lia a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro
30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 32. In ogni caso, il
ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di
licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto
di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto
alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal
1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzianità di
servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di anzianità;
- 8 mesi: da quattro fino a dieci anni di anzianità;
- 10 mesi: da dieci fino a quindici anni di anzianità;
- 12 mesi: oltre i quindici anni di anzianità.
6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licen -
ziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione
85
di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso
unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire
l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le
disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle
leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, a far data dal 1° luglio
2021, avrà decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese a seconda che la
comunicazione di licenziamento pervenga al dirigente, rispettivamente, nella seconda
quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente. Pertanto,
il datore di lavoro è tenuto a retribuire per intero la frazione di mese in cui è stata rice-
vuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall’art. 18, durante
il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi
restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di
pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso,
non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun in -
dennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare ser -
vizio durante il periodo di preavviso, erogando all’interessato la corrispondente indennità
sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva
di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio
prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l’intero periodo cui si riferisce, com -
porta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamen-
to di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all’art. 2121 c.c., la maturazione dei ratei delle
mensilità supplementari.
Art. 47 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo di proroga decorre dal 1° gennaio 2020, fatte salve le decorrenze particolari pre-
viste per singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MANAGERITALIA
ALLEGATO H - Accordo 16 giugno 2021, di proroga con modificazioni del ccnl
86
ALLEGATO H bis
Accordo per la definizione delle procedure relative al programma
di ricollocazione per i dirigenti di aziende del terziario
della distribuzione e dei servizi
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di settembre in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia – Confederazione Generale Italiana del Commercio, del
Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P .M.I.
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- l’accordo del 16 giugno 2021, ha modificato l’articolo 21 del CCNL prevedendo un maggiore coin-
volgimento del CFMT nelle politiche attive per la ricollocazione dei dirigenti;
- l’art. 2, co. 1, lettera d) del d.lgs. n. 276/2003 definisce il “supporto alla ricollocazione professiona-
le” (meglio noto come outplacement) come l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricolloca -
zione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati,
attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagna-
mento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova attività;
- le azioni previste dal presente accordo sono rivolte ai Dirigenti che si trovano in una situazione
di disoccupazione al momento della richiesta di fruizione delle attività così come disciplinate ai
successivi punti A, B e C;
- le Parti hanno riconosciuto l’importanza e la necessità di stabilire un rapporto sinergico tra
XLABOR, l’agenzia per il lavoro di Manageritalia, CFMT e le principali società di Outplacement
presenti sul mercato, Di seguito denominate S.O.;
- la procedura da adottare a favore dei dirigenti privi di occupazione va delineata in base alle di -
verse situazioni che possano verificarsi in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
TUTTO CIÒ PREMESSO
Per la pratica applicazione del CCNL
vengono individuati e disciplinati i seguenti casi:
A) la causale di cessazione prevede l’ erogazione del contributo CFMT e l’azienda attiva una
procedura di outplacement ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera d) del d.lgs. n. 275/2003
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Le Parti ritengono l’Outplacement uno strumento utile sia per i dirigenti che per le aziende;
per tale ragione in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora l’azienda decida di at -
tivare la procedura di Outplacement il CFMT contribuirà alla spesa attingendo alle risorse
rinvenienti dal contributo CFMT. La determinazione della contribuzione alla spesa da parte
del CFMT a favore dell’azienda che decide di attivare una procedura di outplacement, le mo-
dalità e i tempi di fruizione ed erogazione del contributo verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione del CFMT tramite specifico Regolamento di fruizione.
Procedura
A1) CFMT e XLABOR prendono in carico il manager. XLABOR esegue il career check e avvia
un’attività di orientamento per il tramite delle S.O. e del CFMT.
XLABOR e CFMT si attiveranno con le principali S.O. presenti sul mercato;
A2) le S.O. attivano il percorso di outplacement prescelto con eventuali integrazioni forma -
tive di CFMT; CFMT procede al rimborso al datore di lavoro di parte della spesa sostenuta.
Tale importo sarà determinato in relazione alle entrate contributive. Le modalità e i tempi di
fruizione ed erogazione del contributo verranno stabilite dal cda del CFMT;
A3) XLABOR effettua un colloquio di fine percorso, verifica la soddisfazione del dirigenti, ef-
fettua l’analisi e la condivisione dei dati di riscontro tramite un confronto periodico con le
S.O. e il CFMT.
B) La causale di cessazione prevede l’ erogazione del contributo CFMT - l’azienda non attiva
la procedura di outplacement ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera d) del d.lgs. n. 275/2003
In tal caso XLABOR e il CFMT attiveranno una serie di servizi interni al sistema o provvede -
ranno ad acquistarli sul mercato per favorire la rioccupabilità del dirigente.
Procedura
B1) XLABOR prende in carico il manager, esegue il career check e attiva l’orientamento per il
tramite di CFMT;
B2) CFMT pianifica interventi di politiche attive personalizzate: “Start” (questionario di
autovalutazione che supporta i manager nell’identificare le competenze chiave del futuro),
“Manager in transizione” (per chi vuole sviluppare le competenze chiave necessarie per af -
frontare il futuro, comprendere quale sia il proprio percorso di sviluppo e porre le basi per
una scelta professionale alla luce della situazione aziendale e di mercato), o servizi alternati-
vi e integrativi a favore della rioccupabilità del dirigente acquistati dalle S.O.;
B3) XLABOR effettua il colloquio a valle dell’intervento formativo, verifica la soddisfazione
del dirigente, condivide i risultati con CFMT tramite un confronto periodico.
ALLEGATO H - Bis
88
C) la causale di cessazione non prevede l’ erogazione del contributo, ma il dirigente è inte-
ressato a partecipare al programma di ricollocazione
Nel caso non si verifichino, al momento della cessazione, le condizioni per cui scatta l’obbligo
del contributo dell’azienda al CFMT, ma l’azienda intende comunque favorire ugualmente i
percorsi per l’occupabilità del dirigente sub A o sub B, pagherà volontariamente il contributo
al CFMT previsto dall’accordo del 16 giugno 2021.
C1) Il datore di lavoro, come condizione di miglior favore versa il contributo al CFMT anche se
la tipologia di cessazione non lo prevede, tramite la stipula di un accordo individuale in fase
di cessazione del rapporto di lavoro. Il dirigente sarà dunque ricondotto nelle casistiche A)
o B).
Le Parti si impegnano a monitorare l’attuazione del disposto contrattuale e ad apportare i correttivi
che si dovessero rendere necessari.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MANAGERITALIA
89
ALLEGATO H ter
Accordo per la definizione della devoluzione al Fondo Mario Negri di im-
porti riconosciuti a titolo di “credito welfare” per i dirigenti di aziende del
terziario della distribuzione e dei servizi (art. 21 bis, Accordo 16 giugno 2021)
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di novembre in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia – Confederazione Generale Italiana del Commercio, del
Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P .M.I.
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- Ai sensi dell’articolo 21 bis dell’accordo del 16 giugno 2021, dal momento in cui sarà operativa
la piattaforma di welfare contrattuale, ai dirigenti potranno essere riconosciuti degli importi
a titolo di “credito welfare”;
- Le parti, anche al fine di facilitare il riallineamento di cui all’art. 20 comma 7 del D. Lgs 252/05,
intendono permettere la devoluzione del credito welfare al Fondo di Previdenza complemen-
tare Mario Negri, regolamentando e definendo gli importi massimi conferibili.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE P ARTI CONVENGONO CHE
1. Il Fondo Mario Negri potrà accettare la devoluzione del Credito Welfare contrattuale esclusi-
vamente secondo le modalità stabilite dalle Parti in conformità all’art. 21 bis dell’accordo del
16 giugno 2021.
2. Il valore massimo devolvibile al Fondo Mario Negri è fissato in euro 5.000,00 annui.
3. Il credito welfare devoluto include una quota di contributo integrativo fissato nella misura
del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente sarà quindi diminuito del
suddetto contributo.
4. Le parti conferiscono al Fondo Mario Negri l’incarico di predisporre i necessari adeguamenti
alle procedure e alla normativa statutaria e regolamentare conseguenti alle disposizioni del
presente Accordo.
5. Le Parti si impegnano a monitorare l’attuazione del disposto contrattuale e ad apportare
tempestivamente i correttivi che si dovessero rendere necessari.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MANAGERITALIA
ALLEGATO H - Ter
90
ALLEGATO H quater
Indicazioni delle Parti in merito all’affidamento dell’LTC al Fasdac
Con gli accordi di rinnovo dei CCNL del 16 giugno 2021 (tra CONFCOMMERCIO e MANAGERITALIA)
e del 12 luglio 2021 (tra CONFETRA e MANAGERITALIA) le Parti hanno inteso prevedere alcuni ade-
guamenti dell’avanzato modello di welfare in essere con lo scopo di assicurare migliori servizi ed
opportunità.
Nell’ambito di questo nuovo modello, è volontà delle Parti efficientare ed ottimizzare i servizi a ca-
rattere sanitario e socio-sanitario previsti dalla contrattazione collettiva per la tutela dei soggetti
non autosufficienti oggi gestita parte dal F ASDAC e parte dall’ Associazione Antonio Pastore.
Gli accordi in parola hanno previsto una rimodulazione dei contributi dovuti ai Fondi ed Enti con-
trattuali a decorrere dal 1° ottobre 2021.
Uno degli effetti di tale operazione, non espressamente previsto negli accordi sopra citati ma de -
rivante dalla espressa volontà delle Parti, formalizzata dal presente documento, è l’affidamento in
carico al F ASDAC della garanzia LTC nella forma temporanea, per i dirigenti in servizio ed i propri
prosecutori volontari, a partire dal 1° ottobre 2021.
Ciò a contribuzione complessiva Fasdac sostanzialmente invariata.
Il contributo totale annuo che dirigenti e datori di lavoro versano al F ASDAC passa, infatti da
4.561,84 euro a 4.566,43 euro (+ 4,59 euro) e non viene incrementato di un valore corrispondente al
premio LTC che fino al 30 settembre 2021 veniva versato all’ AAP (206,60 euro).
Questo comporta l’estensione, senza oneri aggiuntivi, della copertura LTC ai prosecutori volontari
solo F ASDAC e ai dirigenti con contribuzione agevolata in base al reddito.
Pertanto si chiede agli Enti coinvolti (F ASDAC e Associazione Antonio Pastore) di prenderne atto,
di valutare le modifiche statutarie e regolamentari che si rendessero necessarie, nonché di coordi-
narsi al fine di attivare le procedure amministrative opportune per dare seguito alla volontà delle
Parti sopra indicata.
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia CONFETRA MANAGERITALIA
Roma, 13 dicembre 2021
ALLEGATO H - Quater
91
ALLEGATO H quinquies
Indicazioni delle Parti in merito alle tipologie di cessazione da cui deriva
l’obbligo di versamento del contributo di 2.500 euro al CFMT
Il 16 giugno scorso Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto un accordo di proroga con
modificazioni del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Tra le altre cose, per finanziare efficacemente le politiche attive per la ricollocazione dei dirigenti,
a decorrere dal 1° luglio 2021, è stata prevista l’erogazione al CFMT di un importo pari a 2.500 euro,
a carico del datore di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo
transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di:
• cessazione per giusta causa;
• licenziamento per ragioni disciplinari;
• dimissioni volontarie;
• risoluzione consensuale.
In un successivo confronto tra le Organizzazioni firmatarie e gli Enti coinvolti, sono state anche in-
dividuate le causali di cessazione ed i relativi codici per i quali il suddetto contributo doveva essere
richiesto, riepilogati nella seguente tabella:
CODICE CESSAZIONE DESCRIZIONE
FAT Fine attività azienda, se c’è un licenziamento
LIC Licenziamento
LIP Licenziamento Per. prova
RICL Risoluzione consensuale a seguito licenziamento
Il CCNL ha assegnato, anche se in via transitoria, al Fondo Mario Negri la funzione di Ente esattore
dei contributi di competenza del CFMT e tale ruolo deve intendersi riferito ai contributi indicati ai
commi 5 e 8 dell’articolo 21.
Ricordiamo che il dirigente cessato matura il diritto contrattuale ad un servizio definito con la col-
laborazione del CFMT e con l’aiuto di XLABOR al momento della cessazione del rapporto. In queste
fattispecie la tempestività dell’attività di supporto è condizione principale per fornire al dirigen -
te un iniziale orientamento. Per tale motivo dovremo insieme costruire una procedura atta ad in -
formare il CFMT dell’avvenuta cessazione nel minor tempo possibile, coinvolgendo il Fasdac, oggi
preposto dal SUID alla certificazione delle cessazioni onde trovare la modalità più efficiente per
veicolare l’informazione.
Tutto ciò considerato auspichiamo si adottino comunque procedure per la esazione contributiva le
più tempestive possibili.
ALLEGATO H - Quinquies
92
Comprendiamo altresì che potrebbero esserci delle aziende che chiedano informazioni sugli obbli-
ghi conseguenti agli accordi fra le Parti. Crediamo sia indispensabile chiarire quanto il contributo
sia una cogenza originata dal CCNL e pertanto esigibile dall’Ente esattore. Le Parti si impegneranno
ad individuare una procedura funzionale e soprattutto economica per recuperare i crediti vantati
con le aziende inadempienti.
Saranno infine le nostre strutture, in particolare la Direzione Politiche del Lavoro e Welfare di Con-
fcommercio e l’Ufficio Sindacale di Manageritalia, a supportare gli uffici del Fondo Mario Negri per
le informazioni da dare alle aziende più resistenti.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MANAGERITALIA
Roma, 14 dicembre 2021
93
ALLEGATO H sexies
Accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva
per infortuni nella convenzione Pastore per i dirigenti di aziende
del terziario della distribuzione e dei servizi
(Dichiarazione delle Parti in calce all’art. 18 - Accordo 16 giugno 2021)
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia – Confederazione Generale Italiana del Commercio, del
Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P .M.I.
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’articolo 18 del
CCNL in occasione della sottoscrizione dell’accordo del 16 giugno 2021, l’ Associazione Antonio Pa-
store ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Con-
venzione Pastore, al fine di garantire con uno strumento collettivo l’osservanza del disposto di cui
al comma 7 dell’articolo 18 del CCNL;
- la copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortu -
nio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE P ARTI CONVENGONO CHE
1. La nuova copertura “Infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea ap -
pendice, con decorrenza 1° gennaio 2022.
2. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il con-
tributo dovuto dalle aziende all’ Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordina-
rio sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
3. Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie e solo per l’avvio
della nuova copertura, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto
dalle aziende all’ Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00, con la conseguenza che il
contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro
5.048,26 annui.
ALLEGATO H - Sexies
94
4. Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le
agevolazioni contributive di cui all’articolo 28 del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifica-
zioni.
5. Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano già rinnovato, nel corso del
2021, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18 comma 7 del CCNL, è
stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno
successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i
dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pasto-
re entro il 01 gennaio 2023.
6. La somma massima assicurata tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore è calcola-
ta su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Dal momento
che il dettato contrattuale non prevede limiti di sorta, i datori di lavoro dovranno quindi ave-
re cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribu-
zioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter
adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18 comma 7 del CCNL.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MANAGERITALIA
95
ALLEGATO H septies
ACCORDO DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 27 DEL CCNL
Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC)
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di settembre in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia – Confederazione Generale Italiana del Commercio, del
Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P .M.I.
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- ne lle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provveduto
ad attuare gli impegni presi con l’accordo del 16 giugno 2021 con riferimento alla disciplina
che regolamenta il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso – F ASDAC;
- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la
formulazione dell’articolo 27 del CCNL.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE P ARTI CONVENGONO CHE
1. A decorr ere dal 1° gennaio 2022 l’articolo 27 del CCNL per i dirigenti del terziario, della di-
stribuzione e dei servizi è modificato come segue:
“ Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – F ASDAC)
1. A f avore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,29%6 a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio
annuo a copertura della garanzia Long Term Care7 pari a 206,60 euro annui;
b) 2,78%7 8 a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo
della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigen-
te alle dipendenze della stessa;
c) 1,8 7% a carico del dirigente in servizio.
ALLEGATO H - Septies
6 5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 31 dicembre 2021
7 Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR
8 A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1° ottobre 2011; al 2,46% dal 1° gennaio 2014; al 2,51%
dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021
96
2. Il con tributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu -
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritt o alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal re-
golamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli
dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
4. P ossono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive
o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in
caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La con tribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorr ere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in euro 2.054,009 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche
delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei super -
stiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60%
- con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il F ondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spe -
dizione “Mario Besusso” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra
le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La g estione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnosti-
co adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo
l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed
a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizza -
zione della spesa sanitaria nel suo complesso”.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MAN AGERITALIA
9 Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1° ottobre 2011; euro 2.008,10 dal 1° gennaio 2014; euro 2.032,00
dal 1° gennaio 2016
97
ALLEGATO H opties
Verbale di accordo
Il giorno 1° marzo 2023
tra
Confcommercio-Imprese per l’Italia
e
Manageritalia
PREMESSO CHE
In data 16 Giugno 2021, al fine di recepire le innovazioni in materia di welfare contrattuale nonché
di garantire un confronto produttivo e paritario e la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal
CCNL 21 Luglio 2016, le Parti hanno sottoscritto un accordo per prorogare - fino al 31 Dicembre 2021
- la vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi;
Con tale accordo, in ottemperanza al Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri approva-
to dalla Covip, le Parti hanno convenuto altresì di fissare il contributo integrativo a carico del datore
di lavoro - di cui all’articolo 25, comma 6, del CCNL Dirigenti - nella misura del 2,19%, a decorrere dal
1° gennaio 2020, e del 2,31%, a far data dal 1° gennaio 2021.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Nelle more del negoziato contrattuale, al fine di assicurare la continuità del processo di riallinea -
mento in coerenza con il sopra richiamato Piano di riequilibrio, le Parti concordano un incremento
del contributo integrativo, di cui all‘articolo 25, comma 6, del vigente CCNL Dirigenti.
Pertanto, l’aliquota del contributo integrativo del Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, è
fissata nella misura del 2,35%, a decorrere dal 1° Gennaio 2022, e del 2,39%, a decorrere dal 1° genna-
io 2023, della retribuzione convenzionale annua, di cui al comma 8 del medesimo articolo 25 sopra
richiamato.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e
alle successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino al 31/12/2022.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MANAGERITALIA
ALLEGATO H - Opties
98
ALLEGATO H novies
Accordo di rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifiche
per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
L’anno 2023, il giorno 12 del mese di aprile in Roma,
tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e
delle P .M.I. – CONFCOMMERCIO - Imprese per l’Italia
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE LE P ARTI:
- condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti,
sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela
per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente
mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell’adeguatezza del
complessivo trattamento economico – normativo, ma anche ai fini della realizzazione della
funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle
agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l’importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro
dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, parteci-
pazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la cen -
tralità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di vo -
ler rafforzare l’impegno verso l’economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima at -
tenzione alla sostenibilità, all’efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell’ef -
ficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell’offerta e dell’erogazione dei servizi agli
utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel
solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con
una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti
intervenuti
99
TUTTO CIÒ PREMESSO,
si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifi -
che, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza
a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti e che va consi-
derato congiuntamente all’accordo 16 giugno 2021, per la parte normativa.
Art. 1 - Una tantum
1. A integrale copertura periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla
data di stipula del presente accordo, ivi compresi quelli nominati nel suddetto periodo, verrà
corrisposto un importo “una tantum” di euro 2.000,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi,
suddiviso in tre tranche secondo le seguenti scadenze:
- 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
- 700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
- 600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
2. Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipu-
la del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di
anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
3. L’importo “una tantum” di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del
trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo
dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.
Articolo 2 – Adeguamento minimo contrattuale mensile e aumenti retributivi
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, si è convenuto di modificare i seguenti arti -
coli del CCNL:
“ Art. 5 - Minimo contrattuale mensile”10
1. Per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° dicembre 2023, il minimo contrattuale
mensile è fissato in Euro 4.040,00 comprensivo dell’aumento di cui alla lettera a) del succes-
sivo art. 6; in Euro 4.190,00 comprensivo dell’aumento di cui alle lettere a) e b) del successivo
art. 6, a decorrere dal 1° luglio 2024 e in Euro 4.340,00 comprensivo dell’aumento di cui alle
lettere a), b) e c) del successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 2025.
2. Per i dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023 l’incremento del minimo contrattuale
mensile, ai sensi del comma precedente, si realizza attraverso la corresponsione degli au -
menti retributivi di cui al successivo articolo 6, con le modalità ivi previste. Tali aumenti
potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di ac-
conto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente
al 31 dicembre 2019.
ALLEGATO H - Novies
10 Il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.500,00 dal 1° gennaio 2008; in Euro 3.600,00 a decorrere dal 1° ottobre 2011; in
Euro 3.735,00 a decorrere dal 1° aprile 2012; in Euro 3.890,00 a decorrere dal 1° luglio 2013
100
“ Art. 6 - Aumento retributivo”11
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retri-
buzione di fatto, un aumento pari a euro:
a) 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
b) 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
c) 150,00 mensili dal 1° luglio 2025.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle azien-
de, in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al
31 dicembre 2019.
Articolo 3 – Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
L’articolo 21 del CCNL è modificato come segue:
1. Le Parti hanno istituito un Ente, denominato CFMT (Centro di Formazione Management del
Terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti op -
portunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche pecu-
liari del settore e alla loro evoluzione.
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli di-
rigenti saranno – come eventuali costi di viaggio e permanenza – a carico dell’azienda e le
giornate stesse considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno – sia per l’eventuale costo di trasferta
sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale – a carico del singolo
fruitore.
5. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo vie-
ne finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi annui , pari a Euro 129,12 a
carico del datore di lavoro e pari a Euro 129,12 a carico del Dirigente, trattenuti dal datore
di lavoro sulla retribuzione. Con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a
Euro 290,00 a carico del datore di lavoro e a Euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli impor -
ti sono comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento
delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.
Per la pratica realizzazione di quanto disposto all’articolo 21-bis, per le sole annualità 2024 e
2025, il contributo annuo è incrementato di Euro 50,00, di cui Euro 25,00 a carico del datore
di lavoro e Euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1°
gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, il contributo annuo sarà pari a Euro 315,00 a carico del datore
di lavoro e a Euro 155,00 a carico del Dirigente.
6. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri” con
11 Cfr. allegato C al CCNL 31 luglio 2013 per riepilogo aumenti retributivi
101
i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del
Fondo stesso.
7. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari, il
principale operatore di riferimento contrattuale per l’evoluzione delle professionalità ma -
nageriali delle imprese del terziario, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a
sostegno della professionalità e dell’occupabilità dei manager del settore, favorendo l’incon-
tro tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche definendo convenzioni
con le principali società di outplacement presenti sul mercato.
8. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2021, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione
delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di di -
missioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT,
un contributo pari ad Euro 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’ac-
cesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
9. Con la stessa decorrenza indicata al comma 8, è abrogato l’art. 40 del C.C.N.L. 31 luglio 2013 e
del C.C.NL. 21 luglio 2016.
L’articolo 21 bis, introdotto nel CCNL dall’accordo del 16 giugno 2021 è sostituito dal seguente:
“ Art. 21 bis - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. Le Parti riconoscono l’opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrat-
tuale, anche incentivando l’utilizzo dei servizi di welfare di cui all’articolo 51, comma 2, del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia
collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno
della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative relative alla rea-
lizzazione di una Piattaforma welfare per i dirigenti del terziario.
3. A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo, con de -
correnza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applica -
zione del presente contratto è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio
di importo pari a 1.000,00 (mille/00) Euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare
CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il
datore di lavoro potrà altresì accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sot-
toscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i
dirigenti impiegati – o categorie degli stessi.
4. Il valore minimo contrattuale di cui al primo periodo del precedente comma 3 verrà corri -
sposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
ALLEGATO H - Novies
102
5. Il valore di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo viene riconosciuto pro
quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento, sia con
contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporziona-
bile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time”.
Articolo 4 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
L’articolo 25 del CCNL è modificato come segue:
“ Art. 25 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)”
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria in-
validità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo
Mario Negri.
2. Il Fondo “Mario Negri” rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigen-
ti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano
nel campo di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i diri-
genti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di
applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o
cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è
composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari
al 12,86%12 a decorrere dal 1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all’1%,
calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a
carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 2,39% della retribuzione
convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale 13. Tale contributo è
elevato al 2,43% a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 2,47% dal 1° gennaio 2025.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contri -
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti come definiti al successivo articolo
28, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13%14 della retribuzione convenzionale annua di cui
12 Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007; all’11,15% dal 2008;
all’11,35% dal 2009; all’11,65% dal 2010; al 12,35% dal 2018.
13 Il contributo integrativo è pari è pari all’1,48% a decorrere dal 1° gennaio 2003; all’1,50% dal 2004; all’1,52% dal 2005; all’1,54% dal
2006; all’1,74% dal 2007; all’1,76% dal 2008; all’1,78% dal 2009; all’1,80% dal 2010; all’1,84% dal 2011; all’1,87% dal 2012; all’1,91% dal
2013; all’1,95% dal 2014; all’1,99% dal 2015; al 2,03% dal 2016; al 2,07% dal 2017; al 2,11% dal 2018; al 2,15% dal 2019; al 2,19% dal 2020;
al 2,31% dal 2021; al 2,35% dal 2022.
14 Contributo pari al 2,84% a decorrere dal 1° gennaio 2004; al 3,00% dal 2007; al 3,30% dal 2008; al 3,60% dal 2009; al 3,90% dal 2010;
al 3,97% dal 2016; al 4,05% dal 2017.
103
al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle
medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale an -
nua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Tratta-
mento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, po-
tranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione inte -
grativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo
“Mario Negri”.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi preceden-
ti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta
la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Mario
Negri” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno
stipulato il presente accordo.
13. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che
la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso”.
Art. 6 - Decorrenza e durata
1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2022, salve le decorrenze particolari previste per
singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2025.
2. Le Parti si impegnano ad avviare le trattative almeno sei mesi prima del termine del 31 di -
cembre 2025, in modo da rinnovare tempestivamente il CCNL, anche con riferimento alla
sperimentalità della normativa sul welfare aziendale di cui all’articolo 21 bis del CCNL.
3. Le Parti si impegnano a sottoscrivere, entro il mese di dicembre 2023, un nuovo Testo Unico
contrattuale.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia MANAGERITALIA
ALLEGATO H - Novies
104
ALLEGATO I
NOTA DI INTENTI
Considerato che
- per Corporate Social Responsibility (CSR) si intende “l’integrazione su base volontaria da
parte delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commer-
ciali e nei rapporti con le parti interessate” (Libro Verde della Commissione Europea, luglio
2001);
- la CSR è stata inclusa tra gli obiettivi strategici della UE e che la Commissione Europea ha
inserito il tema tra le attività da sviluppare nell’ambito delle proprie competenze invitan -
do gli Stati Membri a farsi promotori della sensibilizzazione e dello sviluppo della CSR nelle
proprie realtà territoriali;
- il Governo Italiano ha raccolto l’invito europeo e che il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha posto al centro della propria agenda la CSR riconoscendone l’importanza strate -
gica e, considerandola componente primaria di un moderno Sistema Paese, ne ha auspicato
uno sviluppo ampio e capillare;
le parti stipulanti il presente contratto
- riconoscono che la CSR coinvolge le imprese, nonché un rilevante numero di attori sociali,
individuando nel capitale umano uno degli stakeholder maggiormente determinanti per il
successo di un’impresa;
- concordano nel ritenere che l’adozione di una condotta correttamente ispirata ai principi
della CSR costituisca un vero e proprio fattore di competitività, dal momento che si riscontra
un’utilità anche economica nel comportamento delle imprese sensibili all’attenzione per la
dimensione sociale ed ambientale della propria attività;
- condividono l’interesse alla diffusione della CSR pur prendendo atto del principio di volon-
tarietà che sta alla base delle politiche ad essa relative;
- auspicano che la CSR divenga uno degli elementi basilari della cultura imprenditoriale e
manageriale e che possa essere presente in ogni fase dell’attività aziendale;
- si impegnano congiuntamente a promuovere azioni di sostegno a favore della Corporate So-
cial Responsibility, sfruttando al meglio le esperienze esistenti, incoraggiando lo sviluppo di
prassi innovative, valorizzando le best practices ed aumentandone la conoscenza ed il bacino
d’utenza, migliorando la trasparenza delle politiche di gestione delle imprese;
- intendono collaborare attivamente, dando evidenza concreta alla CSR, per gettare le basi
di uno sviluppo socialmente responsabile e per garantire un più alto livello di benessere alle
generazioni presenti e future.
ALLEGATO I - Nota di intenti
105
ALLEGATO L
ELEMENTO DI MAGGIORAZIONE
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, l’elemento di maggiorazione è pari al 12% degli elementi
della retribuzione individuale di fatto considerati utili ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto in vigore a tale data15.
2. L’importo derivante dalla maggiorazione di cui al primo comma rimane congelato in cifra
fissa, a far data dal 1° luglio 1995.
3. Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, parte -
cipazioni agli utili, il congelamento avverrà con le cadenze relative alla corresponsione dei
predetti elementi retributivi, afferenti al periodo 1° gennaio/31 dicembre 1995.
4. L’importo complessivo derivante dal precedente comma sarà corrisposto, su base annua,
suddiviso per il numero di mensilità previste dal presente contratto.
5. I dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 30 giugno 1995 non percepiranno
l’elemento di maggiorazione.
ALLEGATO L - Elemento di maggiornazione
15 Fino alla data del 31 dicembre 1987 l’elemento di maggiorazione è stato pari all’8% (cfr. art. 6 CCNL 22 dicembre 1981), dal 1° gen-
naio 1988 l’elemento stesso è stato pari al 9% (cfr. T.U. 1° marzo 1988), dal 1° gennaio 1992 è stato elevato al 10% (cfr. art. 9 CCNL 19
marzo 1992).
106
ALLEGATO M
TRATTENUTA CONTRIBUTI SINDACALI
L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dirigenti che ne faccia-
no richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organiz-
zazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del
contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda,
con lettera raccomandata o PEC, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
PER CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia PER MANAGERITALIA
ALLEGATO M - Trattenuta contributi sindacali