CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31397/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti con atti distinti dai rispettivi difensori; rilevato che l'unico motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena è manifestamente infondato a fronte della adeguata motivazione che sorregge il diniego della invocata diminuente e il giudizio di congruità della sanzione irrogata dal primo giudice, espressamente incentrata sui precedenti penali, anche specifici, dell'imputato (ritenuti significativi di capacità a delinquere) e, diversamente da quanto addotto dalla difesa appellante, sulla assenza di una condotta realmente collaborativa ( pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, come nel caso di specie, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, parimenti, risulta adempiuto l'onere motivazionale in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, sempre tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale, è sufficiente che dia l'indicazione, come nel caso in esame, di quelli reputati rilevanti e decisivi (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); considerato che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti dell'uso dell'arma e del travisamento e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre che privi di specificità in quanto meramente reiterativi di profili di censura già dedotti nell'atto di appello e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, si palesano manifestamente infondati; che, invero, il collegio di merito, con corretta applicazione del principio dettato dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ha ampiamente esplicitato, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali le aggravanti in questione, di natura oggettiva, erano configurabili anche a carico dell'imputato, pur avendo egli svolto la funzione di palo nella rapina contestata (pagg. 2-3 della sentenza); che, parimenti, la Corte di appello ha motivato il diniego della diminuente del danno patrimoniale lieve in modo congruo e senza alcuna illogicità valorizzando l'apprezzabile entità della somma trafugata, pari a euro 690,00 (pag. 4 della sentenza), in tal modo applicando correttamente l'orientamento costante di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima o quasi trascurabile e tale giudizio, rimesso al giudice di merito, se immune da vizi logico- giuridici, non è censurabile in sede di legittimità. ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 111=ZiS in favore della Cassa delle ammende. Cos