CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 07929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4514/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 4514/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 50/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 9/1/2020, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] Triathlon e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore di RobertoMoretti, dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza di una cadutain acqua da una banana galleggiante, trainata da un motoscafo condottoda [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un’attività ricreativa offerta,su iniziativa dell’[OSCURATO:PERSONA] Triathlon, in occasione di una gara sportiva dilettantistica organizzatada quest’ultima; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il fatto dannoso dedotto in giudizio del Moretti si fosse verificatonel quadro di un’attività ricreativa che l’[OSCURATO:PERSONA] Triathlon aveva posto gratuitamente a disposizione di tutti i partecipanti alla gara sportiva dilettantistica contestualmente organizzata dalla stessa associazione, con la conseguenza che, attraverso l’offerta di tale servizio collaterale (sia pure gestito da un terzo, dietro corrispettivo), l’associazione aveva assuntol’impegno, giuridicamente rilevante sul piano contrattuale, di proteggere l’incolumità dei terzi che ne avessero usufruito, con la conseguenzache, una volta accertata la responsabilità del terzo nella causazione dei danni sofferti dal Moretti, l’associazione, che si era avvalsa della collaborazione di tale terzo nell’adempimento degli obblighi connessi all’insieme dei servizi offerti agli iscritti alla gara, Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 4514/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovevaritenersi responsabile (unitamente al conducente il motoscafo) delrisarcimento invocato dal danneggiato; avverso la sentenza d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] DilettantisticaProgetto [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione sulla basedi un unico motivo di impugnazione; RobertoMoretti resiste con controricorso; GeorgesMia [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; l’associazionericorrente ha depositato memoria; consideratoche, con l’unico motivo di impugnazione proposto, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1218, 1176 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità contrattuale della ricorrente in relazione ai danni denunciati dal Moretti, atteso che l’ammissione di quest’ultimo alla garaorganizzata dall’associazione non era in alcun modo valsa, di per sé,a determinare alcuna assunzione di responsabilità, della medesima associazione,per l’attività organizzata in modo totalmente autonomo daiterzi per il trasporto, con motoscafo, della banana galleggiante da cuiil Moretti era caduto; in particolare, la ricorrente si duole dell’avvenuto illegittimo riconoscimento, a proprio carico, di un profilo di rimproverabilità colposa,di fonte legale o contrattuale, in relazione all’evento dannoso occorso ai danni della controparte, tanto non potendo giustificarsi in alcun modo a seguito dell’iscrizione del Moretti alla gara sportiva dilettantistica organizzata dall’associazione ricorrente, dovendo, al contrario,ricondursi, l’esclusiva responsabilità dei danni rivendicati dal Moretti, al comportamento del terzo organizzatore del servizio di trasportodella banana galleggiante, rispetto al quale la ricorrente non avevaassunto, neppure indirettamente, alcun impegno di protezione, Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 4514/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con la conseguente violazione dei parametri normativi relativi all'attribuzione della responsabilità per inadempimento, nonché alla distribuzione,tra le parti, dei corrispondenti oneri probatori, essendosi il Moretti financo sottratto all’onere di allegazione delle circostanze dell’inadempimento concretamente contestabile a carico dell’associazionericorrente; da ultimo, la ricorrente si duole dell’erroneità della decisione impugnatanella parte in cui ha omesso di considerare l’esclusività della responsabilità del conducente il motoscafo trainante la banana galleggiante, in ragione del carattere imprudente e spericolato della manovradallo stesso posta in essere nella vicenda in esame, di per sé tale da assumere efficacia causale esclusiva nella concreta determinazionedel fatto dannoso; ilmotivo è nel suo complesso infondato ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente ricostruito e qualificato i fatti di causa , evidenziando come l’associazionericorrente, accanto all’organizzazione della gara sportiva dilettantistica,avesse predisposto ( attraverso la previa conclusione di accordiorganizzativi con il terzo responsabile del motoscafo trainante la banana galleggiante , al quale la stessa associazione e bbe ad attribuire un corrispondente riconoscimento economic o ) la messa a disposizionegratuita, a beneficio di tutti i partecipanti iscritti alla gara, di un servizio ricreativo accessorio a quello principale, nella specie costituito dalla possibilità di fare un giro sulla banana galleggiante trainatadal motoscafo ; daquesto punto di vista, l’offerta del servizio ricreativo accessorio avrebbe implica to – secondo la corretta ricostruzione interpretativa della corte territoriale – la conseguente assunzione, da parte dell’associazione,dei corrispondenti obblighi di protezione degli iscritti alla gara che avrebbero deciso di approfittare del servizio ricreativo Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 4514/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri accessorio, non potendo sfuggire all’associazione il carattere di inevitabilepericolosità (o l’intuibile rischiosità) del servizio di traino con motoscafodella banana galleggiante ; piùin particolare, nel predisporre l’offerta del servizio ricreativo in esame,l’associazione, da un lato, ebbe cura di assicurarsi (sul fronte per così dire ‘interno’) la collaborazione del terzo (contattandolo, coordinandosicon lui e retribuendolo per la prestazione del servizio agli iscritti alla gara) e, dall’altro, provvide (sul fronte ‘esterno’) a promettere, agli iscritti alla gara che avessero inteso approfittarne, l’esecuzionedi tale servizio ricreativo, avvalendosi della collaborazione ditale terzo, da qualificarsi nel quadro dell’art. 1228 c.c. ; ciò posto, del tutto correttamente i giudici del merito hanno attribuito all’associazione odierna ricorrente la responsabilità contrattuale per i danni sofferti dal Moretti, avendo quest’ultimo adeguatamenteofferto la prova dell’avvenuta conclusione del contratto conl’associazione (mediante l’iscrizione alla gara) , con la conseguente assunzionedell’obbligo, da parte di quest’ultima, di fornire (tra le altr e prestazioni) un servizio ricreativo sicuro; ed avendo altresì offerto la prova dell’inadempimento dell’associazione, per essersi quest’ultima avvalsadi un collaboratore ( il responsabile del servizio di traino della banana galleggiante ) che, nell’ese cuzione del la specifica prestazione promessaagli iscritti alla gara, aveva agito imprudentemente causando idanni alla persona denunciati dal Moretti ; la stessa corte territoriale, muovendo da tali premesse (ossia, muovendo dall’avvenuta dimostrazione, da parte del Moretti, della fontenegoziale degli obblighi di protezione assunti dall’associazione e dall’avvenuta allegazione/dimostrazione dell’inadempimento di quest’ultima), ha espressamente escluso che l’associazione avesse fornito la prova che l’inadempimento così dedotto in giudizio fosse concretamente riconducibile ad una causa ad essa estranea, tenuto Adunanzadel12 febbraio 2024 – R.G. n. 4514/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contodell’assoluta prevedibilità della condotta di guida del conducente ilmotoscafo (v. pagg. 20 - 21 della sentenza impugnata) ; sullabase di tali argomentazioni , dev’essere rilevata l’insussistenza dialcuna violazione ( recte , falsa applicazione), da parte del giudice a quo,dei parametri normativi richiamat i dal ricorrente, avendo la corte territoriale correttamente applicato, al caso di specie, i consolidati principi della responsabilità contrattuale nella specie raccomandati dall’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore