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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31872/2026

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pello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello Salerno, inaccoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenzapronunciata il 14/03/2024 dal Tribunale di Salerno, condannava [OSCURATO:PERSONA] pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 385,commi primo e terzo, e 61 n. 2 cod. pen.2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneMafalda Bottone, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando sei motivi diricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazioneLa Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria senza fornire la"motivazione rafforzata" richiesta per ribaltare l’assoluzione, ovvero senzaconfutare puntualmente le ragioni per cui il Tribunale aveva ritenuto dubbial'identificazione dell'imputata.

Anziché verificare l’effettivo travisamento degli attida parte del primo Giudice, la Corte territoriale ha disposto la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, introducendo nuovi elementi probatori, ed haaffermato la responsabilità dell’imputata con motivazione apodittica, eccedendo,peraltro, l'ambito dell'impugnazione, incentrata sulla sola inattendibilità delriconoscimento, con conseguente violazione del principio devolutivo.2.2.

Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge inrelazione all’art. 220 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova.La Corte di appello ha privilegiato, senza adeguata motivazione, ilriconoscimento operato dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] rispetto al dato oggettivo delcertificato scolastico attestante la presenza a scuola dell'imputata nell'orario delfurto, basandosi su una prassi di tolleranza dei ritardi mai dimostrata.

Ha inoltrevalorizzato la presenza di un tatuaggio sul collo dell'imputata come conferma delriconoscimento, pur essendo il tatuaggio, riscontrato in sede di ispezionepersonale, di forma diversa rispetto a quello ripreso nel video, ipotizzando – senzacompetenze tecniche specifiche – che fosse stato successivamente modificato,utilizzando tale ipotesi, con ragionamento illogico e circolare, sia come provad'identificazione sia come indizio di depistaggio ed omettendo di considerare laversione difensiva alternativa secondo la quale il presunto tatuaggio ripreso nelvideo era, piuttosto, da ricondursi ad un mero riflesso, ad un’ombra o comunquead un segno diverso.2.3.

Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 385 e 61 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello ha omesso di valutare la scarsa significatività, in terminidi durata, della deviazione dal percorso autorizzato, confondendo il dolo dievasione, integrato dalla volontà di sottrarsi alla custodia, con la finalità dicommissione del furto.

Quanto all'aggravante teleologica, la sentenza ha confuso,illogicamente, il nesso finalistico con la mera occasionalità del furto, la cui naturaestemporanea è confermata dall'esiguo valore della refurtiva rispetto agli acquistiregolarmente effettuati.2.4.

Con il quarto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 10-bis, 62-bis, 131-bis cod. pen. e 58 della legge 24 novembre 1981, n.689, e vizio di motivazione.L'esclusione della particolare tenuità del fatto si fonda sul nesso finalisticotra deviazione e furto rimasto, tuttavia, indimostrato.Il diniego delle attenuanti generiche si basa sulla presunta modifica deltatuaggio, non provata, e comunque riconducibile all'esercizio del diritto di difesa,e su una sterile elencazione dei precedenti, senza considerare elementi positiviquali la frequentazione della scuola e la condizione di indigenza economica.Anche l'esclusione delle pene sostitutive - nello specifico il lavoro di pubblicautilità, essendo la pena pecuniaria preclusa dall'entità della condanna superiore adun anno - ripete gli stessi vizi, mentre l'omesso avviso circa la possibilità disostituzione della pena detentiva è stato erroneamente giustificato "a posteriori",quando, invece la valutazione di meritevolezza deve seguire l'interlocuzione con laparte, con conseguente violazione del contraddittorio.2.5.

Con il quinto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione.La determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale èmotivata, ancora una volta, con il presunto tentativo di depistaggio tramite lamodifica del tatuaggio, elemento non adeguatamente accertato e la cui finalitàingannatoria è frutto di mera congettura.2.6.

Con il sesto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 385, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello ha omesso di valutare l'attenuante speciale dellacostituzione spontanea, nonostante l'imputata si fosse presentata la sera stessadei fatti in caserma per consegnare il certificato scolastico – condotta assimilabilea una spontanea riaffermazione del controllo dell'autorità – utilizzando, invece,tale documentazione solo per corroborare la tesi, indimostrata, della prassi deiritardi e affermare la responsabilità dell’imputata.3.

Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2.

Le censure prospettate con i primi due motivi, da trattarsicongiuntamente, sono infondate.2.1.

Diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, lamotivazione resa dalla Corte di appello a fondamento dell’affermazione diresponsabilità dell’imputata è pienamente in linea con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui “[i]n tema di giudizio di appello, il giudiceche riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo dimotivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forzapersuasiva, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenzaimpugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio,dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dalprimo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non èsufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.” (vedi,tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 1129 del 16/10/2025, dep. 13/01/2026, Rv.289123-02).2.1.

La Corte di appello, dopo avere analizzato il percorso argomentativodella pronuncia di assoluzione, fondato sulla ritenuta inattendibilità delriconoscimento operato dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA], a fronte del certificato difrequentazione scolastica attestante la presenza dell’imputata a scuola a partiredalle h 17,00 del 26/05/2021 (ora di commissione del furto), ha disposto larinnovazione dell’istruttoria, procedendo ad assumere nuovamente la deposizionedell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riconosciuto l’imputata, ad acquisire leregistrazioni del sistema di videosorveglianza che avevano ripreso l’autrice delfurto e tutti i registri (cartacei e informatici) relativi alla frequentazione della scuolada parte dell’imputata nonché ad effettuare una ispezione personale, ed hacompiutamente esposto le ragioni per le quali, a fronte dei dati di fatto accertatied in parte obliterati dal primo giudice, è pervenuta all’affermazione dellaresponsabilità dell’imputata.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provato che l’imputata fossel’autrice del furto al supermercato, ripreso dalle telecamere, in ragione delriconoscimento dell’imputata da parte del [OSCURATO:PERSONA], che l’avevaidentificata con certezza, nonostante la stessa indossasse una mascherina diprotezione dal virus COV1D-19, in ragione della corporatura, della camminata,del taglio e del colore dei capelli e del taglio degli occhi, nonché dell’ulterioreelemento, obliterato dal primo giudice e ritenuto, invece, decisivo dai giudici diappello, della presenza, sul collo della donna ripresa dalle telecamere durante ilfurto, di un tatuaggio esattamente corrispondente, per forma, colore e posizione,a quello che il carabiniere aveva descritto come presente sul collo dell’imputata eda lui più volte notato in occasione dei frequenti contatti con l’imputatariconducibili a ragioni di servizio.La Corte di appello ha, infatti, sottolineato la piena affidabilità delriconoscimento, espresso in termini di assoluta certezza dal testimone qualificatosia durante il processo di primo grado (udienza del 25/1/24) sia nel processo diappello (udienza del 24/04/25), in ragione della conoscenza da parte delcarabiniere delle fattezze somatiche e fisiche dell’imputata, che egli in quel periodoincontrava spesso la sera al momento della consegna del certificato difrequentazione della scuola, nonché in ragione del particolare della presenza di untatuaggio nero a forma di mezza luna che la stessa imputata in quel periodo avevasulle spalle, subito sotto al collo, che il carabiniere aveva notato più volte inoccasione degli accessi in caserma dell’imputata e che era visibile sul collodell’autrice del furto, come documentato dal fascicolo fotografico redatto dallapolizia giudiziaria e acquisito all’esito dell’esame del [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’udienza del 25/01/24.Proprio tale ultimo dettaglio, di cui il carabiniere aveva riferito anche inprimo grado, senza che tuttavia il primo giudice ne facesse menzione, hacostituito, secondo quanto evidenziato dalla Corte di appello, elemento decisivo alfine di ritenere comprovata l’identificazione dell’imputata quale autrice del furto,tenuto conto del riscontro offerto dalla visione dei filmati acquisiti in sede dirinnovazione dell’istruttoria, attestanti la presenza del tatuaggio della medesimafoggia e colore descritta dal carabiniere (mezza luna nera) sul collo della donnaripresa dalle videocamere, e dall’esito dell’ispezione personale, che ha confermatola presenza di un tatuaggio nero, nella medesima posizione, sul collo dell’imputata,sebbene “ampliato” da mezza luna nera a sole nero con i raggi.2.2.

Va rilevato, in proposito, che l’assunto della ricorrente, secondo cuil’affermata “trasformazione” del tatuaggio, in difetto di un accertamento tecnico,sarebbe frutto di una mera congettura della Corte di appello, è del tutto infondato.L’affermazione della Corte di appello costituisce, piuttosto, unaconstatazione della diversità (non nel colore e nella posizione) ma solo nella forma(sole nero con i raggi) del tatuaggio accertato in sede di ispezione rispetto a quellorisultante dalla verifica effettuata sul materiale video e fotografico, attestantel’esistenza di un tatuaggio nero a mezza luna sul collo dell’autrice del furtocorrispondente a quello descritto dal carabiniere, con indubbio valore di confermadell’attendibilità del riconoscimento già effettuato dal carabiniere.Alla luce dei dati acquisiti, è da ritenersi esente da censura in questa sedela motivazione, tutt’altro che illogica, esplicativa della differenza morfologica deltatuaggio descritto dal testimone rispetto a quello rilevato in sede di ispezione,essendo la forma della mezza luna scura compatibile con la figura del sole scurorilevato e tale da non inficiare, per la precisa collocazione del disegno, la suacolorazione e la sua dimensione, il rilievo probatorio del riconoscimento operatodal testimone.Né la tenuta logica della motivazione è inficiata dalle collateraliconsiderazioni espresse dalla Corte di appello circa la finalità ingannatoriadell’avvenuta modifica del tatuaggio, che, in difetto di elementi idonei a collocarecronologicamente la modifica rispetto all’esecuzione dell’ispezione personale, puòritenersi solo in via di mera ipotesi.

Si tratta di un argomento evocato dalla Cortedi appello, unitamene ad altri elementi, ai fini del solo giudizio sulla personalitàdell’imputata ed al quale non risulta attribuito specifico rilievo ai finidell’affermazione di responsabilità.2.3.

Quanto all’attestazione della presenza dell’imputata a scuola dalle ore17,00 del giorno di commissione del furto, la Corte di appello ha ritenuto il datoinidoneo a revocare in dubbio lo spessore probatorio degli altri elementi in ragionedella ritenuta non affidabilità dei dati risultanti dai certificati scolastici,ampiamente e congruamente motivata dai giudici di appello, avuto riguardo allacircostanza che nei registri cartacei risultavano annotati con precisione solo gliorari di uscita e non quelli di ingresso a scuola.Sebbene, come evidenziato dalla ricorrente, l’affermazione della Corte diappello in ordine all’esistenza della prassi scolastica di annotare sui registri solo iritardi superiori a mezz’ora (laddove, tenuto conto dell’orario di commissione delfurto, consumato alle ore 17,06, e del tempo di percorrenza tra il supermercato ela scuola, l’orario di arrivo dell’imputata a scuola doveva collocarsi in orarioantecedente alle ore 17,30) costituisce (in difetto di testimonianza resa sul puntodall’autore delle annotazioni) una deduzione, va rilevato che si tratta, tuttavia, diuna deduzione tutt’altro che illogica o apodittica, in quanto ancorata agli elementiricavabili anche dalle certificazioni elettroniche, nelle quali risultano annotati soloritardi superiori a mezz’ora.Inoltre, la Corte di appello ha evidenziato la complessiva inattendibilità ditali certificazioni alla luce dei dati contrastanti (sia quanto agli orari sia quanto aigiorni di assenza e di presenza dei discenti) emersi dal confronto tra certificaticartacei e certificati elettronici relativi alle medesime giornata e con specificoriguardo alla persona dell’imputata.2.4.

Nessun travisamento di emergenze probatorie, dunque, è dato dariscontrare nella sentenza impugnata, che ha, invece, proceduto ad una analiticadisamina dei dati di fatto accertati e ha ritenuto, con motivazione immune da vizied in linea con i requisiti della c.d. motivazione rafforzata, la responsabilitàdell’imputata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, dovendosi, sul punto, ribadireche la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevoledubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traducanella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendola Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova(vedi, tra le altre, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).3.

Il terzo motivo, relativo alla ritenuta insussistenza del delitto di evasionein ragione della non significativa deviazione dal tragitto autorizzato, e del nessoteleologico con il reato di furto, è generico e comunque manifestamente infondato.Premesso che la censura incentrata sulla non significatività della deviazioneè del tutto generica, posto che la ricorrente non ha neppure prospettato in qualeposizione il supermercato Lidl si trovasse rispetto al percorso per andare a scuola,limitandosi a valorizzare la breve durata della sosta, va, comunque, rilevato chela Corte di appello ha correttamente evidenziato che il delitto di evasione sussisteanche quando si compiono percorsi connotati da deviazioni non giustificate rispettoalla destinazione autorizzata, come già affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui “[i]ntegra il delitto di evasione la condotta di chi, essendosottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi indeterminati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinatiluoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecierelativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fasciaoraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto inaltra parte della città)” (Sez. 5, Sentenza n. 37428 del 04/05/2023, Rv. 285035-01).Nel caso di specie, la deviazione del percorso rispetto a quello autorizzatoper raggiungere la scuola è in stretta e innegabile correlazione teleologica con laconsumazione del furto, poiché proprio la deviazione dal percorso, e dunquel’evasione, è stata strumentale alla perpetrazione del reato di furto, rimanendo, dicontro, del tutto apodittica, oltre che in contrasto con le circostanze e le modalitàdi commissione dei due reati, la tesi, formulata in via meramente ipotetica dallaricorrente, della mera occasionalità del furto.4.

Il quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, sono generici emanifestamente infondati.4.1.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine allainsussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.,escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della circostanza chel’imputata, che aveva avvisato per telefono i Carabinieri alle ore 16,42 del 26/5/21che stava uscendo di casa per recarsi a scuola a Battipaglia, ha deviato il percorsoautorizzato non per soddisfare un’esigenza lecita diversa da quella per cui avevaricevuto l’autorizzazione ma per commettere un reato, contando sulla prospettivadi impunità derivante dalla difficoltà della sua identificazione grazie allamascherina sul volto e dall’alibi che le sarebbe stato fornito dal certificato dipresenza a scuola alle ore 17,00, che come di consueto il professore Guastaferrole avrebbe consegnato alla fine della lezione.4.2.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la censurasul punto è generica, posto che l’odierna ricorrente si limita a contestare lavalorizzazione del dato della modifica del tatuaggio, omettendo di confrontarsi contutti gli argomenti spesi dalla Corte di appello che ha rimarcato l’assenza dielementi positivi di valutazione, che non risultano prospettati né nella fase dimerito né con l’odierno ricorso, e la gravità del fatto, espressamente richiamandole considerazioni espresse in relazione al diniego della causa di non punibilitàIn proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “[i]n temadi determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiestadell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica lecircostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniegodell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenzadi elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3,n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440-01)4.3.

Quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive, le censuredella ricorrente sono manifestamente infondate.Con riguardo alla denunciata violazione del contraddittorio, il meccanismodelineato dall’art. 545-bis cod. proc. pen. non prevede una preventivainterlocuzione con la difesa quanto alla valutazione discrezionale, rimessa algiudice, dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva che, solo ove abbiaesito positivo, impone al giudice di attivare il contraddittorio, ove necessario ai finidell’acquisizione del consenso o per procedere agli ulteriori accertamenti indicatiall’art. 545-bis, comma 2, cit.La Corte di appello ha, inoltre, esposto compiutamene le ragioni per le qualiha ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva.Esclusa, in ragione della pena irrogata, la sostituzione con la penasostitutiva pecuniaria (richiesta dalla difesa in alternativa al lavoro di pubblicautilità), la Corte di appello ha, infatti, valorizzato plurimi dati di fatto, quali ilcomportamento processuale dell’imputata, le modalità di commissione dei reati ela presenza di numerosissime condanne per reati contro il patrimonio (dodiciprecedenti per furto e uno per truffa) ritenuti, con motivazione né illogica nécontraddittoria, ostativi ad una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizionie l’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputata.4.4.

Quanto alla determinazione della pena, pur dovendosi ribadire quantogià evidenziato circa la natura meramente ipotetica dell’affermazione concernentela finalità “ingannatoria” della modifica del tatuaggio, va rilevato che la Corte diappello ha stimato equa una pena contenuta in misura prossima al minimo edittale(ovvero anni uno e mesi due di reclusione, a fronte di un minimo edittale pari adanni uno, con successivo aumento ad anni uno e mesi sei di reclusione in ragionedella circostanza aggravante del nesso teleologico) e sicuramente contenuta entrola misura media della cornice edittale.In proposito questa Corte ha già affermato che [l]a graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale,per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 4, 21294 del20/3/2013 Rv 256197).È necessaria invece una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale (Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017 Rv 271243-01)Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nonsia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione” (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142-01).5.

La censura prospettata con il sesto motivo, incentrata sull’omessoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod.pen. è manifestamente infondata.Non è dato da comprendere sulla base di quali presupposti la ricorrenteritiene equiparabile la consegna delle certificazioni scolastiche presso la casermadei carabinieri, cui l’imputata era tenuta al fine comprovare il rispettodell’autorizzazione all’allontanamento, alla specifica circostanza attenuante,neppure, peraltro, sollecitata in sede di giudizio di merito, dovendosi comunqueescludere la configurabilità dell’invocata attenuante nel caso in cui la personaevasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzionedella misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabileche la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autoritàche abbia l'obbligo di tradurla in carcere (si veda Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020,dep. 14/01/2021, Rv. 280479-01).6.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello Salerno, inaccoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenzapronunciata il 14/03/2024 dal Tribunale di Salerno, condannava [OSCURATO:PERSONA] pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 385,commi primo e terzo, e 61 n. 2 cod. pen.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneMafalda Bottone, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando sei motivi diricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazioneLa Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria senza fornire la"motivazione rafforzata" richiesta per ribaltare l’assoluzione, ovvero senzaconfutare puntualmente le ragioni per cui il Tribunale aveva ritenuto dubbial'identificazione dell'imputata. Anziché verificare l’effettivo travisamento degli attida parte del primo Giudice, la Corte territoriale ha disposto la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, introducendo nuovi elementi probatori, ed haaffermato la responsabilità dell’imputata con motivazione apodittica, eccedendo,peraltro, l'ambito dell'impugnazione, incentrata sulla sola inattendibilità delriconoscimento, con conseguente violazione del principio devolutivo.2.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge inrelazione all’art. 220 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova.La Corte di appello ha privilegiato, senza adeguata motivazione, ilriconoscimento operato dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] rispetto al dato oggettivo delcertificato scolastico attestante la presenza a scuola dell'imputata nell'orario delfurto, basandosi su una prassi di tolleranza dei ritardi mai dimostrata. Ha inoltrevalorizzato la presenza di un tatuaggio sul collo dell'imputata come conferma delriconoscimento, pur essendo il tatuaggio, riscontrato in sede di ispezionepersonale, di forma diversa rispetto a quello ripreso nel video, ipotizzando – senzacompetenze tecniche specifiche – che fosse stato successivamente modificato,utilizzando tale ipotesi, con ragionamento illogico e circolare, sia come provad'identificazione sia come indizio di depistaggio ed omettendo di considerare laversione difensiva alternativa secondo la quale il presunto tatuaggio ripreso nelvideo era, piuttosto, da ricondursi ad un mero riflesso, ad un’ombra o comunquead un segno diverso.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 385 e 61 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello ha omesso di valutare la scarsa significatività, in terminidi durata, della deviazione dal percorso autorizzato, confondendo il dolo dievasione, integrato dalla volontà di sottrarsi alla custodia, con la finalità dicommissione del furto. Quanto all'aggravante teleologica, la sentenza ha confuso,illogicamente, il nesso finalistico con la mera occasionalità del furto, la cui naturaestemporanea è confermata dall'esiguo valore della refurtiva rispetto agli acquistiregolarmente effettuati.2.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 10-bis, 62-bis, 131-bis cod. pen. e 58 della legge 24 novembre 1981, n.689, e vizio di motivazione.L'esclusione della particolare tenuità del fatto si fonda sul nesso finalisticotra deviazione e furto rimasto, tuttavia, indimostrato.Il diniego delle attenuanti generiche si basa sulla presunta modifica deltatuaggio, non provata, e comunque riconducibile all'esercizio del diritto di difesa,e su una sterile elencazione dei precedenti, senza considerare elementi positiviquali la frequentazione della scuola e la condizione di indigenza economica.Anche l'esclusione delle pene sostitutive - nello specifico il lavoro di pubblicautilità, essendo la pena pecuniaria preclusa dall'entità della condanna superiore adun anno - ripete gli stessi vizi, mentre l'omesso avviso circa la possibilità disostituzione della pena detentiva è stato erroneamente giustificato "a posteriori",quando, invece la valutazione di meritevolezza deve seguire l'interlocuzione con laparte, con conseguente violazione del contraddittorio.2.5. Con il quinto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione.La determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale èmotivata, ancora una volta, con il presunto tentativo di depistaggio tramite lamodifica del tatuaggio, elemento non adeguatamente accertato e la cui finalitàingannatoria è frutto di mera congettura.2.6. Con il sesto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 385, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello ha omesso di valutare l'attenuante speciale dellacostituzione spontanea, nonostante l'imputata si fosse presentata la sera stessadei fatti in caserma per consegnare il certificato scolastico – condotta assimilabilea una spontanea riaffermazione del controllo dell'autorità – utilizzando, invece,tale documentazione solo per corroborare la tesi, indimostrata, della prassi deiritardi e affermare la responsabilità dell’imputata.3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2. Le censure prospettate con i primi due motivi, da trattarsicongiuntamente, sono infondate.2.1. Diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, lamotivazione resa dalla Corte di appello a fondamento dell’affermazione diresponsabilità dell’imputata è pienamente in linea con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui “[i]n tema di giudizio di appello, il giudiceche riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo dimotivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forzapersuasiva, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenzaimpugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio,dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dalprimo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non èsufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.” (vedi,tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 1129 del 16/10/2025, dep. 13/01/2026, Rv.289123-02).2.1. La Corte di appello, dopo avere analizzato il percorso argomentativodella pronuncia di assoluzione, fondato sulla ritenuta inattendibilità delriconoscimento operato dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA], a fronte del certificato difrequentazione scolastica attestante la presenza dell’imputata a scuola a partiredalle h 17,00 del 26/05/2021 (ora di commissione del furto), ha disposto larinnovazione dell’istruttoria, procedendo ad assumere nuovamente la deposizionedell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riconosciuto l’imputata, ad acquisire leregistrazioni del sistema di videosorveglianza che avevano ripreso l’autrice delfurto e tutti i registri (cartacei e informatici) relativi alla frequentazione della scuolada parte dell’imputata nonché ad effettuare una ispezione personale, ed hacompiutamente esposto le ragioni per le quali, a fronte dei dati di fatto accertatied in parte obliterati dal primo giudice, è pervenuta all’affermazione dellaresponsabilità dell’imputata.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provato che l’imputata fossel’autrice del furto al supermercato, ripreso dalle telecamere, in ragione delriconoscimento dell’imputata da parte del [OSCURATO:PERSONA], che l’avevaidentificata con certezza, nonostante la stessa indossasse una mascherina diprotezione dal virus COV1D-19, in ragione della corporatura, della camminata,del taglio e del colore dei capelli e del taglio degli occhi, nonché dell’ulterioreelemento, obliterato dal primo giudice e ritenuto, invece, decisivo dai giudici diappello, della presenza, sul collo della donna ripresa dalle telecamere durante ilfurto, di un tatuaggio esattamente corrispondente, per forma, colore e posizione,a quello che il carabiniere aveva descritto come presente sul collo dell’imputata eda lui più volte notato in occasione dei frequenti contatti con l’imputatariconducibili a ragioni di servizio.La Corte di appello ha, infatti, sottolineato la piena affidabilità delriconoscimento, espresso in termini di assoluta certezza dal testimone qualificatosia durante il processo di primo grado (udienza del 25/1/24) sia nel processo diappello (udienza del 24/04/25), in ragione della conoscenza da parte delcarabiniere delle fattezze somatiche e fisiche dell’imputata, che egli in quel periodoincontrava spesso la sera al momento della consegna del certificato difrequentazione della scuola, nonché in ragione del particolare della presenza di untatuaggio nero a forma di mezza luna che la stessa imputata in quel periodo avevasulle spalle, subito sotto al collo, che il carabiniere aveva notato più volte inoccasione degli accessi in caserma dell’imputata e che era visibile sul collodell’autrice del furto, come documentato dal fascicolo fotografico redatto dallapolizia giudiziaria e acquisito all’esito dell’esame del [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’udienza del 25/01/24.Proprio tale ultimo dettaglio, di cui il carabiniere aveva riferito anche inprimo grado, senza che tuttavia il primo giudice ne facesse menzione, hacostituito, secondo quanto evidenziato dalla Corte di appello, elemento decisivo alfine di ritenere comprovata l’identificazione dell’imputata quale autrice del furto,tenuto conto del riscontro offerto dalla visione dei filmati acquisiti in sede dirinnovazione dell’istruttoria, attestanti la presenza del tatuaggio della medesimafoggia e colore descritta dal carabiniere (mezza luna nera) sul collo della donnaripresa dalle videocamere, e dall’esito dell’ispezione personale, che ha confermatola presenza di un tatuaggio nero, nella medesima posizione, sul collo dell’imputata,sebbene “ampliato” da mezza luna nera a sole nero con i raggi.2.2. Va rilevato, in proposito, che l’assunto della ricorrente, secondo cuil’affermata “trasformazione” del tatuaggio, in difetto di un accertamento tecnico,sarebbe frutto di una mera congettura della Corte di appello, è del tutto infondato.L’affermazione della Corte di appello costituisce, piuttosto, unaconstatazione della diversità (non nel colore e nella posizione) ma solo nella forma(sole nero con i raggi) del tatuaggio accertato in sede di ispezione rispetto a quellorisultante dalla verifica effettuata sul materiale video e fotografico, attestantel’esistenza di un tatuaggio nero a mezza luna sul collo dell’autrice del furtocorrispondente a quello descritto dal carabiniere, con indubbio valore di confermadell’attendibilità del riconoscimento già effettuato dal carabiniere.Alla luce dei dati acquisiti, è da ritenersi esente da censura in questa sedela motivazione, tutt’altro che illogica, esplicativa della differenza morfologica deltatuaggio descritto dal testimone rispetto a quello rilevato in sede di ispezione,essendo la forma della mezza luna scura compatibile con la figura del sole scurorilevato e tale da non inficiare, per la precisa collocazione del disegno, la suacolorazione e la sua dimensione, il rilievo probatorio del riconoscimento operatodal testimone.Né la tenuta logica della motivazione è inficiata dalle collateraliconsiderazioni espresse dalla Corte di appello circa la finalità ingannatoriadell’avvenuta modifica del tatuaggio, che, in difetto di elementi idonei a collocarecronologicamente la modifica rispetto all’esecuzione dell’ispezione personale, puòritenersi solo in via di mera ipotesi. Si tratta di un argomento evocato dalla Cortedi appello, unitamene ad altri elementi, ai fini del solo giudizio sulla personalitàdell’imputata ed al quale non risulta attribuito specifico rilievo ai finidell’affermazione di responsabilità.2.3. Quanto all’attestazione della presenza dell’imputata a scuola dalle ore17,00 del giorno di commissione del furto, la Corte di appello ha ritenuto il datoinidoneo a revocare in dubbio lo spessore probatorio degli altri elementi in ragionedella ritenuta non affidabilità dei dati risultanti dai certificati scolastici,ampiamente e congruamente motivata dai giudici di appello, avuto riguardo allacircostanza che nei registri cartacei risultavano annotati con precisione solo gliorari di uscita e non quelli di ingresso a scuola.Sebbene, come evidenziato dalla ricorrente, l’affermazione della Corte diappello in ordine all’esistenza della prassi scolastica di annotare sui registri solo iritardi superiori a mezz’ora (laddove, tenuto conto dell’orario di commissione delfurto, consumato alle ore 17,06, e del tempo di percorrenza tra il supermercato ela scuola, l’orario di arrivo dell’imputata a scuola doveva collocarsi in orarioantecedente alle ore 17,30) costituisce (in difetto di testimonianza resa sul puntodall’autore delle annotazioni) una deduzione, va rilevato che si tratta, tuttavia, diuna deduzione tutt’altro che illogica o apodittica, in quanto ancorata agli elementiricavabili anche dalle certificazioni elettroniche, nelle quali risultano annotati soloritardi superiori a mezz’ora.Inoltre, la Corte di appello ha evidenziato la complessiva inattendibilità ditali certificazioni alla luce dei dati contrastanti (sia quanto agli orari sia quanto aigiorni di assenza e di presenza dei discenti) emersi dal confronto tra certificaticartacei e certificati elettronici relativi alle medesime giornata e con specificoriguardo alla persona dell’imputata.2.4. Nessun travisamento di emergenze probatorie, dunque, è dato dariscontrare nella sentenza impugnata, che ha, invece, proceduto ad una analiticadisamina dei dati di fatto accertati e ha ritenuto, con motivazione immune da vizied in linea con i requisiti della c.d. motivazione rafforzata, la responsabilitàdell’imputata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, dovendosi, sul punto, ribadireche la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevoledubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traducanella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendola Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova(vedi, tra le altre, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).3. Il terzo motivo, relativo alla ritenuta insussistenza del delitto di evasionein ragione della non significativa deviazione dal tragitto autorizzato, e del nessoteleologico con il reato di furto, è generico e comunque manifestamente infondato.Premesso che la censura incentrata sulla non significatività della deviazioneè del tutto generica, posto che la ricorrente non ha neppure prospettato in qualeposizione il supermercato Lidl si trovasse rispetto al percorso per andare a scuola,limitandosi a valorizzare la breve durata della sosta, va, comunque, rilevato chela Corte di appello ha correttamente evidenziato che il delitto di evasione sussisteanche quando si compiono percorsi connotati da deviazioni non giustificate rispettoalla destinazione autorizzata, come già affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui “[i]ntegra il delitto di evasione la condotta di chi, essendosottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi indeterminati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinatiluoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecierelativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fasciaoraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto inaltra parte della città)” (Sez. 5, Sentenza n. 37428 del 04/05/2023, Rv. 285035-01).Nel caso di specie, la deviazione del percorso rispetto a quello autorizzatoper raggiungere la scuola è in stretta e innegabile correlazione teleologica con laconsumazione del furto, poiché proprio la deviazione dal percorso, e dunquel’evasione, è stata strumentale alla perpetrazione del reato di furto, rimanendo, dicontro, del tutto apodittica, oltre che in contrasto con le circostanze e le modalitàdi commissione dei due reati, la tesi, formulata in via meramente ipotetica dallaricorrente, della mera occasionalità del furto.4. Il quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, sono generici emanifestamente infondati.4.1. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine allainsussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.,escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della circostanza chel’imputata, che aveva avvisato per telefono i Carabinieri alle ore 16,42 del 26/5/21che stava uscendo di casa per recarsi a scuola a Battipaglia, ha deviato il percorsoautorizzato non per soddisfare un’esigenza lecita diversa da quella per cui avevaricevuto l’autorizzazione ma per commettere un reato, contando sulla prospettivadi impunità derivante dalla difficoltà della sua identificazione grazie allamascherina sul volto e dall’alibi che le sarebbe stato fornito dal certificato dipresenza a scuola alle ore 17,00, che come di consueto il professore Guastaferrole avrebbe consegnato alla fine della lezione.4.2. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la censurasul punto è generica, posto che l’odierna ricorrente si limita a contestare lavalorizzazione del dato della modifica del tatuaggio, omettendo di confrontarsi contutti gli argomenti spesi dalla Corte di appello che ha rimarcato l’assenza dielementi positivi di valutazione, che non risultano prospettati né nella fase dimerito né con l’odierno ricorso, e la gravità del fatto, espressamente richiamandole considerazioni espresse in relazione al diniego della causa di non punibilitàIn proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “[i]n temadi determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiestadell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica lecircostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniegodell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenzadi elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3,n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440-01)4.3. Quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive, le censuredella ricorrente sono manifestamente infondate.Con riguardo alla denunciata violazione del contraddittorio, il meccanismodelineato dall’art. 545-bis cod. proc. pen. non prevede una preventivainterlocuzione con la difesa quanto alla valutazione discrezionale, rimessa algiudice, dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva che, solo ove abbiaesito positivo, impone al giudice di attivare il contraddittorio, ove necessario ai finidell’acquisizione del consenso o per procedere agli ulteriori accertamenti indicatiall’art. 545-bis, comma 2, cit.La Corte di appello ha, inoltre, esposto compiutamene le ragioni per le qualiha ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva.Esclusa, in ragione della pena irrogata, la sostituzione con la penasostitutiva pecuniaria (richiesta dalla difesa in alternativa al lavoro di pubblicautilità), la Corte di appello ha, infatti, valorizzato plurimi dati di fatto, quali ilcomportamento processuale dell’imputata, le modalità di commissione dei reati ela presenza di numerosissime condanne per reati contro il patrimonio (dodiciprecedenti per furto e uno per truffa) ritenuti, con motivazione né illogica nécontraddittoria, ostativi ad una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizionie l’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputata.4.4. Quanto alla determinazione della pena, pur dovendosi ribadire quantogià evidenziato circa la natura meramente ipotetica dell’affermazione concernentela finalità “ingannatoria” della modifica del tatuaggio, va rilevato che la Corte diappello ha stimato equa una pena contenuta in misura prossima al minimo edittale(ovvero anni uno e mesi due di reclusione, a fronte di un minimo edittale pari adanni uno, con successivo aumento ad anni uno e mesi sei di reclusione in ragionedella circostanza aggravante del nesso teleologico) e sicuramente contenuta entrola misura media della cornice edittale.In proposito questa Corte ha già affermato che [l]a graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale,per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 4, 21294 del20/3/2013 Rv 256197).È necessaria invece una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale (Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017 Rv 271243-01)Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nonsia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione” (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142-01).5. La censura prospettata con il sesto motivo, incentrata sull’omessoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod.pen. è manifestamente infondata.Non è dato da comprendere sulla base di quali presupposti la ricorrenteritiene equiparabile la consegna delle certificazioni scolastiche presso la casermadei carabinieri, cui l’imputata era tenuta al fine comprovare il rispettodell’autorizzazione all’allontanamento, alla specifica circostanza attenuante,neppure, peraltro, sollecitata in sede di giudizio di merito, dovendosi comunqueescludere la configurabilità dell’invocata attenuante nel caso in cui la personaevasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzionedella misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabileche la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autoritàche abbia l'obbligo di tradurla in carcere (si veda Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020,dep. 14/01/2021, Rv. 280479-01).6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris