CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle attenuanti generiche è inammissibile a fronte di una articolata motivazione che giustifica il diniego delle attenuanti con la gravità del fatto, le modalità non improvvisate della azione, l'assenza di un comportamento utile alle indagini, oltre che con una valutazione del comportamento tenuto alla vista degli operanti diverso da quello propugnato dalla difesa di talchè tale ultimo profilo, su cui si fonda il ricorso, è solo oggetto di una diversa valutazione del merito come tale inammissibile in questa sede. Quanto al richiamo in rubrica al trattamento sanzionatorio finale manca del tutto ogni specifica deduzione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i