CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Vasto, disapplicata la recidiva, ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p. -considerato che il motivo di ricorso proposto, circa il vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto. privo di specificità, non confrontandel,i sul punto con la sentenza impugnata, la quale ha dato conto degli elementi ostativi alla concessione del beneficio, ricavabili dai numerosi precedenti penali a carico dell'imputata e dall'assenza di elementi positivi di valutazione; -rilevato che sul punto vanno richiamati i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012) ed è sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma, n. 2 dell'art. 133 c.p. -ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 nove