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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2026

Cassazione n. 22693/2026

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del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8096/2023depositata il 15/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Con sentenza in data 15.12.2023 la Corte d’Appello di Roma accoglievasolo parzialmente l’impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA]‘[OSCURATO:PERSONA]’ avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Roma e con la quale era stata accolta,anch’essa solo parzialmente, la domanda proposta dall’azienda neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il risarcimento del dannoda occupazione senza titolo di un immobile sito in Roma detenuto dallaMeliadò dal novembre 2006 al dicembre 2010.Il Tribunale aveva ritenuto l’assenza di un valido titolo di locazione in capoa [OSCURATO:PERSONA] e che, tuttavia, l’azienda avesse concorso alladeterminazione della erronea presunzione in capo all’occupante dellapreesistenza e persistenza di un rapporto locatizio come già spettante alprecedente detentore dell’immobile; il giudice di merito aveva pertantoritenuto che il risarcimento del danno da occupazione senza titolo dovessericonoscersi all’attrice solo dal momento in cui era stato dalla stessarichiesto, nel maggio 2010, il rilascio del bene.L’appellante aveva allora dedotto che nessuna conseguenza del dannopoteva essere addebitata alla propria condotta ex art.1227 c.c. e che,oltre al danno da occupazione senza titolo per l’intero periodo digodimento del bene da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulle somme riconosciutedovevano essere altresì liquidati gli importi a titolo di rivalutazione edinteressi.La corte territoriale, ritenuta corretta l’applicazione dell’art.1227 c.c. alcaso di specie, riformava la sentenza impugnata solo con riferimentoall’omesso riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle sommedovute a titolo di danno.

Regolava inoltre le spese di entrambi i giudizi.Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] SanGiovanni Addolorata’ ha proposto ricorso articolato in cinque motivi.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Meliadò [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.ex art.380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°comma, n. 3), c.p.c., in relazione alla erronea applicazione, da parte dellaCorte d’Appello di Roma, degli artt. 1223, 1226, 1227, 1175, 2043, 2055e/o 2056 c.c.»Assume che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto che l’aziendaospedaliera abbia concorso con il proprio comportamento a determinare lapercezione in capo alla occupante dell’esistenza di un titolo legittimo,escludendo conseguentemente ogni danno.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, parte ricorrente lamenta la violazione di una pluralità dinorme senza in alcun modo argomentare in merito all’asserita erroneaapplicazione delle stesse, se non con riferimento al disposto di cuiall’art.1227 c.c.Si osserva, allora, che con riferimento al vizio di violazione di legge,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sueNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass.S.U.n.23745/2020, Cass. n. 18998/2021, Cass.n.5001/2018).Quanto alla sola norma in relazione alla quale la ricorrente haargomentato, ovvero l’art.1227 c.c., deve rilevarsi che il motivo tende ariproporre a questa Corte l’esame dell’intera vicenda fattuale conriferimento, in particolare, alla già esaminata condotta dell’aziendaospedaliera nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] ed il precedente occupantedell’immobile.Sul punto, infatti, la corte territoriale ha indicato che dalladocumentazione in atti, ed in particolare dai vaglia postali per gli anni dal2007 al 2010, attestanti il pagamento di canoni in favore dell'aziendaospedaliera in contestazione, era emerso che “non vi è stata contestazioneda parte dell'azienda né degli importi versati né dell'assenza di idoneotitolo giustificativo dell'occupazione dell'alloggio nel periodo dal 2006 al2010; inoltre è ipotizzabile che la [OSCURATO:PERSONA] fosse convinta della legittimitàdel rapporto con l'azienda, ritenendo in buona fede di essere subentrata,in virtù delle assicurazioni ricevute dalla [OSCURATO:SOCIETA], nel precedentecontratto di locazione con la [OSCURATO:SOCIETA]; non è sostenibile l'assuntodell'odierna appellante di aver avuto conoscenza della presenza dellaMeliadò nell'alloggio al momento in cui l'ente consegnava nel 2010 a tuttigli inquilini del palazzetto una copia della nuova chiave del portoncino diingresso.”, così condividendo le valutazioni svolte dal tribunale.Parte ricorrente sottopone dunque, inammissibilmente, a questa Corte ilriesame degli elementi istruttori già considerati dal giudice del gravame(diffide e versamenti effettuati) e dallo stesso ritenuti non idonei a scalfirela sopra estesa motivazione in merito alla incolpevole percezione da partedella [OSCURATO:PERSONA] della propria legittima occupazione dell’immobile.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Infatti, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024, Cass. n.32505/2023).Né può ritenersi che la corte territoriale abbia considerato sussistente ilconcorso applicato di cui all’art.1227 c.c. in forza del solo omesso ritardonell’esercizio dell’azione verso il danneggiante poiché, in considerazionedelle argomentazioni riportate, tale concorso è stato ritenuto sulla base diuna pluralità di elementi istruttori.Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c., inrelazione alla erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello diRoma, degli artt. 1223, 1226, 1227, 1175, 2043, 2055 e/o 2056 c.c.nonché degli artt. 42 Cost. e dei Trattati dell’Unione Europea, conparticolare riferimento all’art. 17 Carte dei [OSCURATO:PERSONA] UE»Assume che la corte territoriale ha ritenuto che il danno risarcibile perl’occupazione senza titolo necessitasse di specifica dimostrazione e ciò incontrasto con quanto stabilito da Cass.

S.U. 33645 e 33659/2022.Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°comma, n. 3), c.p.c., in relazione alla erronea applicazione, da parte dellaCorte d’Appello di Roma, degli artt. 1223, 1226, 1227, 1175, 2043, 2055,2056 e/o 2937 c.c. nonché dell’art. 5 D. Lgs. n. 502/1992 e/o degli artt.23 e 24 Legge Regione Lazio n. 18/1994»Lamenta che la corte territoriale non si è attenuta nella determinazionedegli importi dovuti al valore locativo dell’immobile.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026I due motivi, connessi, non sono fondati.In punto risarcimento del danno questa Corte, con le sentenze S.U. nn.33645 e 33659/2022 ha rilevato che “Quando l’azione lesiva attingeinvece il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporredelle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo inrilievo è la violazione dell’ordine giuridico.

L’ordinamento appresta lostrumento di ripristino dell’ordine formale violato, ossia la tutela reale direintegrazione del diritto leso.

Questa tutela può eventualmenteconcorrere con la misura restitutoria del bene, … Sia la cosa (art. 810 cod.civ.), che i frutti (art. 820 cod. civ.), appartengono alla disciplina dei benie perciò restano nell’alveo dell’azione di rivendicazione sotto il profilo deglieffetti restitutori.

La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenzadi un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietàsia valutabile non solo come violazione dell’ordine formale, ma anchecome evento di danno.

In quest’ultimo caso il nesso di causalità materialesi stabilisce fra l’occupazione senza titolo dell’immobile e direttamente lalesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione delpregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà.

L’evento didanno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pienoed esclusivo della cosa stessa.

Il danno risarcibile è rappresentato dallaspecifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persaquale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionatadall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose inmodo pieno ed esclusivo”.

Il nesso di causalità giuridica si stabilisce cosìfra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento didanno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità digodimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo,quale danno conseguenza da risarcire.

Saldando il danno suscettibile dirisarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso sirende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoriaNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026normativa del danno, per l’altro si riconduce la violazione giuridica a unaspecifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale….

Nella comunefattispecie di occupazione abusiva d’immobile è al contrario richiesta,come si è visto, l’allegazione della concreta possibilità di esercizio deldiritto di godimento che è andata persa.

Ciò significa che il non uso, ilquale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibiledi risarcimento.

E’ pur vero che a fondamento dell’imprescrittibilità deldiritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute alproprietario vi è anche quella del non uso, ma l’inerzia resta unamanifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre ildanno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediantela violazione del diritto, si sia verificato.

Alla reintegrazione formale deldiritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutelareale e non quella risarcitoria” ; la Corte ha pertanto ha affermato ilseguente principio di diritto “nel caso di occupazione senza titolo di beneimmobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietarioal risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità diesercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessionedel godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.Il giudice del gravame, dopo aver affermato che il danno da occupazionesenza titolo doveva essere allegato e provato nel suo contenuto per comededotto dalla azienda, ha escluso la risarcibilità di uno specifico pregiudizioper il periodo novembre 2006 - dicembre 2010, evidenziando che dalleallegazioni versate in atti “l'immobile in causa è rimasto inutilizzato sino al2017, ossia per oltre 7 anni dalla riconsegna da parte della [OSCURATO:PERSONA]” eanche per il periodo decorrente dal momento in cui l’ente ha intimato ilrilascio al momento del suo rilascio “attesa la completa inerzia sinanche arichiedere in via extragiudiziale il maggiore esborso per l'indennità ritenutaesigua“, così ritenendo, con valutazione insindacabile in questa sede,l’inesistenza in capo all’azienda di un pregiudizio ulteriore rispetto aNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026quanto dovuto (e versato) a titolo di ‘corrispettivo’ per il godimento daparte dell’occupante.La corte territoriale ha poi confermato che il danno dal giugno al dicembre2010 poteva essere liquidato in complessivi euro 540,47 oltre accessorisecondo quanto determinato dal giudice di prime cure che aveva tenutoconto degli importi in precedenza già versati mensilmente dalla occupante(€ 77,21) ed accettati o incassati a titolo di corrispettivo mensile per ilgodimento del cespite, oltre interessi legali a decorrere dal deposito delricorso e fino all’effettivo soddisfo.In tal modo, dunque, il giudice del gravame ha equitativamentedeterminato il danno secondo un parametro adeguato e ben chiarito eche, in assenza di specifici elementi di segno contrario, non può esseresottoposto a nuova valutazione in questa sede.Infatti, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudicedi liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato insede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico evalutativo seguito (Cass. 13485/2024, Cass. n.24070/2017, Cass.n.5090/2016).E d’altra parte la stessa Corte ha più volte affermato che sia nel caso digodimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno puòessere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., se essonon può essere provato nel suo preciso ammontare, ed è liquidato dalgiudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro delcanone locativo di mercato (Cass. n.19849/2024, Cass.

S.U.n.33645/2022), non dovendosi dunque ritenere obbligatorio il riferimentoa tale valore locativo in presenza di elementi differenti cui ancorare lavalutazione equitativa, come nella specie accaduto.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Quanto alla dedotta violazione delle altre norme indicate nell’intestazionedel motivo in esame, la ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione.Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c.,in relazione alla erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello diRoma, degli artt. 201 e/o 204 e ss. c.p.c.».Si contesta che non è stato dato ingresso alla richiesta c.t.u. poiché ilgiudice di merito ha ritenuto non provato il danno da occupazione senzatitolo.Si osserva che il motivo è infondato.Infatti, il giudice di merito ha ritenuto di determinare secondo il proprioapprezzamento il danno in via equitativa ancorandolo a presuppostispecificati nella motivazione.Pertanto, se è vero che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenzatecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice e che questiè tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissioneproveniente da una delle parti, nella specie, non dovendosi risolvereproblemi di natura tecnica, ma soltanto svolgere una valutazioneequitativa, di cui è stato dato conto, il giudice del merito non è incorsonella lamentata violazione.Con il quinto motivo la ricorrente si duole della «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c., inrelazione alla erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello diRoma, degli artt. 91 e 92 c.p.c.».La ricorrente deduce l’erroneità della regolamentazione delle speseprocessuali di entrambi i gradi di giudizio, rilevando in particolare, che, afronte del pacifico accoglimento, seppur in misura ridotta, sia dellaNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026domanda in primo grado che dell'appello, la Corte territoriale hacondannato essa attrice appellante, vittoriosa, al pagamento in favoredella parte soccombente, odierna controricorrente, delle spese di lite deldoppio grado di giudizio e ciò in palese contrasto con i principi espressidalla giurisprudenza di questa Corte.Il motivo è fondato.La corte territoriale ha così motivato in punto spese: “Le spese di lite deldoppio grado vanno parzialmente compensate tra le parti, in ragione dellimitato accoglimento della domanda in primo grado e dell'accoglimentodell'appello solo sulla rivalutazione monetaria, nella misura di 1/3 infavore dell'[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata” e di 2/3 in favore di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi indispositivo”.

In seguito nel dispositivo si legge:“ compensa tra le parti lespese di lite del doppio grado di giudizio nella misura predetta econseguentemente condanna al pagamento dell'[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]” delle somme giàdecurtate per il 1° grado di euro 1900 oltre accessori e per il 2° di euro1600 oltre accessori come per legge in favore di [OSCURATO:PERSONA].”Orbene dalla lettura combinata della motivazione e del dispositivo delladecisione, si evince che, all’esito della parziale compensazione, le speseresidue sono state poste a carico dell’azienda, in parte comunquevincitrice in sede di appello, in violazione del principio della soccombenza.La sentenza deve dunque essere cassata sul punto con rinvio alla Corted’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sullespese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa CorteNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto motivo e cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversacomposizione.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8096/2023depositata il 15/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Con sentenza in data 15.12.2023 la Corte d’Appello di Roma accoglievasolo parzialmente l’impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA]‘[OSCURATO:PERSONA]’ avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Roma e con la quale era stata accolta,anch’essa solo parzialmente, la domanda proposta dall’azienda neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il risarcimento del dannoda occupazione senza titolo di un immobile sito in Roma detenuto dallaMeliadò dal novembre 2006 al dicembre 2010.Il Tribunale aveva ritenuto l’assenza di un valido titolo di locazione in capoa [OSCURATO:PERSONA] e che, tuttavia, l’azienda avesse concorso alladeterminazione della erronea presunzione in capo all’occupante dellapreesistenza e persistenza di un rapporto locatizio come già spettante alprecedente detentore dell’immobile; il giudice di merito aveva pertantoritenuto che il risarcimento del danno da occupazione senza titolo dovessericonoscersi all’attrice solo dal momento in cui era stato dalla stessarichiesto, nel maggio 2010, il rilascio del bene.L’appellante aveva allora dedotto che nessuna conseguenza del dannopoteva essere addebitata alla propria condotta ex art.1227 c.c. e che,oltre al danno da occupazione senza titolo per l’intero periodo digodimento del bene da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulle somme riconosciutedovevano essere altresì liquidati gli importi a titolo di rivalutazione edinteressi.La corte territoriale, ritenuta corretta l’applicazione dell’art.1227 c.c. alcaso di specie, riformava la sentenza impugnata solo con riferimentoall’omesso riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle sommedovute a titolo di danno. Regolava inoltre le spese di entrambi i giudizi.Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] SanGiovanni Addolorata’ ha proposto ricorso articolato in cinque motivi.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Meliadò [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.ex art.380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°comma, n. 3), c.p.c., in relazione alla erronea applicazione, da parte dellaCorte d’Appello di Roma, degli artt. 1223, 1226, 1227, 1175, 2043, 2055e/o 2056 c.c.»Assume che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto che l’aziendaospedaliera abbia concorso con il proprio comportamento a determinare lapercezione in capo alla occupante dell’esistenza di un titolo legittimo,escludendo conseguentemente ogni danno.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, parte ricorrente lamenta la violazione di una pluralità dinorme senza in alcun modo argomentare in merito all’asserita erroneaapplicazione delle stesse, se non con riferimento al disposto di cuiall’art.1227 c.c.Si osserva, allora, che con riferimento al vizio di violazione di legge,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sueNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass.S.U.n.23745/2020, Cass. n. 18998/2021, Cass.n.5001/2018).Quanto alla sola norma in relazione alla quale la ricorrente haargomentato, ovvero l’art.1227 c.c., deve rilevarsi che il motivo tende ariproporre a questa Corte l’esame dell’intera vicenda fattuale conriferimento, in particolare, alla già esaminata condotta dell’aziendaospedaliera nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] ed il precedente occupantedell’immobile.Sul punto, infatti, la corte territoriale ha indicato che dalladocumentazione in atti, ed in particolare dai vaglia postali per gli anni dal2007 al 2010, attestanti il pagamento di canoni in favore dell'aziendaospedaliera in contestazione, era emerso che “non vi è stata contestazioneda parte dell'azienda né degli importi versati né dell'assenza di idoneotitolo giustificativo dell'occupazione dell'alloggio nel periodo dal 2006 al2010; inoltre è ipotizzabile che la [OSCURATO:PERSONA] fosse convinta della legittimitàdel rapporto con l'azienda, ritenendo in buona fede di essere subentrata,in virtù delle assicurazioni ricevute dalla [OSCURATO:SOCIETA], nel precedentecontratto di locazione con la [OSCURATO:SOCIETA]; non è sostenibile l'assuntodell'odierna appellante di aver avuto conoscenza della presenza dellaMeliadò nell'alloggio al momento in cui l'ente consegnava nel 2010 a tuttigli inquilini del palazzetto una copia della nuova chiave del portoncino diingresso.”, così condividendo le valutazioni svolte dal tribunale.Parte ricorrente sottopone dunque, inammissibilmente, a questa Corte ilriesame degli elementi istruttori già considerati dal giudice del gravame(diffide e versamenti effettuati) e dallo stesso ritenuti non idonei a scalfirela sopra estesa motivazione in merito alla incolpevole percezione da partedella [OSCURATO:PERSONA] della propria legittima occupazione dell’immobile.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Infatti, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024, Cass. n.32505/2023).Né può ritenersi che la corte territoriale abbia considerato sussistente ilconcorso applicato di cui all’art.1227 c.c. in forza del solo omesso ritardonell’esercizio dell’azione verso il danneggiante poiché, in considerazionedelle argomentazioni riportate, tale concorso è stato ritenuto sulla base diuna pluralità di elementi istruttori.Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c., inrelazione alla erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello diRoma, degli artt. 1223, 1226, 1227, 1175, 2043, 2055 e/o 2056 c.c.nonché degli artt. 42 Cost. e dei Trattati dell’Unione Europea, conparticolare riferimento all’art. 17 Carte dei [OSCURATO:PERSONA] UE»Assume che la corte territoriale ha ritenuto che il danno risarcibile perl’occupazione senza titolo necessitasse di specifica dimostrazione e ciò incontrasto con quanto stabilito da Cass. S.U. 33645 e 33659/2022.Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°comma, n. 3), c.p.c., in relazione alla erronea applicazione, da parte dellaCorte d’Appello di Roma, degli artt. 1223, 1226, 1227, 1175, 2043, 2055,2056 e/o 2937 c.c. nonché dell’art. 5 D. Lgs. n. 502/1992 e/o degli artt.23 e 24 Legge Regione Lazio n. 18/1994»Lamenta che la corte territoriale non si è attenuta nella determinazionedegli importi dovuti al valore locativo dell’immobile.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026I due motivi, connessi, non sono fondati.In punto risarcimento del danno questa Corte, con le sentenze S.U. nn.33645 e 33659/2022 ha rilevato che “Quando l’azione lesiva attingeinvece il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporredelle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo inrilievo è la violazione dell’ordine giuridico. L’ordinamento appresta lostrumento di ripristino dell’ordine formale violato, ossia la tutela reale direintegrazione del diritto leso. Questa tutela può eventualmenteconcorrere con la misura restitutoria del bene, … Sia la cosa (art. 810 cod.civ.), che i frutti (art. 820 cod. civ.), appartengono alla disciplina dei benie perciò restano nell’alveo dell’azione di rivendicazione sotto il profilo deglieffetti restitutori. La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenzadi un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietàsia valutabile non solo come violazione dell’ordine formale, ma anchecome evento di danno. In quest’ultimo caso il nesso di causalità materialesi stabilisce fra l’occupazione senza titolo dell’immobile e direttamente lalesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione delpregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L’evento didanno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pienoed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dallaspecifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persaquale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionatadall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose inmodo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce cosìfra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento didanno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità digodimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo,quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile dirisarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso sirende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoriaNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026normativa del danno, per l’altro si riconduce la violazione giuridica a unaspecifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale…. Nella comunefattispecie di occupazione abusiva d’immobile è al contrario richiesta,come si è visto, l’allegazione della concreta possibilità di esercizio deldiritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, ilquale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibiledi risarcimento. E’ pur vero che a fondamento dell’imprescrittibilità deldiritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute alproprietario vi è anche quella del non uso, ma l’inerzia resta unamanifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre ildanno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediantela violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale deldiritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutelareale e non quella risarcitoria” ; la Corte ha pertanto ha affermato ilseguente principio di diritto “nel caso di occupazione senza titolo di beneimmobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietarioal risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità diesercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessionedel godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.Il giudice del gravame, dopo aver affermato che il danno da occupazionesenza titolo doveva essere allegato e provato nel suo contenuto per comededotto dalla azienda, ha escluso la risarcibilità di uno specifico pregiudizioper il periodo novembre 2006 - dicembre 2010, evidenziando che dalleallegazioni versate in atti “l'immobile in causa è rimasto inutilizzato sino al2017, ossia per oltre 7 anni dalla riconsegna da parte della [OSCURATO:PERSONA]” eanche per il periodo decorrente dal momento in cui l’ente ha intimato ilrilascio al momento del suo rilascio “attesa la completa inerzia sinanche arichiedere in via extragiudiziale il maggiore esborso per l'indennità ritenutaesigua“, così ritenendo, con valutazione insindacabile in questa sede,l’inesistenza in capo all’azienda di un pregiudizio ulteriore rispetto aNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026quanto dovuto (e versato) a titolo di ‘corrispettivo’ per il godimento daparte dell’occupante.La corte territoriale ha poi confermato che il danno dal giugno al dicembre2010 poteva essere liquidato in complessivi euro 540,47 oltre accessorisecondo quanto determinato dal giudice di prime cure che aveva tenutoconto degli importi in precedenza già versati mensilmente dalla occupante(€ 77,21) ed accettati o incassati a titolo di corrispettivo mensile per ilgodimento del cespite, oltre interessi legali a decorrere dal deposito delricorso e fino all’effettivo soddisfo.In tal modo, dunque, il giudice del gravame ha equitativamentedeterminato il danno secondo un parametro adeguato e ben chiarito eche, in assenza di specifici elementi di segno contrario, non può esseresottoposto a nuova valutazione in questa sede.Infatti, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudicedi liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato insede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico evalutativo seguito (Cass. 13485/2024, Cass. n.24070/2017, Cass.n.5090/2016).E d’altra parte la stessa Corte ha più volte affermato che sia nel caso digodimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno puòessere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., se essonon può essere provato nel suo preciso ammontare, ed è liquidato dalgiudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro delcanone locativo di mercato (Cass. n.19849/2024, Cass. S.U.n.33645/2022), non dovendosi dunque ritenere obbligatorio il riferimentoa tale valore locativo in presenza di elementi differenti cui ancorare lavalutazione equitativa, come nella specie accaduto.Numero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026Quanto alla dedotta violazione delle altre norme indicate nell’intestazionedel motivo in esame, la ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione.Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c.,in relazione alla erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello diRoma, degli artt. 201 e/o 204 e ss. c.p.c.».Si contesta che non è stato dato ingresso alla richiesta c.t.u. poiché ilgiudice di merito ha ritenuto non provato il danno da occupazione senzatitolo.Si osserva che il motivo è infondato.Infatti, il giudice di merito ha ritenuto di determinare secondo il proprioapprezzamento il danno in via equitativa ancorandolo a presuppostispecificati nella motivazione.Pertanto, se è vero che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenzatecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice e che questiè tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissioneproveniente da una delle parti, nella specie, non dovendosi risolvereproblemi di natura tecnica, ma soltanto svolgere una valutazioneequitativa, di cui è stato dato conto, il giudice del merito non è incorsonella lamentata violazione.Con il quinto motivo la ricorrente si duole della «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c., inrelazione alla erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello diRoma, degli artt. 91 e 92 c.p.c.».La ricorrente deduce l’erroneità della regolamentazione delle speseprocessuali di entrambi i gradi di giudizio, rilevando in particolare, che, afronte del pacifico accoglimento, seppur in misura ridotta, sia dellaNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026domanda in primo grado che dell'appello, la Corte territoriale hacondannato essa attrice appellante, vittoriosa, al pagamento in favoredella parte soccombente, odierna controricorrente, delle spese di lite deldoppio grado di giudizio e ciò in palese contrasto con i principi espressidalla giurisprudenza di questa Corte.Il motivo è fondato.La corte territoriale ha così motivato in punto spese: “Le spese di lite deldoppio grado vanno parzialmente compensate tra le parti, in ragione dellimitato accoglimento della domanda in primo grado e dell'accoglimentodell'appello solo sulla rivalutazione monetaria, nella misura di 1/3 infavore dell'[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata” e di 2/3 in favore di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi indispositivo”. In seguito nel dispositivo si legge:“ compensa tra le parti lespese di lite del doppio grado di giudizio nella misura predetta econseguentemente condanna al pagamento dell'[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]” delle somme giàdecurtate per il 1° grado di euro 1900 oltre accessori e per il 2° di euro1600 oltre accessori come per legge in favore di [OSCURATO:PERSONA].”Orbene dalla lettura combinata della motivazione e del dispositivo delladecisione, si evince che, all’esito della parziale compensazione, le speseresidue sono state poste a carico dell’azienda, in parte comunquevincitrice in sede di appello, in violazione del principio della soccombenza.La sentenza deve dunque essere cassata sul punto con rinvio alla Corted’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sullespese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa CorteNumero registro generale 4180/2024Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 22693/2026Data pubblicazione 05/07/2026rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto motivo e cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversacomposizione.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]