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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43917/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono in parte aspecifici rispetto alle effettive censure versate nell'appello e in parte ripropongono, con precluse incursioni nel merito, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulle ragioni del possesso delle chiavi da parte della compagna del ricorrente del locale in cui era stata allestita la illecita coltivazione e rispetto alle quali il ricorrente aveva dato l'assenso alla compagna alla consegna agli agenti di p.s.; pag. 4 sulla prova della destinazione illecita della coltivazione e della cannabis essiccata, indipendentemente dal rinvenimento di attrezzatura per lo spaccio; pag. 4 sul trattamento sanzionatorio, attesa anche la genericità del motivo di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono in parte aspecifici rispetto alle effettive censure versate nell'appello e in parte ripropongono, con precluse incursioni nel merito, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulle ragioni del possesso delle chiavi da parte della compagna del ricorrente del locale in cui era stata allestita la illecita coltivazione e rispetto alle quali il ricorrente aveva dato l'assenso alla compagna alla consegna agli agenti di p.s.; pag. 4 sulla prova della destinazione illecita della coltivazione e della cannabis essiccata, indipendentemente dal rinvenimento di attrezzatura per lo spaccio; pag. 4 sul trattamento sanzionatorio, attesa anche la genericità del motivo di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 43917/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris