CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le ex lege- ricorrente -controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoAntonietta Rizzi, con domiciliazione digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccatadi Taranto, n. 101/2023, pubblicata il 14/03/2023, notificata in data20/03/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di TarantoLeonardo D’Attoma, chiedendone la condanna al risarcimento deidanni cagionati da infiltrazioni di acqua provenienti dall’immobilesovrastante, di proprietà del convenuto e ad eseguire i necessarilavori di riparazione.Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si costituiva il convenuto, contestando la domanda attorea echiedendone il rigetto.Acquisita la relazione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], all’esito di unprocedimento di A.T.P., con sentenza n. 336/2021, pubblicata il16/02/2021, il Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea,con compensazione delle spese di lite.Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], inparticolare lamentando che il giudice di primo grado avesse mal valutatole risultanze degli atti di causa e, soprattutto, gli esiti dell’A.T.P.Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, con sentenza n.101/2023, pubblicata il 14/03/2023, la Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, rigettava l’appello, condannandol’appellante al pagamento delle spese del grado.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA]Attoma resiste con controricorso.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.La Corte si è riservata di depositare la motivazione dell’ordinanzaentro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione incamera in consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è articolato in tre motivi.1. Il primo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art.2051 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. “Il ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamenteapplicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità intema di responsabilità da cose in custodia.Il ricorrente assume, in particolare, che il tribunale abbiaconsiderato, quale res in custodia al convenuto, soltanto l’impiantoidrico della sua unità abitativa, mentre, invece, per cosa custoditaavrebbe dovuto intendere l’intero appartamento, compresa laveranda in uso esclusivo; non adeguandosi a questo principio, ilPag. 2 di 9Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudice di prime cure avrebbe circoscritto al solo impianto idrico laresponsabilità del custode, escludendola arbitrariamente rispetto atutte le altre parti dell’immobile.Inoltre, secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe gravatoillegittimamente l’attore dell’onere probatorio di dimostrare che ildanno era dipeso da una specifica causa, disattendendo i principi intema di inversione dell’onere della prova e di irrilevanzadell’individuazione della causa specifica del danno.Nell’incertezza sull’esatta eziologia delle infiltrazioni - prosegue ilricorrente - il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, accogliere ladomanda risarcitoria proprio in base al principio di diritto cheaddossa al custode (e non al danneggiato) il rischio del fatto incertoo ignoto.Infine, conclude il ricorrente, laddove le infiltrazioni fossero derivatedalla veranda scoperta in uso esclusivo al convenuto, la suaresponsabilità da custodia di quest’ultimo non sarebbe venuta meno,potendosi “aggiungere” a quella concorrente del Condominio.Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.In primo luogo, il motivo non si confronta con la ratio decidendiadottata dalla Corte d’appello che - condividendo, sul punto, la tesidell’appellato - ha ritenuto che non potesse trovare ingresso nelgiudizio la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioniderivanti, non dalle tubature gocciolanti, ma dal terrazzino ad usoesclusivo del D’Attoma, trattandosi di “domanda nuova quanto allacausa petendi”. Una volta prospettato univocamente, quale originedel fenomeno dannoso, un particolare elemento della cosa custodita,l’adduzione in fatto di una diversa articolazione di questa quale causadel danno può, a seconda di come in concreto è stata prospettata ladomanda fin dalla sua prospettazione, effettivamente integrare unanovità per diversità della causa petendi: e su tale ricostruzione delgiudice del merito e sulla conseguente corretta conclusione in dirittoil ricorrente non offre in ricorso elementi idonei ad attingerla.Pag. 3 di 9Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026Il motivo è, ulteriormente, inammissibile nella parte in cui -Data pubblicazione 20/05/2026censurandosi, nella sostanza, la mancata considerazione da parte deigiudici di merito del fatto che i fenomeni infiltrativi potesseroricondursi alla veranda in uso esclusivo dell’odierno controricorrente- intende ottenere una rivisitazione delle istanze istruttorie, nonconsentita in questa sede di legittimità.La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge,si risolve, in realtà, nella richiesta di una rivalutazione del materialeprobatorio e dell’accertamento del nesso causale, operazioniriservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità.Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il vizio diviolazione o falsa applicazione di legge ricorre quando il giudice dimerito abbia errato nell’individuazione o nell’interpretazione dellanorma astrattamente applicabile, mentre resta preclusa alla Corte dicassazione la rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie,trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017, Rv. 643690-01; Sez. U,Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492-03).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, in fatto, che nonrisultava provata, con il necessario grado di certezza processuale, laderivazione causale delle infiltrazioni dall’unità immobiliare delconvenuto, evidenziando l’incongruenza e la non univocità dellerisultanze istruttorie, ivi compresa la consulenza tecnica espletata insede di ATP.La Corte, pertanto, ha di fatto escluso, con motivazione congrua eimmune da vizi logici, la sussistenza della prova del nesso eziologicotra la cosa in custodia e l’evento dannoso, all’esito di unaccertamento che costituisce apprezzamento di fatto incensurabilein questa sede.Va, quindi, ribadito che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,l’inversione dell’onere della prova opera solo a fronte dellasussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che deve esserePag. 4 di 9Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026dimostrata dal danneggiato. Solo una volta provato taleData pubblicazione 20/05/2026collegamento eziologico opera il meccanismo di inversione dell’oneredella prova in ordine al caso fortuito, il quale assume funzioneliberatoria per il custode (Sez. 3, Ordinanza n. 21317 del25/07/2025, Rv. 675897-01; Sez. 3, Sentenza n. 11152 del27/04/2023, Rv. 667668 - 01).Nel caso in esame, tale presupposto logico-fattuale è stato ritenutoinsussistente dai giudici di merito, con conseguente inoperativitàdella disciplina invocata.2. Il secondo motivo è rubricato “nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”.Il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe omesso di considerareun fatto non contestato, rappresentato dalla provenienza delleinfiltrazioni dall’immobile del convenuto.Sostiene, in particolare, il ricorrente che il D’Attoma, nel costituirsiin giudizio, avrebbe ammesso la derivazione del danno dall’unitàimmobiliare sovrastante, limitandosi a contestare la specifica causatecnica individuata dal CTU, con conseguente formazione di un fattopacifico ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che il giudice avrebbeillegittimamente disatteso.Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.In primo luogo, si osserva che è insegnamento della S.C. che ilprincipio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento dimerito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia dellaviolazione delle predette regole da parte del giudice del merito nonconfigura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censuratoe, dunque, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021, Rv. 662803-01).Pag. 5 di 9Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026E, nel caso di specie, trattandosi di c.d. “doppia conforme”, èData pubblicazione 20/05/2026preclusa la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art.360, comma n. 1, n. 5, c.p.c.In secondo luogo, si osserva che il principio di non contestazione, se,da un lato, solleva la parte dall’onere di provare il fatto nonspecificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude,dall’altro, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emergala smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possapervenire ad un diverso accertamento; l’art. 115, comma 1, c.p.c.,non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto nonspecificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatioab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato; lacircostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovràessere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento,potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potràanche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove insenso contrario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 7/06/2023,Rv. 667816-01).Ed ancora si è affermato che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c.,a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanzedi fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte,Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019, Rv. 652900-01;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130-01; piùdi recente, Sez. L, Ordinanza n. 7997 del 26/03/2025, nonmassimata) poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione delcontenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delleparti, ne deriva che l’accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile incassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione oPag. 6 di 9Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Sez. L, Ordinanza n.Data pubblicazione 20/05/20264379 del 26/02/2026, in corso di massimazione).Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare la sentenzadi primo grado, ha interpretato - con valutazione insindacabile,poiché scevra da evidenti vizi logici - la domanda risarcitoria nelsenso che essa aveva ad oggetto i danni i quali, secondo laprospettazione di parte, sarebbero derivati dall’immobilesovrastante, così escludendo che potessero assumere rilevanzadiversi fattori causali, rimasti oltretutto indimostrati.La censura si risolve, pertanto, anche sotto tale profilo, inun’inammissibile sollecitazione a una diversa valutazione dellerisultanze istruttorie.3. Il terzo motivo è rubricato “nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”.Il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativoalla violazione dell’art. 2051 c.c., assumendo che la Corte territorialeavrebbe del tutto mancato di esaminare le questioni giuridicheprospettate in ordine alla corretta applicazione della norma e aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata nonconterrebbe alcun riferimento espresso al motivo di gravame relativoall’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c., né ai principigiurisprudenziali invocati, con conseguente violazione dell’art. 112c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio diomessa pronuncia sussiste soltanto quando manchi completamenteuna decisione su una domanda o su un motivo di gravameautonomamente identificabile, mentre non ricorre allorché laquestione sia stata implicitamente decisa attraverso una statuizioneincompatibile con la sua accoglibilità (Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del26/09/2024, Rv. 672295-02).Pag. 7 di 9Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026È, infatti, principio costante quello secondo cui non ricorre il vizio diData pubblicazione 20/05/2026omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti, ancheimplicitamente, il rigetto della domanda o del motivo diimpugnazione, dovendo la sentenza essere interpretata nel suocomplesso e non limitatamente a singoli passaggi testuali (Sez. 2,Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare integralmentela decisione di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria perdifetto di prova del nesso causale tra la specifica e ben determinatacosa in custodia in origine dedotta e l’evento dannoso.Tale statuizione è logicamente incompatibile con l’accoglimento delmotivo di appello fondato sulla violazione dell’art. 2051 c.c., attesoche l’accertata insussistenza del presupposto fattuale dellaresponsabilità esclude in radice l’applicabilità della disciplinanormativa invocata.Ne consegue che il motivo di appello deve ritenersi implicitamenteesaminato e disatteso, non essendo il giudice tenuto a confutareanaliticamente tutte le argomentazioni difensive svolte dalle parti,essendo sufficiente che dalla motivazione sia desumibile, ancheindirettamente, la ratio decidendi adottata.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del30/05/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che siliquidano in favore del controricorrente in € 1.900,00 per compensi,Pag. 8 di 9Numero registro generale 11274/2023Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 15237/2026in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetarioData pubblicazione 20/05/2026per spese generali.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a normadel comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione civile.Il PresidentePag. 9 di 9