CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 06939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/06/1979; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 24/05/2021 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione invocato in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2, pronunciate dalla stessa Corte nelle date del 26/09/2017 e del 29/01/2018, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato ai condannati in venti anni e otto mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in diciannove anni e quattro mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive, in riferimento agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 dlisp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in executivis, la cui quantificazione non si fondava su una corretta enucleazione delle frazioni di pena applicate ai ricorrenti in sede di rideterminazione, alla luce della continuazione esterna riconosciuta tra la decisioni irrevocabili presupposte. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione napoletano non aveva esplicitato il percorso dosimetrico seguito nel quantificare l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai fatti di reato giudicati dalla decisione irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 29/01/2018. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini di seguito indicati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte di appello di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in executivis, la cui quantificazione non si fondava su una corretta enucleazione delle frazioni di pena applicate ai ricorrenti in sede di rideterminazione, alla luce della continuazione esterna riconosciuta tra la decisioni irrevocabili presupposte. Osserva il Collegio che, nel procedere alla rideterminazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il (giudice dell'esecuzione napoletano riconosceva la continuazione esterna tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/09/2017 - ritenuti più gravi, per i quali si indicava complessivamente la pena base di quindici anni e otto mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e la pena base di quattordici anni e quattro mesi per [OSCURATO:PERSONA] - e quello giudicato dalla sentenza emessa dalla stessa Corte il 29/01/2018, per il quale si disponeva l'aumento di cinque anni. Tuttavia, nel procedere alla quantificazione della pena base nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si considerava che la rideterminazione in executivis postulava l'enucleazione dei titoli di reato giudicati con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/09/2017, unificati a titolo di continuazione interna, e, dopo il compimento di tale operazione dosimetrica, l'individuazione dell'ipotesi delittuosa più grave, non potendosi affermare, sic et simpliciter, l'esistenza della continuazione tra condotte illecite di procedimenti diversi, valutate indistintamente. In altri termini, la Corte di appello di Napoli procedeva alla rideterminazione delle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., senza enucleare le frazioni sanzionatone relative alla continuazione interna della decisione irrevocabile di cui al punto 1 del provvedimento impugnato, formulando un giudizio dosimetrico che non appare rispettoso della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu„ Rv. 261088-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 31460 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso.3. Deve, invece, ritenersi infondato il sec:ondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., conseguenti al ratto che il Giudice dell'esecuzione napoletano non aveva esplicitato il percorso dosimetrico seguito nel quantificare l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai fatti di reato giudicati dalla decisione irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 29/01/2018. Osserva il Collegio che, sebbene l'art. 671 cod. proc. pen. non richiami espressamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice dell'esecuzione ha pur sempre il dovere, nei limiti prefissati dallo stesso articolo 671, di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena. L'esposizione sintetica di questo percorso si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del ragionamento del giudice dell'esecuzione, ma anche i criteri dosimetrici concretamente adottati, allo scopo di consentire una valutazione unitaria e complessiva dei dati esaminati in sede esecutiva. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115-01). A questi parametri ermeneutici il Giudice dell'esecuzione napoletano, sia pure in modo sintetico, si conformava correttamente, affermando, a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, che l'aumento di cinque anni, a titolo di continuazione esterna per il reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli il 29/01/2018, si giustificava «alla luce della oggettiva gravità dei fatti commessi e soprattutto del contesto di intimidazione mafiosa che imperversava nel territorio di Casoria e dei comuni limitrofi [...]».Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, affinché provveda a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso 1'11