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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22581/2026

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a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99, 110, 61 n. 5, 624-bis, 625 comma primo nn. 2 e 5 cod. pen. (capo 5); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, ed inoltre , è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha dedicato un apposito paragrafo al tema che affronta senza cadute di logicità (cfr. pag. 8 della sentenza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 9 della sentenza); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99, 110, 61 n. 5, 624-bis, 625 comma primo nn. 2 e 5 cod. pen. (capo 5); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, ed inoltre , è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha dedicato un apposito paragrafo al tema che affronta senza cadute di logicità (cfr. pag. 8 della sentenza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 9 della sentenza); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22581/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris