CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 20.9.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle dirninheriO ci; cui agli artt. 114, 62, n. 4); 62, n. 6); 62 bis, c.p., e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa rei; —,zione di quelle già dedotte in - appello e puntualmente disattese corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà i-ìon s, confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ne soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica Fun-L:lane di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ci'; - ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità„ ser,Jue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evideiite inammissibilità dei motivi di impugnazione; non consente di _lest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle e ioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2uUu P.Q dichiara inammissibile il ricorso e conec:_, il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommc, Ci curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma