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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1975

Cassazione n. 42996/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1975 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si sagle confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha specificamente escluso la detenzione per uso meramente personale in ragione della quantità e della qualità della sostanza stupefacente in sequestro; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina invocata, irrelate rispetto alla motivazione impugnata; Considerato, peraltro, che il reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope non è di per sé incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendo aversi riguardo invece alle caratteristiche specifiche della condotta posta in essere dimostrative della assenza di ripetuti comportamenti protratti nel tempo (Sez. 4, n. 1766 del 16/10/2018 (dep. 2019), Piantoni, Rv. 275071 - 01); Ritenuto, tuttavia, che nella specie, per quanto accertato dai giudizi di merito (la coltivazione di nove piante di marijuana, la detenzione di barattoli e di foglie di marijuana), è stata realizzata a mezzo di condotte realizzate in tempi diversi e abituali; Rilevato che le argomentazioni svolte dal difensore nella memoria depositata in prossimità dell'udienza non sono idonee a superare tale condizione ostativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1975 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si sagle confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha specificamente escluso la detenzione per uso meramente personale in ragione della quantità e della qualità della sostanza stupefacente in sequestro; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina invocata, irrelate rispetto alla motivazione impugnata; Considerato, peraltro, che il reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope non è di per sé incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendo aversi riguardo invece alle caratteristiche specifiche della condotta posta in essere dimostrative della assenza di ripetuti comportamenti protratti nel tempo (Sez. 4, n. 1766 del 16/10/2018 (dep. 2019), Piantoni, Rv. 275071 - 01); Ritenuto, tuttavia, che nella specie, per quanto accertato dai giudizi di merito (la coltivazione di nove piante di marijuana, la detenzione di barattoli e di foglie di marijuana), è stata realizzata a mezzo di condotte realizzate in tempi diversi e abituali; Rilevato che le argomentazioni svolte dal difensore nella memoria depositata in prossimità dell'udienza non sono idonee a superare tale condizione ostativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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