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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08071/2026

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ata -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2531/2025, pubblicata il 26marzo 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22983/2025Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 8071/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, 31 marzo 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2531/2025, pubblicata il 26marzo 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22983/2025Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 8071/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, 31 marzo 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 08071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris