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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08753/2026

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato formatosi sulla condanna pronunciatanei suoi confronti per più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice dal Tribunale di Forlì in data 19 maggio 202 0 , divenuta irrevocabile il16 ottobre 202 0 .

La Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente, raggiunto all’estero da un invito predisposto ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen., fosse stato esaustivamente informato “che l’autorità giudiziaria stava procedendo nei suoi confronti e aveva proceduto a dargliene notizia ufficiale, con indicazione degli estremi per l’identificazione del procedimento, che gli permettevano di ottenere tutte le delucidazioni di cui avesse avuto necessità”.

2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza di norme processuali a norma dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. a causa della violazione delle regole fondanti la celebrazione del processo in assenza.

La difesa rappresentainfatti che il ricorrente, assistito costantemente da un difensore di ufficio, avrebbe ricevuto all’estero, ove si era trasferito prima di essere processato, un avviso per lettera raccomandata con invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 169 comma 1 cod. proc. pen., impreciso nell’indicazione della data del commesso reato (anno “206” in luogo di “2016” ) e con un riferimento, come luogo di potenziale deposito della dichiarazione od elezione di domicilio,all a cancelleria dell’ufficio del Pretore, non più esistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, come disegnato dalla legge n. 67 del 2014, perché il giudicato di cui si richiedela rescissione è intervenuto prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022. 2.1.L’art. 629-bis cod. proc. pen., nella formulazione all’epoca vigente ed antecedente alla cd. [OSCURATO:PERSONA], stabiliva che: “[..]Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo[..]”.

La rigidità dell’onus probandiè stata temperata dalla corrente interpretazione giurisprudenziale di legittimità, che ha chiarito che, nell’ambito del procedimento volto alla rescissione del giudicato, incombe sull'i nteressa to , che assuma di non aver avuto padronanza della celebrazione del processo a suo carico ed invochi l’accesso al rimedio straordinario d’impugnazione, un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo(Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv. 287645; Sez.2, n. 39771 del 25/11/2025, Perasso, n.m.; Sez.6, n. 38551 del 28/10/2025, Bruno, n.m.; in tema di restituzione nel termine, Sez. 4, n. 1427 del 27/11/2025, Djordjevic, n.m.).

Alla lucedella disciplina richiamata (poi rivista dal d. lgs. n. 150 del 2022, qui non in rilievo), e del testo dell’art. 420-bis cod. proc. pen. pertinente al caso di specie, è p ossibile celebrare un processo a carico di un imputato assente soltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.).

Per procedimento deve intendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza della citazione a giudizio, ovvero del rimprovero a lui mosso, del luogo e del giorno in cui si celebrerà l’udienza(SS.UU. n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).

In questadirettrice (come perspicuamente ricordato da Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv.280137, in motivazione) si era posta, da tempo, anche la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, che ha nel complesso stabilito che il punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare la paralisi della pretesa punitiva statuale (che è alla base della previsione delle procedure in absentia) e quella di tutelare il diritto di partecipazione al giudizio è costituito dalla volontarietà della rinunzia a comparire al processo per esercitare personalmente i diritti di difesa (v. ex multis Corte EDU Seliwiak c.

Polonia 21/7/2009; Id.

Kwiatkowska c.

Italia 30/11/2000).

Èperò necessario che tale volontà, qualora non espressa, risulti in maniera inequivoca (v.

Corte EDU Colozza c.

Italia, cit.; Id.

Battisti c.

Francia, 12/12/2006; Id.

Jones c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ed in tal senso il primo presupposto della compatibilità convenzionale di procedure celebrate sulla base della rinuncia implicita dell'imputato a comparire è, per la Corte, che questi sia stato debitamente informato della data del processo e sia messo nelle condizioni di prevedere le conseguenze della sua decisione di non parteciparvi (Corte EDU Boheim c.

Italia 22/5/ 2007; Id.

Battisti c.

Francia, cit.; Id.

Zaratin c.

Italia 23/11/2006; Id.

Jones c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Id.

Craxi c.

Italia 5/12/2002).

L’art. 420-bis del codice di rito, nella previsione che ne occupa, menziona alcuni indici di conoscenza del processo (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non rappresentano presun zioni di conoscenza, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire il dato diconoscenza e che vannointesi come parametri di riferimento per orientare il giudice nell’accertamento della conoscenza del processo o della volontaria sottrazione dell’interessato alla sequela delle fasi del medesimo.

L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.,in altri termini, nell’ottica di agevolare il compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; «[…] l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).

In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e all’interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue recisamente tra la notifica "possibile" — ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) — e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l’atto ad effettiva conoscenza del destinatario, limitandosi a una fictio(così Sez.

U, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 13.4).

2.2. Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iusneppure con il supporto di tali indicatori, il menzionato art. 420-bis, comma 2, consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si è volontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».

Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

In base a tale criterio, la mancanza di diligenza informativa può essere una circostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sé determinante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una "sottrazione volontaria": «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di eludere la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iusper procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (così espressamente in motivazione Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]). 3.Orbene, la consultazione degli atti del fascicolo processuale del dibattimento consente di ripercorrere le fasi salienti del procedimento penale, per quanto di interesse in questa sede, nei termini che seguono.

In data 20 giugno 2018, la Guardia di finanza di Faenza, delegata dal Pubblico ministero di Forlì per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. all’allora indagato [OSCURATO:PERSONA], ha redatto verbale di vane ricerche e documentato il suo trasferimento, in base alle informazioni assunte, in Romania, a Ghioroc, all’indirizzo di “Ghioroc 390”.

Non è dato conoscere le modalità di notificazione dell’avviso citato, ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen..

È invece possibile apprendere che il giudice dell’udienza preliminare, ai fini della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e della compiegata richiesta di rinvio a giudizio a mente dell’art. 419 cod. proc. pen., ha inviato all’allora imputato, all’indirizzo in questione, l’avviso, a mezzo raccomandata, di cui all’art. 169 comma 1 cod. proc. pen. (nella formulazione all’epoca vigente), contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria procedente e del numero del procedimento, del titolodel reato e della data e del luogo di commissione, in uno con l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, con l’avvertenza che, in caso di omissione o di dichiarazione-elezione insufficiente o inidonea, le notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, o in difetto, di ufficio; come luogo e data di consumazione del reato l’atto riporta la dizione “in Forlì il 7.7.206 (data sentenza di fallimento)”; nel retro dell’invito è riportato un testo dell’art. 162 cod. proc. pen. certamente non più attuale alla data dell’invitomedesimo, quella del 11 dicembre 2018.

La lettera raccomandata risulta regolarmente ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] (circostanza comunque non contestata), che non ha dichiarato od eletto domicilio nel territorio dello Stato nel termine di legge, né ha nominato un difensore di fiducia.

Èpoi disponibile l’esemplare del decreto che dispone il giudizio, datato 29 maggio 2019, nel quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato nella condizione di “libero assente” ecome patrocinato dal difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo assisterà in tale veste per il prosieguo del processo di primo grado, concluso con il verdetto di condanna irrevocabile di cui è stata chiesta la rescissione.

Al lume di tali elementi conoscitivi, non si colgono, al di là della trascuratezza nell’assolvere ad un onere di informazione, condotte “positivamente” tenute dal ricorrente che siano sintomatiche di una colpevole, volontariasottrazione al processo penale.

L’invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato è stato confezionato secondo le forme previste dall’art. 169 cod. proc. pen.,allineate a quelle di un’informazione di garanzia e neppure compiutamente rispettate perché , in effetti , come allegato dall’istante, la descrizione della data del reato reca un errore materiale, tale da inficiarne potenzialmente l’intellegibilità (“206” in luogo di “2016”)e il modulo prestampato, utilizzato nella circostanza, non è stato aggiornato coerentemente con i mutamenti normativi.

E al più, anche a voler superare tali criticità e a ritenere che l’avviso contenesse gli elementi sufficienti ad illustrare le linee d’accusa, l’informativa si arresterebbe all’acquisizione della conoscenza del “procedimento”, non del “processo”.

Il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica “possibile” di un atto contenente l’enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti in forma chiara e precisa,accompagnata dall’indicazione di una data di udienza, tipicheemanazioni di una vocatio in iudicium , tale non potendo ritenersi quella effettuata presso il difensore di ufficio, a norma dell’art. 169 comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ragionevolmente perfezionata allo scadere dei trenta giorni previsti per la dichiarazione o l’elezione di domicilio, non formalizzata dall’interessato (arg., tra le tante, da Sez.1, n. 47373 del 12/11/2024, Muhametaj, Rv.287291).I Il ricorrente è sempre stato difeso da un legale di ufficioe non consta l’instaurazione di un diretto rapporto professionale con quest’ultimo, che ha solo doverosamente espletato, nell’udienza preliminare e in sede dibattimentale, le facoltà difensive a lui spettanti per legge.

4. L a Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la conoscenza del processo, da parte dell’imputato, sulla scorta del buon fine della notificazione dell’avviso di cui all’art. 169 cod. proc. pen., contenente gli estremi del procedimento, l’indicazione del titolo, della data (pur errata) e del luogo di commissione del reato e l’invito ad eleggere domicilio in Italia.

Così opinando, non ha fatto buon governo delle norme e dei principi di diritto sopra richiamati.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, per nuovo esame.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame a lla Corte d i appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato formatosi sulla condanna pronunciatanei suoi confronti per più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice dal Tribunale di Forlì in data 19 maggio 202 0 , divenuta irrevocabile il16 ottobre 202 0 . La Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente, raggiunto all’estero da un invito predisposto ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen., fosse stato esaustivamente informato “che l’autorità giudiziaria stava procedendo nei suoi confronti e aveva proceduto a dargliene notizia ufficiale, con indicazione degli estremi per l’identificazione del procedimento, che gli permettevano di ottenere tutte le delucidazioni di cui avesse avuto necessità”. 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza di norme processuali a norma dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. a causa della violazione delle regole fondanti la celebrazione del processo in assenza. La difesa rappresentainfatti che il ricorrente, assistito costantemente da un difensore di ufficio, avrebbe ricevuto all’estero, ove si era trasferito prima di essere processato, un avviso per lettera raccomandata con invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 169 comma 1 cod. proc. pen., impreciso nell’indicazione della data del commesso reato (anno “206” in luogo di “2016” ) e con un riferimento, come luogo di potenziale deposito della dichiarazione od elezione di domicilio,all a cancelleria dell’ufficio del Pretore, non più esistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, come disegnato dalla legge n. 67 del 2014, perché il giudicato di cui si richiedela rescissione è intervenuto prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022. 2.1.L’art. 629-bis cod. proc. pen., nella formulazione all’epoca vigente ed antecedente alla cd. [OSCURATO:PERSONA], stabiliva che: “[..]Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo[..]”. La rigidità dell’onus probandiè stata temperata dalla corrente interpretazione giurisprudenziale di legittimità, che ha chiarito che, nell’ambito del procedimento volto alla rescissione del giudicato, incombe sull'i nteressa to , che assuma di non aver avuto padronanza della celebrazione del processo a suo carico ed invochi l’accesso al rimedio straordinario d’impugnazione, un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo(Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv. 287645; Sez.2, n. 39771 del 25/11/2025, Perasso, n.m.; Sez.6, n. 38551 del 28/10/2025, Bruno, n.m.; in tema di restituzione nel termine, Sez. 4, n. 1427 del 27/11/2025, Djordjevic, n.m.). Alla lucedella disciplina richiamata (poi rivista dal d. lgs. n. 150 del 2022, qui non in rilievo), e del testo dell’art. 420-bis cod. proc. pen. pertinente al caso di specie, è p ossibile celebrare un processo a carico di un imputato assente soltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Per procedimento deve intendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza della citazione a giudizio, ovvero del rimprovero a lui mosso, del luogo e del giorno in cui si celebrerà l’udienza(SS.UU. n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In questadirettrice (come perspicuamente ricordato da Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv.280137, in motivazione) si era posta, da tempo, anche la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, che ha nel complesso stabilito che il punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare la paralisi della pretesa punitiva statuale (che è alla base della previsione delle procedure in absentia) e quella di tutelare il diritto di partecipazione al giudizio è costituito dalla volontarietà della rinunzia a comparire al processo per esercitare personalmente i diritti di difesa (v. ex multis Corte EDU Seliwiak c. Polonia 21/7/2009; Id. Kwiatkowska c. Italia 30/11/2000). Èperò necessario che tale volontà, qualora non espressa, risulti in maniera inequivoca (v. Corte EDU Colozza c. Italia, cit.; Id. Battisti c. Francia, 12/12/2006; Id. Jones c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ed in tal senso il primo presupposto della compatibilità convenzionale di procedure celebrate sulla base della rinuncia implicita dell'imputato a comparire è, per la Corte, che questi sia stato debitamente informato della data del processo e sia messo nelle condizioni di prevedere le conseguenze della sua decisione di non parteciparvi (Corte EDU Boheim c. Italia 22/5/ 2007; Id. Battisti c. Francia, cit.; Id. Zaratin c. Italia 23/11/2006; Id. Jones c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Id. Craxi c. Italia 5/12/2002). L’art. 420-bis del codice di rito, nella previsione che ne occupa, menziona alcuni indici di conoscenza del processo (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non rappresentano presun zioni di conoscenza, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire il dato diconoscenza e che vannointesi come parametri di riferimento per orientare il giudice nell’accertamento della conoscenza del processo o della volontaria sottrazione dell’interessato alla sequela delle fasi del medesimo. L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.,in altri termini, nell’ottica di agevolare il compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; «[…] l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e all’interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue recisamente tra la notifica "possibile" — ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) — e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l’atto ad effettiva conoscenza del destinatario, limitandosi a una fictio(così Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 13.4). 2.2. Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iusneppure con il supporto di tali indicatori, il menzionato art. 420-bis, comma 2, consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si è volontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. In base a tale criterio, la mancanza di diligenza informativa può essere una circostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sé determinante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una "sottrazione volontaria": «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di eludere la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iusper procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (così espressamente in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]). 3.Orbene, la consultazione degli atti del fascicolo processuale del dibattimento consente di ripercorrere le fasi salienti del procedimento penale, per quanto di interesse in questa sede, nei termini che seguono. In data 20 giugno 2018, la Guardia di finanza di Faenza, delegata dal Pubblico ministero di Forlì per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. all’allora indagato [OSCURATO:PERSONA], ha redatto verbale di vane ricerche e documentato il suo trasferimento, in base alle informazioni assunte, in Romania, a Ghioroc, all’indirizzo di “Ghioroc 390”. Non è dato conoscere le modalità di notificazione dell’avviso citato, ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen.. È invece possibile apprendere che il giudice dell’udienza preliminare, ai fini della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e della compiegata richiesta di rinvio a giudizio a mente dell’art. 419 cod. proc. pen., ha inviato all’allora imputato, all’indirizzo in questione, l’avviso, a mezzo raccomandata, di cui all’art. 169 comma 1 cod. proc. pen. (nella formulazione all’epoca vigente), contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria procedente e del numero del procedimento, del titolodel reato e della data e del luogo di commissione, in uno con l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, con l’avvertenza che, in caso di omissione o di dichiarazione-elezione insufficiente o inidonea, le notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, o in difetto, di ufficio; come luogo e data di consumazione del reato l’atto riporta la dizione “in Forlì il 7.7.206 (data sentenza di fallimento)”; nel retro dell’invito è riportato un testo dell’art. 162 cod. proc. pen. certamente non più attuale alla data dell’invitomedesimo, quella del 11 dicembre 2018. La lettera raccomandata risulta regolarmente ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] (circostanza comunque non contestata), che non ha dichiarato od eletto domicilio nel territorio dello Stato nel termine di legge, né ha nominato un difensore di fiducia. Èpoi disponibile l’esemplare del decreto che dispone il giudizio, datato 29 maggio 2019, nel quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato nella condizione di “libero assente” ecome patrocinato dal difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo assisterà in tale veste per il prosieguo del processo di primo grado, concluso con il verdetto di condanna irrevocabile di cui è stata chiesta la rescissione. Al lume di tali elementi conoscitivi, non si colgono, al di là della trascuratezza nell’assolvere ad un onere di informazione, condotte “positivamente” tenute dal ricorrente che siano sintomatiche di una colpevole, volontariasottrazione al processo penale. L’invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato è stato confezionato secondo le forme previste dall’art. 169 cod. proc. pen.,allineate a quelle di un’informazione di garanzia e neppure compiutamente rispettate perché , in effetti , come allegato dall’istante, la descrizione della data del reato reca un errore materiale, tale da inficiarne potenzialmente l’intellegibilità (“206” in luogo di “2016”)e il modulo prestampato, utilizzato nella circostanza, non è stato aggiornato coerentemente con i mutamenti normativi. E al più, anche a voler superare tali criticità e a ritenere che l’avviso contenesse gli elementi sufficienti ad illustrare le linee d’accusa, l’informativa si arresterebbe all’acquisizione della conoscenza del “procedimento”, non del “processo”. Il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica “possibile” di un atto contenente l’enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti in forma chiara e precisa,accompagnata dall’indicazione di una data di udienza, tipicheemanazioni di una vocatio in iudicium , tale non potendo ritenersi quella effettuata presso il difensore di ufficio, a norma dell’art. 169 comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ragionevolmente perfezionata allo scadere dei trenta giorni previsti per la dichiarazione o l’elezione di domicilio, non formalizzata dall’interessato (arg., tra le tante, da Sez.1, n. 47373 del 12/11/2024, Muhametaj, Rv.287291).I Il ricorrente è sempre stato difeso da un legale di ufficioe non consta l’instaurazione di un diretto rapporto professionale con quest’ultimo, che ha solo doverosamente espletato, nell’udienza preliminare e in sede dibattimentale, le facoltà difensive a lui spettanti per legge. 4. L a Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la conoscenza del processo, da parte dell’imputato, sulla scorta del buon fine della notificazione dell’avviso di cui all’art. 169 cod. proc. pen., contenente gli estremi del procedimento, l’indicazione del titolo, della data (pur errata) e del luogo di commissione del reato e l’invito ad eleggere domicilio in Italia. Così opinando, non ha fatto buon governo delle norme e dei principi di diritto sopra richiamati. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, per nuovo esame. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame a lla Corte d i appello di
Sentenza Cassazione n. 08753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris