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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11190/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi di appello presentati alla Corte di merito; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alle doglianze: (i) evidenziando (pgg. 5 e 6) le plurime ragioni di inattendibilità della versione difensiva (primo motivo) dell'acquisto occasionale del capo di bestiame da un pastore errante nonché della giustificazione dell'incauto acquisto, dovendosi configurare, quanto meno il dolo eventuale, date le circostanze del fatto; (ii) sottolineando "la mancanza di credito fiduciario" (pg. 8) per la presenza in capo all'imputato, quali elementi ostativi, di precedenti specifici e non specifici (in quest'ultimo caso, per gravi fatti associativi - in un caso anche finalizzata al narcotraffico) o con uso di armi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 11190 - [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 35g--1 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36141/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi di appello presentati alla Corte di merito; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alle doglianze: (i) evidenziando (pgg. 5 e 6) le plurime ragioni di inattendibilità della versione difensiva (primo motivo) dell'acquisto occasionale del capo di bestiame da un pastore errante nonché della giustificazione dell'incauto acquisto, dovendosi configurare, quanto meno il dolo eventuale, date le circostanze del fatto; (ii) sottolineando "la mancanza di credito fiduciario" (pg. 8) per la presenza in capo all'imputato, quali elementi ostativi, di precedenti specifici e non specifici (in quest'ultimo caso, per gravi fatti associativi - in un caso anche finalizzata al narcotraffico) o con uso di armi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4                          [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto  il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato  che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi di appello presentati alla Corte di merito; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alle doglianze: (i)  evidenziando (pgg. 5 e 6) le plurime ragioni di inattendibilità della versione difensiva (primo motivo) dell'acquisto occasionale del capo di bestiame da un pastore errante nonché della giustificazione dell'incauto acquisto, dovendosi configurare, quanto meno il dolo eventuale, date le circostanze del fatto; (ii)  sottolineando "la mancanza di credito fiduciario" (pg. 8) per la presenza in capo all'imputato, quali elementi ostativi, di precedenti specifici e non specifici (in quest'ultimo caso, per gravi fatti associativi - in un caso anche finalizzata al narcotraffico) o con uso di armi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4                  11190 - [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                  -  Presidente -        Ord. n. sez. 35g--1 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                                    R.G.N. 36141/2025 [OSCURATO:PERSONA]                 -  Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4                          [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto  il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato  che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi di appello presentati alla Corte di merito; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alle doglianze: (i)  evidenziando (pgg. 5 e 6) le plurime ragioni di inattendibilità della versione difensiva (primo motivo) dell'acquisto occasionale del capo di bestiame da un pastore errante nonché della giustificazione dell'incauto acquisto, dovendosi configurare, quanto meno il dolo eventuale, date le circostanze del fatto; (ii)  sottolineando "la mancanza di credito fiduciario" (pg. 8) per la presenza in capo all'imputato, quali elementi ostativi, di precedenti specifici e non specifici (in quest'ultimo caso, per gravi fatti associativi - in un caso anche finalizzata al narcotraffico) o con uso di armi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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