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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20064/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6382‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Sara ARMELLA e Silvana MELIA M BRO , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 78/2; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Tributi ‒ sospensione ex legge n. 197 del 2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 292 7 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 27/07/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 23 giugno 2023; Rilevato che: Con diversi avvisi di rettifica dell’accertamento, riferiti agli anni 2006 e 2007, l'Ufficio delle dogane di Milano I rideterminava gli importi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]. per dazio, IVA e intere ssi relativamente ai valori dichiarati in dogana all'atto di importazione di merci ritenendo doversi aggiungere l'ammontare dei diritti di licenza corrisposti trimestralmente nella misura del 7% alla casa madre [OSCURATO:SOCIETA] AG, in virtù di contratto di licenza di marchio stipulato tra le stesse parti.Con separati atti l’Agenzia delle dogane irrogava le relative sanzioni.

La società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione delle sanzioni con separati ricorsi.

Con sentenza n. 3/7/2013 depositata in data 18 gennaio 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione al procedimento R.G. n. 6226/11 dei procedimenti R.G. n. 6227/11 e R.G. n. 6228/11, relativi agli avvisi di rettifica dell’accertamento nonché di quelli R.G. 6696/11, R.G. 6697/11, R.G.6698/11, relativi agli atti di irrogazione delle sanzioni, in riforma delle sentenze della Commissione provinciale tributaria di Milano n. 23/31/11, n. 26/31/11 e n. 27/31/11, accoglieva gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, annullando gli impugnati avvisi di rettifica dell'accertamento e, in conferma delle sentenze della CTP di Milano n. 21/31/11, n. 22/31/11 e n. 24/31/11, rigettava gli appelli proposti dalla Agenzia delle dogane nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando l'annullamento degli impugnati atti di contestazione delle sanzioni.

Con sentenza n. 25437 del 2018 questa Corte, decidendo sul ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la predetta sentenza della CTR, riteneva sussistenti i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza, sicché accoglieva i relativi motivi di ricorso anche con riferimento alle sanzioni; dichiarava illegittima la pretesa relativa all’IVA e rigettava il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente con riferimento alla questione del superamento dei termini di legge nello svolgimento delle attività di verifica fiscale dei funzionari dell'Ufficio presso la sede della predetta società.

Pertanto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR della Lombardia che con la sentenza in epigrafe indicata, sostenendo che «correttamente l’Ufficio ha ritenuto che il valore delle royalties dovesse essere aggiunto al valore delle merci all’importazione, con i relativi riflessi in termini di imponibile su cui calcolare l’IVA all’importazione», respingeva il ricorso in riassunzione della società contribuente «con conferma di tutti gli Avvisi di rettifica emessi», e di «tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati» (sentenza, pag. 3).

Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a sette motivie con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Replica l’Agenzia delle dogane con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Considerato che: In via preliminare va dato atto che la ricorrente, con istanza dell’11 aprile 2022, ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197.Ha, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge.

L’istanza può essere accolta sicché deve disporsi in conformità.

P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6382‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Sara ARMELLA e Silvana MELIA M BRO , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 78/2; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Tributi ‒ sospensione ex legge n. 197 del 2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 292 7 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 27/07/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 23 giugno 2023; Rilevato che: Con diversi avvisi di rettifica dell’accertamento, riferiti agli anni 2006 e 2007, l'Ufficio delle dogane di Milano I rideterminava gli importi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]. per dazio, IVA e intere ssi relativamente ai valori dichiarati in dogana all'atto di importazione di merci ritenendo doversi aggiungere l'ammontare dei diritti di licenza corrisposti trimestralmente nella misura del 7% alla casa madre [OSCURATO:SOCIETA] AG, in virtù di contratto di licenza di marchio stipulato tra le stesse parti.Con separati atti l’Agenzia delle dogane irrogava le relative sanzioni. La società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione delle sanzioni con separati ricorsi. Con sentenza n. 3/7/2013 depositata in data 18 gennaio 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione al procedimento R.G. n. 6226/11 dei procedimenti R.G. n. 6227/11 e R.G. n. 6228/11, relativi agli avvisi di rettifica dell’accertamento nonché di quelli R.G. 6696/11, R.G. 6697/11, R.G.6698/11, relativi agli atti di irrogazione delle sanzioni, in riforma delle sentenze della Commissione provinciale tributaria di Milano n. 23/31/11, n. 26/31/11 e n. 27/31/11, accoglieva gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, annullando gli impugnati avvisi di rettifica dell'accertamento e, in conferma delle sentenze della CTP di Milano n. 21/31/11, n. 22/31/11 e n. 24/31/11, rigettava gli appelli proposti dalla Agenzia delle dogane nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando l'annullamento degli impugnati atti di contestazione delle sanzioni. Con sentenza n. 25437 del 2018 questa Corte, decidendo sul ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la predetta sentenza della CTR, riteneva sussistenti i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza, sicché accoglieva i relativi motivi di ricorso anche con riferimento alle sanzioni; dichiarava illegittima la pretesa relativa all’IVA e rigettava il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente con riferimento alla questione del superamento dei termini di legge nello svolgimento delle attività di verifica fiscale dei funzionari dell'Ufficio presso la sede della predetta società. Pertanto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR della Lombardia che con la sentenza in epigrafe indicata, sostenendo che «correttamente l’Ufficio ha ritenuto che il valore delle royalties dovesse essere aggiunto al valore delle merci all’importazione, con i relativi riflessi in termini di imponibile su cui calcolare l’IVA all’importazione», respingeva il ricorso in riassunzione della società contribuente «con conferma di tutti gli Avvisi di rettifica emessi», e di «tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati» (sentenza, pag. 3). Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a sette motivie con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. Replica l’Agenzia delle dogane con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: In via preliminare va dato atto che la ricorrente, con istanza dell’11 aprile 2022, ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197.Ha, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge. L’istanza può essere accolta sicché deve disporsi in conformità. P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in da
Sentenza Cassazione n. 20064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris