CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 giugno 2021 la Corte di Appello di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta, presentata dal rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], di revoca della confisca dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], già disposta dal medesimo Giudice con sentenza ormai irrevocabile del 30 aprile 2018, pronunciata a carico della legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria del mezzo, per reati di natura fiscale. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione su unico articolato mezzo d'impugnazione. 2.1. In particolare, e contrariamente ai rilievi dell'ordinanza impugnata, parte ricorrente ha dedotto che era intervenuto in data 2 dicembre 2016 in sede fallimentare il decreto di trasferimento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], del predetto mezzo (poi alienato dall'aggiudicataria alla società ricorrente). La società venditrice aveva pertanto acquistato la proprietà del bene in forza di un decreto di trasferimento emesso quasi cinque anni dopo la trascrizione del sequestro preventivo. Né siffatta condizione era facilmente ed univocamente evincibile dal pubblico Registro, tant'è che il bene era stato venduto all'esito di decreto di trasferimento che disponeva la cancellazione della trascrizione di ogni altro vincolo sul cespite. In tal senso si sarebbe dovuto provvedere alla risoluzione del conflitto tra provvedimenti, presupponendo una duplice negligenza da parte dei gestori della procedura concorsuale. In realtà Trevilsonda era del tutta estranea alla vicenda, e l'acquisto era intervenuto dopo la trascrizione del decreto di trasferimento del veicolo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. La società ricorrente, in persona del proprio legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha inteso dolersi del rigetto della richiesta di revoca della confisca dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], già subastato in sede fallimentare in odio all'originaria intestataria [OSCURATO:SOCIETA]. ed in favore della [OSCURATO:SOCIETA], dante causa dell'odierna ricorrente. 4.1.1. Ciò posto, è noto - per quanto di interesse - il principio in forza del quale, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; diff., Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).4.1.2. In particolare, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - questa Corte di legittimità ha ripetutamente osservato che è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e altri, Rv. 259454; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437). 4.1.3. E' stato peraltro osservato assai recentemente che sul piano classificatorio l'incidente di esecuzione - pur essendo proponibile anche quale strumento di tutela e condividendo con i mezzi d'impugnazione la contestazione della decisione giudiziale - non appartiene alla categoria delle impugnazioni, perché presuppone l'irrevocabilità del provvedimento costituente il titolo da porre in esecuzione; esso risponde alla «finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione » (Corte cost., sentenza n. 45 del 10/02/1997); introduce un procedimento di prima istanza, devoluto alla cognizione di un giudice, individuato secondo i criteri dettati dall'art. 665 cod. proc. pen., la cui decisione è soggetta alle disposizioni dettate per le impugnazioni in quanto compatibili (art. 666, comma 6, cod. proc. pen.); nemmeno il rinvio per relationem contenuto nell'art. 666, comma 6, cit. autorizza l'assimilazione del rimedio esecutivo alle impugnazioni sul piano strutturale e della funzione perseguita (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271457; Sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Hercules, Rv. 270840) (cfr. amplius, in motivazione, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02). 4.1.4. In tal senso, pertanto, per un verso la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione avanti al Giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; d'altro canto, proprio in ragione dell'individuata natura dell'incidente di esecuzione, non appare possibile disporre la conversione del rimedio. La conversione in senso tecnico, infatti, ricorre nei seguenti casi: proposizione, in riferimento al medesimo provvedimento giudiziale, di distinti rimedi giuridici di natura impugnatoria (art. 580 cod. proc. pen.) al fine di evitare decisioni contrastanti; rinuncia all'appello entro quindici giorni dalla notifica del ricorso per cassazione delle altre parti che hanno proposto tale impugnazione in caso di processo cumulativo (art. 569, comma 2, cod. proc. pen.) con conseguente conversione dell'appello in ricorso e possibilità di presentare entro i successivi quindici giorni motivi nuovi al fine di integrare l'appello con i requisiti propri del ricorso; conversione in appello del ricorso immediato per cassazione (art. 569, comma 3, cod. proc. pen.) nell'ipotesi che siano state dedotte censure, non rientranti tra i motivi deducibili col ricorso diretto, perché attinenti alla mancata assunzione di una prova decisiva o alla assenza o manifesta illogicità della motivazione (così, Sez. U n. 15498 cit.). 4.1.5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, non può che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 5. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s