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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18912/2026

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tudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 146/2024 della CORTE D'APPELLO di LECCE,SEZ. [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.Con sentenza n. 1698 del 17/6/2022, il Tribunale di Taranto hadichiarato inammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc.civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n.2889/2017, pronunciato nei suoi confronti dal medesimo Tribunale adistanza di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzione di una sommaversatagli all’atto della stipula di un preliminare di vendita di unimmobile.Con sentenza n. 146/2024 del 23/4/2024, la Corte d’appello diLecce, sez. di Taranto ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA].Per quel che qui rileva, la Corte d’appello, ha preso atto chel’opposizione non era stata proposta nel termine previsto dall’art. 650cod. proc. civ., cioè dieci giorni dal primo atto esecutivo, in quantol’esecuzione era iniziata nel 2019 e l'opposizione tardiva era statanotificata a giugno 2021; ha pure escluso la denunciataincostituzionalità del comma III dell’art. 650 cod. proc. civ. nella partein cui prevede questo termine ultimo con decorrenza dal primo atto diesecuzione, più breve rispetto al termine ordinario, come pure fissatonel decreto, previsto al primo comma dello stesso articolo.Avverso questa sentenza il Maurino ha proposto ricorso percassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria; ilSaponaro non ha svolto difese in questa sede.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione exart. 380 bis cod. proc. civ. e il ricorrente ha chiesto tempestivamentela decisione depositando altresì memoria nell’imminenzadell’adunanza.Ric. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -2-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente va osservato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],redattrice della proposta ex art. 380 bis cpc, non si trova in condizionidi incompatibilità quale componente del Collegio giudicante.

Comeinfatti precisato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024,nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi, col primo di essi sidenunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod.civ. in relazione al n.3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ. e lanullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132cod. proc. civ., in relazione al n.4, perché la Corte d’appello avrebbeerroneamente interpretato gli atti processuali, ritenendo che non fossestato mai allegato che la conoscenza del decreto ingiuntivo fosseavvenuta soltanto in data 13/5/2021, quando la cancelleria del Giudicedell’esecuzione del Tribunale di Taranto aveva reso visibile al legale,che ne aveva fatto richiesta, il fascicolo del procedimento esecutivoRic. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -3-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026(non prima, in data 5/5/2021, cioè nel giorno in cui gli era statonotificato, dall'Agenzia delle entrate, l'avviso della liquidazione dellatassa di registro relativa al provvedimento n.1105/RGE 2019).2.

Con il secondo motivo, è stata denunciata, in relazione al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 44 cod. civ., 31 disp. att. cod. civ., 18 del d.P.R.30/05/1989 n.223, degli art. 137, 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 8della l. 890/1982 e 2697 cod. civ., nonché la nullità della sentenza, inrelazione al n.4, per violazione degli stessi articoli suindicati e degli art.111 Cost. e 132 cod. proc. civ.: la Corte d’appello, a dire del ricorrente,avrebbe ritenuto comunque valida la notifica del decreto ingiuntivo,senza considerare che vi era stata cancellazione dall'anagrafe del primoComune e iscrizione nell'anagrafe del Comune di nuova residenza e cheil trasferimento di residenza, attestato dalla doppia certificazione, delprimo e del secondo Comune, era perciò opponibile ai terzi, secondoconsolidata giurisprudenza di legittimità; avrebbe inoltre erroneamenteaffermato che la mancata conclusione della compravendita escludesseper sé sola l'abbandono dell'immobile e che occorresse la provadell’effettiva cessazione dell’utilizzo dell’immobile quale abitazione; laCorte non avrebbe inoltre spiegato perché la notifica ex art. 140 cod.proc. civ. non sarebbe viziata qualora il postino non consegni il plicoper mancanza del destinatario, limitandosi all’immissione dell'avvisonella cassetta di corrispondenza dello stabile, sebbene il notificantesapesse che l'immobile rispondente all'indirizzo di notifica fosse statosgomberato e abbandonato.3.

Con il terzo motivo, è stata denunziata la violazione e falsaapplicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art.2697 cod. civ., in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc.civ. e la nullità della sentenza per la violazione delle stesse norme, degliRic. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -4-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026art. 24 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 24 della Carta di Nizza, nonché perdifetto di motivazione o quanto meno per motivazione meramenteapparente, in violazione dell'art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., inrelazione al n.4: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto«irrilevante» che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, delprecetto e della citazione ex art. 543 cod. proc. civ. fosse conseguenteal cambio di residenza, da [OSCURATO:PERSONA] a Taranto, avvenuto aottobre 2016 e documentato nelle forme di legge e che il fattodell’avvenuto sgombero, sin dal luglio 2016, della casa di viaArmstrong in [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato contestato.4.

Con il quarto motivo, è stata prospettata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 138, 139 e 140 cod. proc. civ. in relazione aln.3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ. e, in relazione al n. 4, lanullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell'art.111 Cost. e 132 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenutonecessaria la prova della mancata utilizzazione dell’immobile dove eraavvenuta la notifica come residenza effettiva, non applicandocorrettamente le norme sulla notifica degli atti giudiziari.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunziato, in relazioneal n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione dell'art. 115, comma II cod. proc. civ., nonché laviolazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e ancora la nullità dellasentenza, in relazione al n. 4, per difetto di motivazione o permotivazione meramente apparente in violazione dell'art. 111 Cost. edell'art. 132 cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamentecostruito il suo ragionamento presuntivo sulla prova che la suaconoscenza della decurtazione della pensione e del titolo sottostante«fosse risalente al pignoramento o quanto meno ai mesi successivi»;avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che «appartiene alla comuneRic. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -5-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026conoscenza» il fatto che l’INPS emetta mensilmente i cedolini di ciascunpensionato, che la Banca, presso cui è stato acceso il conto corrente diaccredito della pensione, invii estratti conto periodici all'intestatario delconto e che egli, con la comune diligenza, avrebbe perciò potutorendersi conto della ritenuta periodica.6.

Con il sesto e ultimo motivo, è stata, infine, denunciata laviolazione e falsa applicazione del comma 3 dell'art. 650 cod. proc. civ.,nonché degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 6 e 13 della CEDU edall'art. 47 della Carta di Nizza, come richiamate dall'art. 117 Cost., inrelazione n. 3 e la nullità della sentenza sia per violazione delle stessenorme che per violazione dell'art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., inrelazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbeimmotivatamente disatteso la sua lettura costituzionalmente orientatadel terzo comma dell’art. 650 cod. proc. civ., secondo cui l'opposizionetardiva può essere proposta soltanto entro 10 giorni dal primo atto diesecuzione dal debitore ingiunto a cui il decreto non sia stato notificatocome per legge, per superare l’evidente disparità di trattamento con iltermine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizioneordinaria, prevista al primo comma.In subordine al rigetto di questa censura, il ricorrente hariproposto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 650, terzocomma cod. proc. civ., per violazione del principio di uguaglianza, deldiritto di difesa, dei principi del giusto processo ex art. 6 e 13 dellaCEDU e del diritto a un rimedio effettivo ex art. 47 della Carta di Nizza,come richiamati dall'art. 117 della Costituzione.Tutti i sei motivi - suscettibili di esame unitario per il comuneriferimento alla l’erroneità della dichiarazione di inammissibilitàdell’opposizione tardiva - sono infondati.Ric. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -6-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026Innanzitutto, deve escludersi in radice il vizio di motivazione,reiteratamente prospettato in ogni censura in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ.Sul punto, questa Corte ha costantemente affermato che, inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nelsenso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto disufficienza» della motivazione.

Ricorre, allora, il vizio denunciato con ilsecondo motivo quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra le tante v.

Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, n. 7090 del03/03/2022).Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle gravi criticitàmotivazionali appena descritte: nel caso in esame, la Corte territorialeha esaminato i fatti processuali, considerato le modalità della notificae valutato la decorrenza dei termini dell’art. 650 cod. proc. civ., conuna dettagliata e articolata motivazione, esponendo più ragioni didecisione, tra loro non incompatibili.Ric. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -7-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026L’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è stata dichiaratainammissibile sia dal Tribunale che dalla Corte di appello perché non èstata proposta nel termine ultimo previsto dall’art. 650 cod. proc. civ.,cioè dieci giorni dal primo atto esecutivo: l’esecuzione è, infatti, iniziatanel 2019 e l'opposizione tardiva è stata notificata in data 11 giugno2021.Oltre questa ratio, la Corte d’appello ha in effetti ancheesaminato la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo e dell’effettivaconoscibilità del primo atto di esecuzione.In particolare, la Corte d’appello (pag. 5 penultimo capoverso)ha rilevato pure che «anche facendo coincidere la conoscenza deldecreto con quella del 13/5/2021 di accesso al fascicolo monitorio»,quando è stata acquisita la conoscenza dell’atto di pignoramentopresso terzi, l’opposizione risulta inammissibile perché proposta, aisensi del terzo comma dell’art. 650 cod. proc. civ., soltantol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di dieci giorni da questa data.In tal senso, la prima e la quinta censura non colgono nel segnoperché nella sentenza è stata anche considerata la data di effettivaconoscenza dell’esecuzione come indicata dall’appellante attualericorrente, a prescindere dalle considerazioni svolte sulla conoscibilitàdella ritenuta operata sulla pensione.Quel che, infatti, la Corte d’appello ha posto in rilievo è proprio ildecorso del «termine di chiusura» dei dieci giorni e, così decidendo emotivando, ha correttamente applicato l’art. 650 cod. proc. civ.:secondo l’interpretazione di questa Corte (Sez.

U. n. 9938 del 12maggio 2005), l’art. 650 cod. proc. civ. prevede, infatti, perl’opposizione tardiva, due termini: a) quello di cui al primo comma(desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza),che è il termine ordinario di cui all’art. 641 cod. proc. civ. comma I,Ric. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -8-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto,effettuata non ritualmente, ma dalla sua effettiva conoscenza; b)quello del comma III, che è un termine di chiusura che non escludel’operatività del termine del comma I. (Sez. 3 n. 15221 del 7/6/2025).Ciò significa, allora, che l’art. 650 cod. proc. civ. dispone, alcomma I, che l’intimato possa fare opposizione anche dopo scaduto iltermine fissato nel decreto, se prova di non avere avuto tempestivaconoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito oforza maggiore, soltanto nell’ipotesi in cui un’esecuzione non siainiziata; se lo è, l’opposizione non è più ammessa, in ogni caso, decorsi10 giorni dal primo atto di esecuzione (Cass. Sez.

U., 22/06/2007, n.14572).La previsione del doppio termine consente di contemperare,come chiarito più volte da questa Corte, da un lato, l’esigenza dicertezza insita nell’effetto pro iudicato del decreto monitorio e,dall’altro, la garanzia del diritto di difesa dell’intimato.Il termine di cui al terzo comma opera, allora, quando l’ingiuntoabbia acquisito conoscenza dell’ingiunzione esclusivamente a seguitodel compimento del primo atto di esecuzione e, per espressa volontàdel legislatore, il dies a quo coincide con la conoscenza, da partedell’intimato, degli elementi essenziali e indefettibili del pignoramentoidonei a identificare la pretesa creditoria: ad integrare laconsapevolezza in capo al destinatario dell’ingiunzione di pagamento,sono dunque sufficienti, ex lege, l’indicazione del credito per il quale siprocede e del titolo esecutivo (id est, il decreto ingiuntivo) el’individuazione del creditore e del debitore.Si deve, invece, logicamente escludere che sia necessaria unacompleta conoscenza dell’intero contenuto dell’ingiunzione, perchél’art. 650 cod. proc. civ. risulterebbe svuotato di significato da questaRic. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -9-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026interpretazione in fatto abrogante: infatti, soltanto con la rinnovazionedella notificazione del decreto si potrebbe rendere l’intimatopienamente edotto di ogni elemento del provvedimento, ma sigiungerebbe ad imporre, sempre e in ogni caso, la sua conoscenzalegale, mentre la stessa disposizione ammette che la conoscenza possaessere acquisita in altro modo, come dimostra esplicitamente ilriferimento del terzo comma al «primo atto di esecuzione» (cosìSez. 3 n. 15221/2025 cit).Queste considerazioni escludono la sussistenza dell’error inprocedendo denunciato con il sesto motivo e implicano, altresì, ungiudizio di inammissibilità per difetto di interesse del secondo, terzo equarto motivo di ricorso, incentrati sul vizio di notifica del decretoingiuntivo, in quanto l’inammissibilità dell’opposizione tardiva restacomunque motivata dal mancato rispetto del termine del III comma(cfr. Cass. Sez. 3, n. 5102 del 26/2/2024).Infine, non sussiste alcun dubbio di incostituzionalità della normaprospettata dal ricorrente: il termine di quaranta giorni previsto perl’opposizione ordinaria e per l’opposizione tardiva, come evidenziato aipunti che precedono, regolano un’ipotesi del tutto differente da quellain cui sia iniziata l’esecuzione e, perciò, non sono comparabili con iltermine di dieci giorni stabilito in riferimento a questa seconda ipotesi;come detto, il legislatore ha dovuto contemperare le contrapposteesigenze del diritto di difesa – considerate soprattutto nelladeterminazione del termine nell’art. 641 cod. proc. civ., con lanecessità della stabilità del giudicato.In tal senso, la Corte Costituzionale ha già sottolineato che itermini dell’art. 650 cod. proc. civ. devono intendersi rimessi allavalutazione discrezionale del legislatore (cfr.

Corte Cost. ord. n.97/89).Ric. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -10-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026A ciò si aggiunga che, come già evidenziato nella proposta didefinizione accelerata, il richiamo alla possibilità di innesto di unaopposizione tardiva nella procedura di opposizione all’esecuzione,come prevista dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.9479 del 6/4/2023, non è conferente, posto che non è stato neppureallegato che l’opposizione tardiva fosse stata proposta allegando lanatura vessatoria di clausole contrattuali; per altro verso,l’interpretazione proposta dal ricorrente si risolverebbe inun’abrogazione tacita dell’art. 650 cod. proc. civ. con irreparabilepregiudizio della certezza dei rapporti giuridici.Il ricorso deve, perciò, essere rigettato.Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché l’intimato non hasvolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del quarto commadell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato alpagamento di una somma, equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve altresì dare attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Ric. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -11-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026condanna il ricorrente al pagamento, ex art. 96 comma IV cod.proc. civ., della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 14149 sez.

S2 - Ad. 26-11-2025 -12-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 146/2024 della CORTE D'APPELLO di LECCE,SEZ. [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.Con sentenza n. 1698 del 17/6/2022, il Tribunale di Taranto hadichiarato inammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc.civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n.2889/2017, pronunciato nei suoi confronti dal medesimo Tribunale adistanza di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzione di una sommaversatagli all’atto della stipula di un preliminare di vendita di unimmobile.Con sentenza n. 146/2024 del 23/4/2024, la Corte d’appello diLecce, sez. di Taranto ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA].Per quel che qui rileva, la Corte d’appello, ha preso atto chel’opposizione non era stata proposta nel termine previsto dall’art. 650cod. proc. civ., cioè dieci giorni dal primo atto esecutivo, in quantol’esecuzione era iniziata nel 2019 e l'opposizione tardiva era statanotificata a giugno 2021; ha pure escluso la denunciataincostituzionalità del comma III dell’art. 650 cod. proc. civ. nella partein cui prevede questo termine ultimo con decorrenza dal primo atto diesecuzione, più breve rispetto al termine ordinario, come pure fissatonel decreto, previsto al primo comma dello stesso articolo.Avverso questa sentenza il Maurino ha proposto ricorso percassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria; ilSaponaro non ha svolto difese in questa sede.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione exart. 380 bis cod. proc. civ. e il ricorrente ha chiesto tempestivamentela decisione depositando altresì memoria nell’imminenzadell’adunanza.Ric. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -2-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente va osservato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],redattrice della proposta ex art. 380 bis cpc, non si trova in condizionidi incompatibilità quale componente del Collegio giudicante. Comeinfatti precisato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024,nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi, col primo di essi sidenunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod.civ. in relazione al n.3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ. e lanullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132cod. proc. civ., in relazione al n.4, perché la Corte d’appello avrebbeerroneamente interpretato gli atti processuali, ritenendo che non fossestato mai allegato che la conoscenza del decreto ingiuntivo fosseavvenuta soltanto in data 13/5/2021, quando la cancelleria del Giudicedell’esecuzione del Tribunale di Taranto aveva reso visibile al legale,che ne aveva fatto richiesta, il fascicolo del procedimento esecutivoRic. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -3-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026(non prima, in data 5/5/2021, cioè nel giorno in cui gli era statonotificato, dall'Agenzia delle entrate, l'avviso della liquidazione dellatassa di registro relativa al provvedimento n.1105/RGE 2019).2. Con il secondo motivo, è stata denunciata, in relazione al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 44 cod. civ., 31 disp. att. cod. civ., 18 del d.P.R.30/05/1989 n.223, degli art. 137, 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 8della l. 890/1982 e 2697 cod. civ., nonché la nullità della sentenza, inrelazione al n.4, per violazione degli stessi articoli suindicati e degli art.111 Cost. e 132 cod. proc. civ.: la Corte d’appello, a dire del ricorrente,avrebbe ritenuto comunque valida la notifica del decreto ingiuntivo,senza considerare che vi era stata cancellazione dall'anagrafe del primoComune e iscrizione nell'anagrafe del Comune di nuova residenza e cheil trasferimento di residenza, attestato dalla doppia certificazione, delprimo e del secondo Comune, era perciò opponibile ai terzi, secondoconsolidata giurisprudenza di legittimità; avrebbe inoltre erroneamenteaffermato che la mancata conclusione della compravendita escludesseper sé sola l'abbandono dell'immobile e che occorresse la provadell’effettiva cessazione dell’utilizzo dell’immobile quale abitazione; laCorte non avrebbe inoltre spiegato perché la notifica ex art. 140 cod.proc. civ. non sarebbe viziata qualora il postino non consegni il plicoper mancanza del destinatario, limitandosi all’immissione dell'avvisonella cassetta di corrispondenza dello stabile, sebbene il notificantesapesse che l'immobile rispondente all'indirizzo di notifica fosse statosgomberato e abbandonato.3. Con il terzo motivo, è stata denunziata la violazione e falsaapplicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art.2697 cod. civ., in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc.civ. e la nullità della sentenza per la violazione delle stesse norme, degliRic. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -4-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026art. 24 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 24 della Carta di Nizza, nonché perdifetto di motivazione o quanto meno per motivazione meramenteapparente, in violazione dell'art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., inrelazione al n.4: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto«irrilevante» che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, delprecetto e della citazione ex art. 543 cod. proc. civ. fosse conseguenteal cambio di residenza, da [OSCURATO:PERSONA] a Taranto, avvenuto aottobre 2016 e documentato nelle forme di legge e che il fattodell’avvenuto sgombero, sin dal luglio 2016, della casa di viaArmstrong in [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato contestato.4. Con il quarto motivo, è stata prospettata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 138, 139 e 140 cod. proc. civ. in relazione aln.3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ. e, in relazione al n. 4, lanullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell'art.111 Cost. e 132 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenutonecessaria la prova della mancata utilizzazione dell’immobile dove eraavvenuta la notifica come residenza effettiva, non applicandocorrettamente le norme sulla notifica degli atti giudiziari.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunziato, in relazioneal n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione dell'art. 115, comma II cod. proc. civ., nonché laviolazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e ancora la nullità dellasentenza, in relazione al n. 4, per difetto di motivazione o permotivazione meramente apparente in violazione dell'art. 111 Cost. edell'art. 132 cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamentecostruito il suo ragionamento presuntivo sulla prova che la suaconoscenza della decurtazione della pensione e del titolo sottostante«fosse risalente al pignoramento o quanto meno ai mesi successivi»;avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che «appartiene alla comuneRic. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -5-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026conoscenza» il fatto che l’INPS emetta mensilmente i cedolini di ciascunpensionato, che la Banca, presso cui è stato acceso il conto corrente diaccredito della pensione, invii estratti conto periodici all'intestatario delconto e che egli, con la comune diligenza, avrebbe perciò potutorendersi conto della ritenuta periodica.6. Con il sesto e ultimo motivo, è stata, infine, denunciata laviolazione e falsa applicazione del comma 3 dell'art. 650 cod. proc. civ.,nonché degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 6 e 13 della CEDU edall'art. 47 della Carta di Nizza, come richiamate dall'art. 117 Cost., inrelazione n. 3 e la nullità della sentenza sia per violazione delle stessenorme che per violazione dell'art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., inrelazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbeimmotivatamente disatteso la sua lettura costituzionalmente orientatadel terzo comma dell’art. 650 cod. proc. civ., secondo cui l'opposizionetardiva può essere proposta soltanto entro 10 giorni dal primo atto diesecuzione dal debitore ingiunto a cui il decreto non sia stato notificatocome per legge, per superare l’evidente disparità di trattamento con iltermine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizioneordinaria, prevista al primo comma.In subordine al rigetto di questa censura, il ricorrente hariproposto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 650, terzocomma cod. proc. civ., per violazione del principio di uguaglianza, deldiritto di difesa, dei principi del giusto processo ex art. 6 e 13 dellaCEDU e del diritto a un rimedio effettivo ex art. 47 della Carta di Nizza,come richiamati dall'art. 117 della Costituzione.Tutti i sei motivi - suscettibili di esame unitario per il comuneriferimento alla l’erroneità della dichiarazione di inammissibilitàdell’opposizione tardiva - sono infondati.Ric. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -6-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026Innanzitutto, deve escludersi in radice il vizio di motivazione,reiteratamente prospettato in ogni censura in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ.Sul punto, questa Corte ha costantemente affermato che, inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nelsenso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto disufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con ilsecondo motivo quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra le tante v. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, n. 7090 del03/03/2022).Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle gravi criticitàmotivazionali appena descritte: nel caso in esame, la Corte territorialeha esaminato i fatti processuali, considerato le modalità della notificae valutato la decorrenza dei termini dell’art. 650 cod. proc. civ., conuna dettagliata e articolata motivazione, esponendo più ragioni didecisione, tra loro non incompatibili.Ric. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -7-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026L’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è stata dichiaratainammissibile sia dal Tribunale che dalla Corte di appello perché non èstata proposta nel termine ultimo previsto dall’art. 650 cod. proc. civ.,cioè dieci giorni dal primo atto esecutivo: l’esecuzione è, infatti, iniziatanel 2019 e l'opposizione tardiva è stata notificata in data 11 giugno2021.Oltre questa ratio, la Corte d’appello ha in effetti ancheesaminato la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo e dell’effettivaconoscibilità del primo atto di esecuzione.In particolare, la Corte d’appello (pag. 5 penultimo capoverso)ha rilevato pure che «anche facendo coincidere la conoscenza deldecreto con quella del 13/5/2021 di accesso al fascicolo monitorio»,quando è stata acquisita la conoscenza dell’atto di pignoramentopresso terzi, l’opposizione risulta inammissibile perché proposta, aisensi del terzo comma dell’art. 650 cod. proc. civ., soltantol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di dieci giorni da questa data.In tal senso, la prima e la quinta censura non colgono nel segnoperché nella sentenza è stata anche considerata la data di effettivaconoscenza dell’esecuzione come indicata dall’appellante attualericorrente, a prescindere dalle considerazioni svolte sulla conoscibilitàdella ritenuta operata sulla pensione.Quel che, infatti, la Corte d’appello ha posto in rilievo è proprio ildecorso del «termine di chiusura» dei dieci giorni e, così decidendo emotivando, ha correttamente applicato l’art. 650 cod. proc. civ.:secondo l’interpretazione di questa Corte (Sez. U. n. 9938 del 12maggio 2005), l’art. 650 cod. proc. civ. prevede, infatti, perl’opposizione tardiva, due termini: a) quello di cui al primo comma(desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza),che è il termine ordinario di cui all’art. 641 cod. proc. civ. comma I,Ric. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -8-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto,effettuata non ritualmente, ma dalla sua effettiva conoscenza; b)quello del comma III, che è un termine di chiusura che non escludel’operatività del termine del comma I. (Sez. 3 n. 15221 del 7/6/2025).Ciò significa, allora, che l’art. 650 cod. proc. civ. dispone, alcomma I, che l’intimato possa fare opposizione anche dopo scaduto iltermine fissato nel decreto, se prova di non avere avuto tempestivaconoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito oforza maggiore, soltanto nell’ipotesi in cui un’esecuzione non siainiziata; se lo è, l’opposizione non è più ammessa, in ogni caso, decorsi10 giorni dal primo atto di esecuzione (Cass. Sez. U., 22/06/2007, n.14572).La previsione del doppio termine consente di contemperare,come chiarito più volte da questa Corte, da un lato, l’esigenza dicertezza insita nell’effetto pro iudicato del decreto monitorio e,dall’altro, la garanzia del diritto di difesa dell’intimato.Il termine di cui al terzo comma opera, allora, quando l’ingiuntoabbia acquisito conoscenza dell’ingiunzione esclusivamente a seguitodel compimento del primo atto di esecuzione e, per espressa volontàdel legislatore, il dies a quo coincide con la conoscenza, da partedell’intimato, degli elementi essenziali e indefettibili del pignoramentoidonei a identificare la pretesa creditoria: ad integrare laconsapevolezza in capo al destinatario dell’ingiunzione di pagamento,sono dunque sufficienti, ex lege, l’indicazione del credito per il quale siprocede e del titolo esecutivo (id est, il decreto ingiuntivo) el’individuazione del creditore e del debitore.Si deve, invece, logicamente escludere che sia necessaria unacompleta conoscenza dell’intero contenuto dell’ingiunzione, perchél’art. 650 cod. proc. civ. risulterebbe svuotato di significato da questaRic. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -9-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026interpretazione in fatto abrogante: infatti, soltanto con la rinnovazionedella notificazione del decreto si potrebbe rendere l’intimatopienamente edotto di ogni elemento del provvedimento, ma sigiungerebbe ad imporre, sempre e in ogni caso, la sua conoscenzalegale, mentre la stessa disposizione ammette che la conoscenza possaessere acquisita in altro modo, come dimostra esplicitamente ilriferimento del terzo comma al «primo atto di esecuzione» (cosìSez. 3 n. 15221/2025 cit).Queste considerazioni escludono la sussistenza dell’error inprocedendo denunciato con il sesto motivo e implicano, altresì, ungiudizio di inammissibilità per difetto di interesse del secondo, terzo equarto motivo di ricorso, incentrati sul vizio di notifica del decretoingiuntivo, in quanto l’inammissibilità dell’opposizione tardiva restacomunque motivata dal mancato rispetto del termine del III comma(cfr. Cass. Sez. 3, n. 5102 del 26/2/2024).Infine, non sussiste alcun dubbio di incostituzionalità della normaprospettata dal ricorrente: il termine di quaranta giorni previsto perl’opposizione ordinaria e per l’opposizione tardiva, come evidenziato aipunti che precedono, regolano un’ipotesi del tutto differente da quellain cui sia iniziata l’esecuzione e, perciò, non sono comparabili con iltermine di dieci giorni stabilito in riferimento a questa seconda ipotesi;come detto, il legislatore ha dovuto contemperare le contrapposteesigenze del diritto di difesa – considerate soprattutto nelladeterminazione del termine nell’art. 641 cod. proc. civ., con lanecessità della stabilità del giudicato.In tal senso, la Corte Costituzionale ha già sottolineato che itermini dell’art. 650 cod. proc. civ. devono intendersi rimessi allavalutazione discrezionale del legislatore (cfr. Corte Cost. ord. n.97/89).Ric. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -10-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026A ciò si aggiunga che, come già evidenziato nella proposta didefinizione accelerata, il richiamo alla possibilità di innesto di unaopposizione tardiva nella procedura di opposizione all’esecuzione,come prevista dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.9479 del 6/4/2023, non è conferente, posto che non è stato neppureallegato che l’opposizione tardiva fosse stata proposta allegando lanatura vessatoria di clausole contrattuali; per altro verso,l’interpretazione proposta dal ricorrente si risolverebbe inun’abrogazione tacita dell’art. 650 cod. proc. civ. con irreparabilepregiudizio della certezza dei rapporti giuridici.Il ricorso deve, perciò, essere rigettato.Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché l’intimato non hasvolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del quarto commadell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato alpagamento di una somma, equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve altresì dare attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Ric. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -11-Numero registro generale 14149/2024Numero sezionale 2866/2025Numero di raccolta generale 18912/2026Data pubblicazione 10/06/2026condanna il ricorrente al pagamento, ex art. 96 comma IV cod.proc. civ., della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 14149 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -12-
Decreto Cassazione n. 18912/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris