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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13290/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10513-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], FOCI Teresa , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], quali ex socie della [OSCURATO:SOCIETA]. già cancellata, elettivamente domiciliate in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2195/06/2020della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Le ricorrenti hanno impugnato la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria ha respinto la richiesta di pagamento della somma di € 26.874,60 a titolo di interessi maturati sul Iva –Rimborsi -Interessi RGN 10513/2021 Consigliere rel.

Federici credito Iva vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese.

Hanno rappresentato che la società aveva chiesto il rimborso del credito iva vantato per l’anno d’imposta 1989, che l’Agenzia delle entrate aveva prima negato, ma che, a seguito della sentenza n. 557/04/1994 pronunciata dalla Commissione tributaria, anche impugnata, aveva poi riconosciuto nella misura di vecchie £ 57.946.000 (€ 29.926,61).

Il giudizio si era pertanto estinto.

Tuttavia si era reso necessario sollecitare l’Amministrazione finanziaria a procedere al pagamento, eseguito negli anni successivi solo in modo parziale, per l’importo di € 16.767,24 nel 2003, di €

7. 308,06 nel 2006, di € 12.120,38 nel 2012.

Nellemore la società si era estinta.

Le socie Condoluci e Foci avevano pertanto ulteriormente sollecitato il versamento degli importi residui, calcolate nella somma di € 26.874,60 tenendo conto degli ulteriori interessi maturati.

L’Agenzia delle entrate negò il pagamento.

Avverso il diniegole socie adirono la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], checon sentenza 4354/03/2016 dichiarò l’improcedibilità del processo.

Fu proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che, pur riformando la sentenza di prime cura in ordine alla improcedibilità, ne respinse le ragioni di merito.

Il giudice regionale ha esaminato i versamenti eseguiti, ha rilevato che l’ufficio aveva documentato ulteriori versamenti, nel complesso superiori a quelli indicati dalle contribuenti, nonché proceduto ad eseguire compensazioni per l’importo di € 15.662,02, corrispondenti a cartelle di pagamento emesse nei confronti della società, debitrice a sua volta della somma complessiva di € 17.279,18.

Ha pertanto ritenuto che il credito vantato dalla società fosse stato soddisfatto, tenendo anche conto delle compensazioni, senza che le ricorrenti avessero controdedotto sul punto.

Ha pertanto rigettato l’appello nel merito.

Le ricorrenti, affidandosi a quattro motivi, hanno censurato la decisione, di cui ne hanno chiesto la cassazione.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa.La ricorrente ha ritualmente depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RGN 10513/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Le ricorrenti hanno denunciato: con il primo motivo la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cpc, in combinato disposto con l’art. 1 del D.L.gs n. 546/1992, in relazione all’art. 360 cpc n. 4, per aver ritenuto non contestati fatti contestati», quanto al riconoscimento di fatti estintivi dell’obbligazione restitutoria non contraddetti dalla parte e alla identificazione dei fatti estintivi nell’intervenuto pagamento di importi superiori a quelli richiesti nel ricorso introduttivo, e nella compensazione del credito delle contribuenti con cartelle esattoriali in misura idonea ad azzerare il credito; con il secondo motivo la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116 cpc che ha portato ad un errore di fatto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 cpc, n. 5, poiché la sentenza ha dichiarato l’avvenuto e dimostrato pagamento del credito iva, ritenendo versate somme neppure indicate dall’Agenzia delle Entrate e, comunque, compensazioni contestate con l’atto di appello».

I due motivi, che pur denunciando una nullità della pronuncia per vizio processuale(il primo) e vizio di motivazione (il secondo) , possono essere trattati congiuntamente perché connessi, vanno dichiarati inammissibili.

Il giudice regionale, dopo aver analiticamente riportato l’elenco dei versamenti evidenziati dalla difesa dell’Agenzia delle entrate, con le relative date, ed aver elencato gli importi corrispondenti ai debiti erariali portati da cartelle di pagamento emesse nei confronti della società, nel vagliare gli elementi acquisiti al processo ha ritenuto che non era sopravvissuto alcun ulteriore diritto al rimborso della contribuente, evidenziando anzi versamenti e compensazioni per un importo superiore a quanto richiesto dalla medesima società, e poi da chi, quale socia, era succeduto i quei crediti.

Nel secondo capoverso dell’ultima pagina della sentenza, il giudice regionale ha affermato che l’Agenzia ha “documentato” pagamenti ben superiori a quelli riportati nelricorso introduttivo, oltre che compensazioni.

Ebbene, a parte l’errore in cui la difesa è caduta nell’invocare con il primo motivo la nullità processuale della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che può afferire ad un vizio di motivazione(12 ottobre 2017, n. 23940)o, quando si ritenga di criticare la violazione delle regole giuridiche RGN 10513/2021 Consigliere rel.

Federici a presidio delle prove, un errore di interpretazione di norme sostanziali (Cass., 1 marzo 2022, n. 6774; 17 gennaio 2019, n. 1229), o, nei più recenti orientamenti, persino un vizio processuale compreso nel paradigma del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., inteso come errore percettivo o di travisamento della prova incidente sulla decisione, purché però in quest’ultimo caso la diversità della decisione da esso dipendente sia espressa non già in termini di probabilità ma di assoluta certezza(da ultimo cfr. Cass. , 21 dicembre 2022, n. 37382), nel caso di specie la motivazione della pronuncia snocciola una serie di operazioni di versamento di somme, operazioni circostanziate e corredate di date; r iconosce che l’Amministrazione finanziaria ha documentato i pagamenti e per un importo superiore a quelli riportati nel ricorso introduttivo; elenca dettagliatamente i crediti erariali, portati in cartelle di pagamento ed oggetto dunque di compensazione; evidenzia che, a fronte di fatti estintivi dell’obbligazione restitutoria la parte ricorrente non ha controdedotto.

Ebbene, a fronte di una motivazione dettagliata, la difesa delle ricorrenti, che si oppone fermamen te alla rilevata assenza d i formulazione di contestazioni alla ricostruzione della vicenda per come rappresentata dall’Amministrazione finanziaria - per questo invocando la nullità della decisione-, in realtà si traduce in una serie di affermazioni generiche, che difettano anche di specificità, non emergendo neppure in quali passaggi degli atti difensivi d’appello abbia ribattuto e contestato le operazioni allegate dall’ufficio.

L’unico riferimento obiettivo è il riferimento al calcolo degli interessi, secondo il programma elettronico utilizzato, che tuttavia resta un dato non confortato da null’altro, mentre, con riferimento alla compensazione di parte del proprio credito al rimborsocon crediti erariali, si limita a negarne la identificazione, laddove la pronuncia ne riconosce espressamente la documentazione.

Si tratta di critiche che non intaccano la sentenza, e che qualora finalizzate a denunciare un errore percettivo del giudice regionale, avrebbero dovuto ricondursi nel giudizio revocatorio, non nella invocazione della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Per le medesime considerazioni men che meno può ritenersi ammissibile la censura del vizio di motivazione, formulata con il secondo motivo di RGN 10513/2021 Consigliere rel.

Federici ricorso, tenuto conto dell’attuale perimetro d’indagine offerto dal parametro normativo compreso nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata «per disapplicazione dell’art. 1194 cc., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, in quanto essa ha imputato, come ha chiesto l’Agenzia delle entrate, i pagamenti alla sorte capitale anzicché agli interessi».

Si tratta di una critica priva di riscontri, atteso che alle co nsiderazion i riportatein sentenza nell’ultimo capoverso della penultima pagina non può attribuirsi il significato preteso dalle ricorrenti.

Al contrario l’unico dato che emerge dalla sentenza è che, a fronte delle richieste creditorie delle contribuenti, il giudice regionale ha ritenuto documentati gli importi complessivamente versati dall’Amministrazione finanziaria, riconoscendo il totale soddisfacimento delcredito a rimborso.

Pertanto, rispetto al contenuto della decisione la questione dell’osservanza o meno dell’art. 1194 cod. civ. esula del tutto dal fondamento della statuizione.

Di contro non è neppure comprensibile se le ricorrenti abbiano tenuto a mente la percentuale di calcolo degli interessi prescritta, ratione temporis vigente, dall’art. 44 de l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Inammissibile, perché con esso non è formulata alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata, è infine il quarto motivo di ricorso, con il quale è denunciata l’illegittimità «della sentenza per violazione del giusto processo, del principio di solidarietà e della buona fede oggettiva in relazione all’art. 360, n. 3».

Il ricorso in conclusione va rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza delle ricorrenti nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 2.300,00 p er competen z e , oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura RGN 10513/2021 Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10513-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], FOCI Teresa , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], quali ex socie della [OSCURATO:SOCIETA]. già cancellata, elettivamente domiciliate in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2195/06/2020della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Le ricorrenti hanno impugnato la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria ha respinto la richiesta di pagamento della somma di € 26.874,60 a titolo di interessi maturati sul Iva –Rimborsi -Interessi RGN 10513/2021 Consigliere rel. Federici credito Iva vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese. Hanno rappresentato che la società aveva chiesto il rimborso del credito iva vantato per l’anno d’imposta 1989, che l’Agenzia delle entrate aveva prima negato, ma che, a seguito della sentenza n. 557/04/1994 pronunciata dalla Commissione tributaria, anche impugnata, aveva poi riconosciuto nella misura di vecchie £ 57.946.000 (€ 29.926,61). Il giudizio si era pertanto estinto. Tuttavia si era reso necessario sollecitare l’Amministrazione finanziaria a procedere al pagamento, eseguito negli anni successivi solo in modo parziale, per l’importo di € 16.767,24 nel 2003, di € 7. 308,06 nel 2006, di € 12.120,38 nel 2012. Nellemore la società si era estinta. Le socie Condoluci e Foci avevano pertanto ulteriormente sollecitato il versamento degli importi residui, calcolate nella somma di € 26.874,60 tenendo conto degli ulteriori interessi maturati. L’Agenzia delle entrate negò il pagamento. Avverso il diniegole socie adirono la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], checon sentenza 4354/03/2016 dichiarò l’improcedibilità del processo. Fu proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che, pur riformando la sentenza di prime cura in ordine alla improcedibilità, ne respinse le ragioni di merito. Il giudice regionale ha esaminato i versamenti eseguiti, ha rilevato che l’ufficio aveva documentato ulteriori versamenti, nel complesso superiori a quelli indicati dalle contribuenti, nonché proceduto ad eseguire compensazioni per l’importo di € 15.662,02, corrispondenti a cartelle di pagamento emesse nei confronti della società, debitrice a sua volta della somma complessiva di € 17.279,18. Ha pertanto ritenuto che il credito vantato dalla società fosse stato soddisfatto, tenendo anche conto delle compensazioni, senza che le ricorrenti avessero controdedotto sul punto. Ha pertanto rigettato l’appello nel merito. Le ricorrenti, affidandosi a quattro motivi, hanno censurato la decisione, di cui ne hanno chiesto la cassazione. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa.La ricorrente ha ritualmente depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RGN 10513/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Le ricorrenti hanno denunciato: con il primo motivo la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cpc, in combinato disposto con l’art. 1 del D.L.gs n. 546/1992, in relazione all’art. 360 cpc n. 4, per aver ritenuto non contestati fatti contestati», quanto al riconoscimento di fatti estintivi dell’obbligazione restitutoria non contraddetti dalla parte e alla identificazione dei fatti estintivi nell’intervenuto pagamento di importi superiori a quelli richiesti nel ricorso introduttivo, e nella compensazione del credito delle contribuenti con cartelle esattoriali in misura idonea ad azzerare il credito; con il secondo motivo la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116 cpc che ha portato ad un errore di fatto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 cpc, n. 5, poiché la sentenza ha dichiarato l’avvenuto e dimostrato pagamento del credito iva, ritenendo versate somme neppure indicate dall’Agenzia delle Entrate e, comunque, compensazioni contestate con l’atto di appello». I due motivi, che pur denunciando una nullità della pronuncia per vizio processuale(il primo) e vizio di motivazione (il secondo) , possono essere trattati congiuntamente perché connessi, vanno dichiarati inammissibili. Il giudice regionale, dopo aver analiticamente riportato l’elenco dei versamenti evidenziati dalla difesa dell’Agenzia delle entrate, con le relative date, ed aver elencato gli importi corrispondenti ai debiti erariali portati da cartelle di pagamento emesse nei confronti della società, nel vagliare gli elementi acquisiti al processo ha ritenuto che non era sopravvissuto alcun ulteriore diritto al rimborso della contribuente, evidenziando anzi versamenti e compensazioni per un importo superiore a quanto richiesto dalla medesima società, e poi da chi, quale socia, era succeduto i quei crediti. Nel secondo capoverso dell’ultima pagina della sentenza, il giudice regionale ha affermato che l’Agenzia ha “documentato” pagamenti ben superiori a quelli riportati nelricorso introduttivo, oltre che compensazioni. Ebbene, a parte l’errore in cui la difesa è caduta nell’invocare con il primo motivo la nullità processuale della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che può afferire ad un vizio di motivazione(12 ottobre 2017, n. 23940)o, quando si ritenga di criticare la violazione delle regole giuridiche RGN 10513/2021 Consigliere rel. Federici a presidio delle prove, un errore di interpretazione di norme sostanziali (Cass., 1 marzo 2022, n. 6774; 17 gennaio 2019, n. 1229), o, nei più recenti orientamenti, persino un vizio processuale compreso nel paradigma del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., inteso come errore percettivo o di travisamento della prova incidente sulla decisione, purché però in quest’ultimo caso la diversità della decisione da esso dipendente sia espressa non già in termini di probabilità ma di assoluta certezza(da ultimo cfr. Cass. , 21 dicembre 2022, n. 37382), nel caso di specie la motivazione della pronuncia snocciola una serie di operazioni di versamento di somme, operazioni circostanziate e corredate di date; r iconosce che l’Amministrazione finanziaria ha documentato i pagamenti e per un importo superiore a quelli riportati nel ricorso introduttivo; elenca dettagliatamente i crediti erariali, portati in cartelle di pagamento ed oggetto dunque di compensazione; evidenzia che, a fronte di fatti estintivi dell’obbligazione restitutoria la parte ricorrente non ha controdedotto. Ebbene, a fronte di una motivazione dettagliata, la difesa delle ricorrenti, che si oppone fermamen te alla rilevata assenza d i formulazione di contestazioni alla ricostruzione della vicenda per come rappresentata dall’Amministrazione finanziaria - per questo invocando la nullità della decisione-, in realtà si traduce in una serie di affermazioni generiche, che difettano anche di specificità, non emergendo neppure in quali passaggi degli atti difensivi d’appello abbia ribattuto e contestato le operazioni allegate dall’ufficio. L’unico riferimento obiettivo è il riferimento al calcolo degli interessi, secondo il programma elettronico utilizzato, che tuttavia resta un dato non confortato da null’altro, mentre, con riferimento alla compensazione di parte del proprio credito al rimborsocon crediti erariali, si limita a negarne la identificazione, laddove la pronuncia ne riconosce espressamente la documentazione. Si tratta di critiche che non intaccano la sentenza, e che qualora finalizzate a denunciare un errore percettivo del giudice regionale, avrebbero dovuto ricondursi nel giudizio revocatorio, non nella invocazione della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Per le medesime considerazioni men che meno può ritenersi ammissibile la censura del vizio di motivazione, formulata con il secondo motivo di RGN 10513/2021 Consigliere rel. Federici ricorso, tenuto conto dell’attuale perimetro d’indagine offerto dal parametro normativo compreso nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata «per disapplicazione dell’art. 1194 cc., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, in quanto essa ha imputato, come ha chiesto l’Agenzia delle entrate, i pagamenti alla sorte capitale anzicché agli interessi». Si tratta di una critica priva di riscontri, atteso che alle co nsiderazion i riportatein sentenza nell’ultimo capoverso della penultima pagina non può attribuirsi il significato preteso dalle ricorrenti. Al contrario l’unico dato che emerge dalla sentenza è che, a fronte delle richieste creditorie delle contribuenti, il giudice regionale ha ritenuto documentati gli importi complessivamente versati dall’Amministrazione finanziaria, riconoscendo il totale soddisfacimento delcredito a rimborso. Pertanto, rispetto al contenuto della decisione la questione dell’osservanza o meno dell’art. 1194 cod. civ. esula del tutto dal fondamento della statuizione. Di contro non è neppure comprensibile se le ricorrenti abbiano tenuto a mente la percentuale di calcolo degli interessi prescritta, ratione temporis vigente, dall’art. 44 de l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Inammissibile, perché con esso non è formulata alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata, è infine il quarto motivo di ricorso, con il quale è denunciata l’illegittimità «della sentenza per violazione del giusto processo, del principio di solidarietà e della buona fede oggettiva in relazione all’art. 360, n. 3». Il ricorso in conclusione va rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza delle ricorrenti nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 2.300,00 p er competen z e , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura RGN 10513/2021 Co
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