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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 26814/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18278-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/03/2018 R.G.N. 1183/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18278/2018 Cron.

Rep.

Ud.07/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - Che, con sentenza del 14 giugno 2018, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, la condanna di detto Ente, previo accertamento del relativo diritto, all’accensione del contratto di assicurazione di cui alla Convenzione stipulata dal predetto Istituto con l’INA, come da delibera n. 102 del 1963 e successive integrazioni sin dalla data dell’assunzione dell’istante e quindi acostituire in favore di questa la medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata fondata sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte con la decisione 10960/2013 per cui il trattamento conseguente all’attivazione delle polizze singolarmente per ciascun dipendente ed alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione lorda dei lavoratori interessati, corrisposto in parte dall’Istituto datore in parte dai lavoratori, non ha natura di trattamento di previdenza integrativa, non essendo le relative posizioni correlate esclusivamente al pensionamento ed essendo l’accensione delle polizze come beneficio accessorio del rapporto di lavoro, in quanto collegato sia alla retribuzione sia all’anzianità lavorativa maturata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a quattro motivi; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 2117 c.c., 14, comma 2, l. n. 70/1975, 7, 9 ter, 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, 39, comma 2, l. n. 379/1955, 64, l. n. 144/1999, 48 bis d.P.R. n. 917/1986, 4, l. n. 297/1992, DPCM 2.3.2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendosi, in conformità all’orientamento successivamente accolto da questa Corte con la successiva sentenza assunta a sezioni unite n. 4684/2015, ricondurre il trattamento nell’alveo dell’art. 38 Cost. quale forma integrativa di previdenza, riconoscendosi così che i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati e quindi mai direttamente corrisposti per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione efalsa applicazione degli artt. 53 CCNL per il comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione concernete il personale tecnico-amministrativo IV/X livello, 76 CCNL per l’area della dirigenza e delle relative tipologie professionali appartenenti al medesimo comparto, dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del DPCM 2.3.2001, dell’art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non tenendo conto dell’evoluzione della disciplina collettiva e l’attivazione in quell’ambito, a far data dalla tornata contrattuale di comparto relativa al quadriennio 2002/2005, di un diverso regime di previdenza complementare in conformità al d.lgs. n. 124/1993 e successive disposizioni; - che con il terzo m otivo, rubricato con riferimento agli artt. 38 del CCNL di comparto del 7.10.1996, 26 e 31 l. n. 70/1975, 46 d.P.R. 411/1976, 2 e 3, commi 3, 3 bis e 45 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, risultando violato il principio di parità di trattamento che discende dall’essere il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico rimesso alla legge o alla contrattazione collettiva e non derogato da alcuna altra risalente disposizione tuttora vigente; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993 è prospettata con riferimento alla pronunzia di condanna all’accensione delle polizze dalla data dell’assunzione della lavoratrice ponendosi ciò in contrasto con il carattere facoltativo dell’iscrizione al Fondo integrativo ora attivato nel quadro del nuovo sistema di previdenza complementare - che il ricorso deve ritenersi improcedibile non risultando dimostrata la tempestività dell’impugnazione per non aver l’Istituto ricorrente, pur dando atto dell’intervenuta notificazione, regolarmente provveduto al deposito della relata di notifica del ricorso per cassazione, come è necessariosecondo il disposto dell’art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c. ed al fine di consentire la verifica documentale della tempestività dell’impugnazione (principio in sé pacifico – v.

Cass., S.U., 16 aprile 2009, n. 9005 - pur se con i distinguo successivamente introdotti e di cui infra), nella specie per essere intercorso tra il deposito della sentenza d’appello e la notifica del ricorso per cassazione un intervallo superiore ai 60 giorni, sicché la tempestività non è in re ipsa(v. sul punto Cass. 30 aprile 2019, n. 11386; Cass. 10 luglio 2013, n. 17066); - che, infatti, l’Istituto ricorrente ha prodotto della “relata telematica” copia su foglio cartaceo privo dell’asseverazione di conformità, depositata dall’Avvocatura relativamente ai soli atti del ricorso per cassazione ed alla sentenza impugnata, mentre il deposito deve riguardare o l’originale o, se esso riguardi copia analogica di atto digitale, un documento autenticato nelle speciali forme di cui all’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994(Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765); - che tale asseverazione era qui imprescindibile, da un lato, perché l’essere la controparte rimasta intimata determina il permanere in capo al ricorrente dell’onere relativo, dal quale sarebbe stato assolto laddove la controparte costituita non avesse sollevato eccezioni con il proprio controricorso, valendo in tal caso la copia cartacea informe come l’originale ( v. anche Cass., S.U., 25 marzo 2019, n. 8312), dall’altro, per non essere altrimenti quella asseverazione nella disponibilità del giudice, non ricorrendo ipresupposti di cui a Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648, non avendo la controparte, come detto rimasta intimata, provveduto al deposito della relata e non essendo acquisibile mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio per non essere previsto l’inserimento in esso della relata (v.

Cass.25 maggio 2021, n. 14360 e Cass. 15 settembre 2017, n. 21386, in sviluppo del principio di Cass., S.U., 10648/2017 cit.), in quanto si tratta di atto di parte successivo alla pronuncia, che non rientra nell’elenco di cui all’art. 168, co. 2, c.p.c.; - che il ricorso va

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18278-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/03/2018 R.G.N. 1183/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18278/2018 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - Che, con sentenza del 14 giugno 2018, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, la condanna di detto Ente, previo accertamento del relativo diritto, all’accensione del contratto di assicurazione di cui alla Convenzione stipulata dal predetto Istituto con l’INA, come da delibera n. 102 del 1963 e successive integrazioni sin dalla data dell’assunzione dell’istante e quindi acostituire in favore di questa la medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata fondata sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte con la decisione 10960/2013 per cui il trattamento conseguente all’attivazione delle polizze singolarmente per ciascun dipendente ed alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione lorda dei lavoratori interessati, corrisposto in parte dall’Istituto datore in parte dai lavoratori, non ha natura di trattamento di previdenza integrativa, non essendo le relative posizioni correlate esclusivamente al pensionamento ed essendo l’accensione delle polizze come beneficio accessorio del rapporto di lavoro, in quanto collegato sia alla retribuzione sia all’anzianità lavorativa maturata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a quattro motivi; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 2117 c.c., 14, comma 2, l. n. 70/1975, 7, 9 ter, 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, 39, comma 2, l. n. 379/1955, 64, l. n. 144/1999, 48 bis d.P.R. n. 917/1986, 4, l. n. 297/1992, DPCM 2.3.2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendosi, in conformità all’orientamento successivamente accolto da questa Corte con la successiva sentenza assunta a sezioni unite n. 4684/2015, ricondurre il trattamento nell’alveo dell’art. 38 Cost. quale forma integrativa di previdenza, riconoscendosi così che i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati e quindi mai direttamente corrisposti per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione efalsa applicazione degli artt. 53 CCNL per il comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione concernete il personale tecnico-amministrativo IV/X livello, 76 CCNL per l’area della dirigenza e delle relative tipologie professionali appartenenti al medesimo comparto, dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del DPCM 2.3.2001, dell’art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non tenendo conto dell’evoluzione della disciplina collettiva e l’attivazione in quell’ambito, a far data dalla tornata contrattuale di comparto relativa al quadriennio 2002/2005, di un diverso regime di previdenza complementare in conformità al d.lgs. n. 124/1993 e successive disposizioni; - che con il terzo m otivo, rubricato con riferimento agli artt. 38 del CCNL di comparto del 7.10.1996, 26 e 31 l. n. 70/1975, 46 d.P.R. 411/1976, 2 e 3, commi 3, 3 bis e 45 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, risultando violato il principio di parità di trattamento che discende dall’essere il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico rimesso alla legge o alla contrattazione collettiva e non derogato da alcuna altra risalente disposizione tuttora vigente; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993 è prospettata con riferimento alla pronunzia di condanna all’accensione delle polizze dalla data dell’assunzione della lavoratrice ponendosi ciò in contrasto con il carattere facoltativo dell’iscrizione al Fondo integrativo ora attivato nel quadro del nuovo sistema di previdenza complementare - che il ricorso deve ritenersi improcedibile non risultando dimostrata la tempestività dell’impugnazione per non aver l’Istituto ricorrente, pur dando atto dell’intervenuta notificazione, regolarmente provveduto al deposito della relata di notifica del ricorso per cassazione, come è necessariosecondo il disposto dell’art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c. ed al fine di consentire la verifica documentale della tempestività dell’impugnazione (principio in sé pacifico – v. Cass., S.U., 16 aprile 2009, n. 9005 - pur se con i distinguo successivamente introdotti e di cui infra), nella specie per essere intercorso tra il deposito della sentenza d’appello e la notifica del ricorso per cassazione un intervallo superiore ai 60 giorni, sicché la tempestività non è in re ipsa(v. sul punto Cass. 30 aprile 2019, n. 11386; Cass. 10 luglio 2013, n. 17066); - che, infatti, l’Istituto ricorrente ha prodotto della “relata telematica” copia su foglio cartaceo privo dell’asseverazione di conformità, depositata dall’Avvocatura relativamente ai soli atti del ricorso per cassazione ed alla sentenza impugnata, mentre il deposito deve riguardare o l’originale o, se esso riguardi copia analogica di atto digitale, un documento autenticato nelle speciali forme di cui all’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994(Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765); - che tale asseverazione era qui imprescindibile, da un lato, perché l’essere la controparte rimasta intimata determina il permanere in capo al ricorrente dell’onere relativo, dal quale sarebbe stato assolto laddove la controparte costituita non avesse sollevato eccezioni con il proprio controricorso, valendo in tal caso la copia cartacea informe come l’originale ( v. anche Cass., S.U., 25 marzo 2019, n. 8312), dall’altro, per non essere altrimenti quella asseverazione nella disponibilità del giudice, non ricorrendo ipresupposti di cui a Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648, non avendo la controparte, come detto rimasta intimata, provveduto al deposito della relata e non essendo acquisibile mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio per non essere previsto l’inserimento in esso della relata (v. Cass.25 maggio 2021, n. 14360 e Cass. 15 settembre 2017, n. 21386, in sviluppo del principio di Cass., S.U., 10648/2017 cit.), in quanto si tratta di atto di parte successivo alla pronuncia, che non rientra nell’elenco di cui all’art. 168, co. 2, c.p.c.; - che il ricorso va
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