CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 471 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Riscossione in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( che indica il domicili o PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Toscanan. 4 24 / 0 3 / 20 depositata i n data 18 / 0 6 /20 20 ; Oggetto:notifica sentenza –termine breve – presso sedeperifericariscossore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagli per Iva e sanzioni riferite all’anno 2007, della quale asseriva di nonaver mai avuto notizia; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava il riscossore; - la CTR con la pronuncia qui gravata dichiarava inammissibile l’impugnazione, in quanto proposta con notifica al difensore in data26 giugno 2018, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art.51 del d.LGs. n. 546 del 992, essendo stata notificata la pronunciadi primo grado all’appellante in data 25 gennaio 2018; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate – riscossione con atto affidatoa un solo motivo e ha depositato memoria con la quale chiede la remissione della causa alla Pubblica udienza o alle SezioniUnite della Corte; Consideratoche: - il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenza decisoria; p.q.m. rinviaa nuovo ruolo della Sezione