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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28999/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato quella del Tribunale di Verona in ordine al delitto previsto dagli artt.480 e 489 cod. pen.; Lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, con le quali si chiede annullarsi la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce oltremodo adeguata giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla precedente commissione di altri reati - l'uno dei quali specifico rispetto a quello per cui si procede, perché correlato a documentazione richiesta dall'ispettorato del lavoro - come anche a condotte di reato accertate e consumate successivamente a quella in esame: pertanto la Corte di merito, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, ha negato le circostanze attenuanti generiche legittimamente, fondando sulla sussistenza di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200); inoltre tale elemento ostativo può essere costituito anche dalla valutazione di specifici precedenti, che sono uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc.

Picaku, rv 249754); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato quella del Tribunale di Verona in ordine al delitto previsto dagli artt.480 e 489 cod. pen.; Lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, con le quali si chiede annullarsi la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce oltremodo adeguata giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla precedente commissione di altri reati - l'uno dei quali specifico rispetto a quello per cui si procede, perché correlato a documentazione richiesta dall'ispettorato del lavoro - come anche a condotte di reato accertate e consumate successivamente a quella in esame: pertanto la Corte di merito, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, ha negato le circostanze attenuanti generiche legittimamente, fondando sulla sussistenza di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200); inoltre tale elemento ostativo può essere costituito anche dalla valutazione di specifici precedenti, che sono uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28999/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris