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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 43048/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorrente, condannato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. a seguito di patteggiamento, presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), al cui interno non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorrente, condannato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. a seguito di patteggiamento, presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), al cui interno non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris