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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1998

Cassazione n. 19820/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 marzo 2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 6 maggio 2019 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per il reato - così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione, adducendo travisamento della prova e insufficienza di motivazione.

2.1. In particolare il ricorrente, preso atto delle ragioni giustificatrici dell'affermazione di responsabilità (differente tipologia delle sostanze detenute, loro quantitativo non irrilevante pari a 110 dosi singole, modalità di detenzione e di occultamento, ossia in piccoli pezzi all'interno degli slip, dichiarata estraneità dell'imputato all'uso dell'hashish rinvenuto sulla persona) e del fatto che non era stato tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato (il quale - senza denaro - aveva sostenuto di essere consumatore abituale ed eccessivo di stupefacente e di non godere di fissa dimora), ha osservato che potevano ipotizzarsi due ricostruzioni alternative a quella scelta dal giudice, ossia che ci fosse stato un acquisto di droga nell'immediatezza del controllo e della perquisizione di p.g. ovvero che non fosse avvenuta alcuna transazione di spaccio.

In particolare, mai era stata indagata la consapevolezza dell'imputato di avere con sé due distinte tipologie di droga, laddove egli aveva ripetutamente negato di fare uso di hashish.

Non risultava così verificata l'attendibilità di un elemento probatorio posto alla base di due indizi, ossia la consapevolezza di detenere due sostanze e l'ammissione di spacciare, negando di avere a che fare con l'hashish. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al proposto motivo di censura, il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204).

In tal senso il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763).

3.1.1. In specie, ai fini dell'accertamento di responsabilità la Corte territoriale ha elencato gli indizi raccolti, gravi e precisi, quanto al rinvenimento dello stupefacente (occultato in pezzi all'interno degli slip, di due differenti tipologie, di non irrilevante quantificazione e possibilità di smercio), oltretutto di ben difficile acquisto "in blocco" da parte di soggetto privo di reddito stabile, il quale tra l'altro ha negato di fare uso di hashish ma che detto possesso non è stato in grado di giustificare.

A fronte di ciò, la difesa ha osservato che l'assenza di danaro addosso all'imputato significava o che costui avesse appena acquistato lo stupefacente prima del controllo, oppure che non vi era stata alcuna attività di spaccio.

A questo riguardo, peraltro, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

Tra l'altro, infatti, la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile, e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).

Al riguardo la sentenza impugnata ha appunto annotato che la condizione di consumatore abituale era stata solamente dichiarata dall'imputato, mentre l'assenza di denaro semmai avvalorava l'ipotesi accusatoria.

Oltre a ciò, solamente in questa sede sono stati avanzati per la prima volta, ancorché non formalmente consacrati, dubbi e perplessità sulla bontà delle traduzioni linguistiche e dell'interrogatorio dell'imputato.

Parimenti in appello (nonostante gli specifici passaggi argomentativi dedicati dal primo Giudice, in adesione all'ipotesi accusatoria di detenzione illecita delle sostanze, all'occultato possesso dell'hashish di cui l'imputato negava di essere assuntore) alcunché era stato dedotto circa pretese inconsapevolezze dell'imputato, invero allegate solamente col ricorso.

In definitiva, quindi, a fronte del coerente collegamento logico offerto dai Giudici del merito, che hanno posto in intima coerenza gli elementi accusatori, la difesa ha affidato la propria ipotesi ricostruttiva a mere congetture che, per vero, sono state giudicate prive di riscontro alcuno e che, in parte, sono state avanzate per la prima volta solamente in sede di legittimità.

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estens [OSCURATO:PERSONA] idente I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 6 maggio 2019 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per il reato - così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione, adducendo travisamento della prova e insufficienza di motivazione. 2.1. In particolare il ricorrente, preso atto delle ragioni giustificatrici dell'affermazione di responsabilità (differente tipologia delle sostanze detenute, loro quantitativo non irrilevante pari a 110 dosi singole, modalità di detenzione e di occultamento, ossia in piccoli pezzi all'interno degli slip, dichiarata estraneità dell'imputato all'uso dell'hashish rinvenuto sulla persona) e del fatto che non era stato tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato (il quale - senza denaro - aveva sostenuto di essere consumatore abituale ed eccessivo di stupefacente e di non godere di fissa dimora), ha osservato che potevano ipotizzarsi due ricostruzioni alternative a quella scelta dal giudice, ossia che ci fosse stato un acquisto di droga nell'immediatezza del controllo e della perquisizione di p.g. ovvero che non fosse avvenuta alcuna transazione di spaccio. In particolare, mai era stata indagata la consapevolezza dell'imputato di avere con sé due distinte tipologie di droga, laddove egli aveva ripetutamente negato di fare uso di hashish. Non risultava così verificata l'attendibilità di un elemento probatorio posto alla base di due indizi, ossia la consapevolezza di detenere due sostanze e l'ammissione di spacciare, negando di avere a che fare con l'hashish. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al proposto motivo di censura, il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204). In tal senso il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763). 3.1.1. In specie, ai fini dell'accertamento di responsabilità la Corte territoriale ha elencato gli indizi raccolti, gravi e precisi, quanto al rinvenimento dello stupefacente (occultato in pezzi all'interno degli slip, di due differenti tipologie, di non irrilevante quantificazione e possibilità di smercio), oltretutto di ben difficile acquisto "in blocco" da parte di soggetto privo di reddito stabile, il quale tra l'altro ha negato di fare uso di hashish ma che detto possesso non è stato in grado di giustificare. A fronte di ciò, la difesa ha osservato che l'assenza di danaro addosso all'imputato significava o che costui avesse appena acquistato lo stupefacente prima del controllo, oppure che non vi era stata alcuna attività di spaccio. A questo riguardo, peraltro, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Tra l'altro, infatti, la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile, e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). Al riguardo la sentenza impugnata ha appunto annotato che la condizione di consumatore abituale era stata solamente dichiarata dall'imputato, mentre l'assenza di denaro semmai avvalorava l'ipotesi accusatoria. Oltre a ciò, solamente in questa sede sono stati avanzati per la prima volta, ancorché non formalmente consacrati, dubbi e perplessità sulla bontà delle traduzioni linguistiche e dell'interrogatorio dell'imputato. Parimenti in appello (nonostante gli specifici passaggi argomentativi dedicati dal primo Giudice, in adesione all'ipotesi accusatoria di detenzione illecita delle sostanze, all'occultato possesso dell'hashish di cui l'imputato negava di essere assuntore) alcunché era stato dedotto circa pretese inconsapevolezze dell'imputato, invero allegate solamente col ricorso. In definitiva, quindi, a fronte del coerente collegamento logico offerto dai Giudici del merito, che hanno posto in intima coerenza gli elementi accusatori, la difesa ha affidato la propria ipotesi ricostruttiva a mere congetture che, per vero, sono state giudicate prive di riscontro alcuno e che, in parte, sono state avanzate per la prima volta solamente in sede di legittimità. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estens [OSCURATO:PERSONA] idente I
Sentenza Cassazione n. 19820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris