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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 dicembre 1989

Cassazione n. 33572/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1990 nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brindisi, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati di lesioni colpose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggredito e ferito il 21 giugno 2020 da due cani di proprietà degli imputati, con sentenza del 2 dicembre 2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per remissione tacita di querela.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi, che si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 152 cod. pen.), per avere il Giudice di pace - si stima - erroneamente ed , illegittimamente pronunziato sentenza di non doversi procedere per remissione tacita di querela malgrado la non ricorrenza dei relativi presupposti, come puntualizzati - anche - dalla sentenza a Sezioni Unite n. 31688 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239.

In particolare, il Giudice di pace nel caso di specie si è limitato - segnala il ricorrente - a dare atto della mera cronologia degli eventi senza però considerare che la persona offesa, pur fisicamente assente in udienza, era tuttavia rappresentata da un Difensore che, in nome e per conto della stessa, ha insistito nelle proprie ragioni chiedendo il prosieguo del giudizio.

Si sottolinea criticamente la «erronea convinzione [del decidente] che l' "avvertimento" contenuto nell'atto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica con cui si dava avviso alla persona offesa e agli imputati che la loro mancata comparizione alla prima udienza "poteva" essere intesa come remissione tacita di querela e conseguente accettazione tacita, era di per sè sufficiente a definire il giudizio» (così alla p. 2 dell'atto di impugnazione).

Si evidenzia che la norma speciale di cui all'art. 28, comma 3, del d.

Igs. 28 agosto 2000, n 274 (secondo cui «Là mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27, comma 4, equivale a rinuncia ai diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata»), non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in cui vi è stato esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 18 giugno 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] di ufficio degli imputati con memoria del 5 luglio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso. 5.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

6. Dall'esame, effettuato dal Collegio in camera di consiglio, del fascicolo processuale, esame consentito, atteso il tipo di vizio denunziato (in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, secondo il pacifico orientamento risalente a Sez.

U, 'n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092; in conformità le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro ed altri, Rv. 230568; Sez.' 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc.

F ed altri, Rv. 273525), emerge quanto segue.

Il decreto di citazione a giudizio del 16 febbraio 202-1 (notificato alla persona offesa presso il Difensore donniciliatario tramite posta elettronica certificata, p.e.c., il 19 febbraio 2021 alle ore 10.39) contiene, in effetti, l'espresso avviso che la mancata comparizione della persona offesa alla prima udienza potrà essere interpretato come remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 124, comma 3, cod. pen.

Alla prima udienza, il 2 dicembre 2021, assenti sia la parte civile sia gli imputati, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Erba, nell'interesse della p.o. [OSCURATO:PERSONA], ha solo dichiarato di avere ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, indi il P.M. e la Difesa degli imputati hanno chiesto concordemente emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela (p. 3 del verbale).

Correttamente, dunque, il decidente ha fatto applicazione del principio di diritto puntualizzato sub nn. 4-6, pp. 7-8, della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 31688 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239, la cui massima ufficiale recita: «Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela».

7. Consegue la statuizione in dispositivo.

Nulla per le spese, essendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblica.

8. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1990 nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brindisi, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati di lesioni colpose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggredito e ferito il 21 giugno 2020 da due cani di proprietà degli imputati, con sentenza del 2 dicembre 2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per remissione tacita di querela. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi, che si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 152 cod. pen.), per avere il Giudice di pace - si stima - erroneamente ed , illegittimamente pronunziato sentenza di non doversi procedere per remissione tacita di querela malgrado la non ricorrenza dei relativi presupposti, come puntualizzati - anche - dalla sentenza a Sezioni Unite n. 31688 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239. In particolare, il Giudice di pace nel caso di specie si è limitato - segnala il ricorrente - a dare atto della mera cronologia degli eventi senza però considerare che la persona offesa, pur fisicamente assente in udienza, era tuttavia rappresentata da un Difensore che, in nome e per conto della stessa, ha insistito nelle proprie ragioni chiedendo il prosieguo del giudizio. Si sottolinea criticamente la «erronea convinzione [del decidente] che l' "avvertimento" contenuto nell'atto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica con cui si dava avviso alla persona offesa e agli imputati che la loro mancata comparizione alla prima udienza "poteva" essere intesa come remissione tacita di querela e conseguente accettazione tacita, era di per sè sufficiente a definire il giudizio» (così alla p. 2 dell'atto di impugnazione). Si evidenzia che la norma speciale di cui all'art. 28, comma 3, del d. Igs. 28 agosto 2000, n 274 (secondo cui «Là mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27, comma 4, equivale a rinuncia ai diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata»), non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in cui vi è stato esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 18 giugno 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] di ufficio degli imputati con memoria del 5 luglio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso. 5.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 6. Dall'esame, effettuato dal Collegio in camera di consiglio, del fascicolo processuale, esame consentito, atteso il tipo di vizio denunziato (in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, 'n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092; in conformità le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro ed altri, Rv. 230568; Sez.' 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F ed altri, Rv. 273525), emerge quanto segue. Il decreto di citazione a giudizio del 16 febbraio 202-1 (notificato alla persona offesa presso il Difensore donniciliatario tramite posta elettronica certificata, p.e.c., il 19 febbraio 2021 alle ore 10.39) contiene, in effetti, l'espresso avviso che la mancata comparizione della persona offesa alla prima udienza potrà essere interpretato come remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 124, comma 3, cod. pen. Alla prima udienza, il 2 dicembre 2021, assenti sia la parte civile sia gli imputati, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Erba, nell'interesse della p.o. [OSCURATO:PERSONA], ha solo dichiarato di avere ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, indi il P.M. e la Difesa degli imputati hanno chiesto concordemente emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela (p. 3 del verbale). Correttamente, dunque, il decidente ha fatto applicazione del principio di diritto puntualizzato sub nn. 4-6, pp. 7-8, della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 31688 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239, la cui massima ufficiale recita: «Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela». 7. Consegue la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, essendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblica. 8. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugn
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