CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MIA E FINANZE, in persona del Ministro protempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende– controricorrente –avverso la sentenza n. 1003/2023 della CORTE DI APPELLO diBARI, depositata in data 20/06/2023;Numero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso del 18.12.2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizioneavverso l’ordinanza – ingiunzione del 4.11.2020, emessa dallaRagioneria Territoriale dello Stato di Bari – Ufficio antiriciclaggio, con laquale gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 1.500 peraver acquisito la somma di € 15.000 mediante incasso di assegnibancari privi della clausola di non trasferibilità.Con sentenza n. 3298/2021 il Tribunale di Bari rigettaval’opposizione, condannando il Ranieri alle spese del grado.Con la sentenza impugnata, n. 1003/2023, la Corte di Appello diBari rigettava il gravame interposto dal Ranieri avverso la decisione diprime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Salvatore LaPlaca, affidandosi a sette motivi.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 156, 429 e 437 c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe omesso di dare lettura del dispositivo della sentenza,pur essendo applicabile al giudizio di opposizione a sanzioneamministrativa il rito del lavoro.La censura è infondata.Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte distrettuale abbiadeciso all’esito di udienza tenutasi in forma cd. cartolare, senza quindidar lettura del dispositivo in udienza, e senza che nel fascicoloNumero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026telematico fosse presente il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esitodella quale era stata depositata la sentenza impugnata.In proposito, l’art. 127 ter c.p.c. autorizza lo svolgimento delleudienze in forma scritta, mediante deposito di note che sostituisconola discussione orale. La sentenza impugnata risulta emessa, come sievince dalla lettura della sua prima pagina, all’esito dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed è stata pubblicata nello stesso giorno. Il requisito dellalettura del dispositivo in udienza, dunque, è stato pienamenterispettato, essendo stata depositata addirittura la sentenza completanel giorno stesso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nessuna nullità, diconseguenza, si configura, avendo la norma processuale conseguito piùdel suo scopo tipico, a fronte del documentato deposito, nello stessogiorno dell’udienza, non soltanto del dispositivo, bensì dell’interadecisione, completa di tutte le sue parti.Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 128, 156 e 127ter c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente dispostola celebrazione dell’udienza di discussione dell’appello nelle cd. formecartolari, pur dovendosi applicare al caso di specie il rito del lavoro.La censura è infondata.L’applicazione del rito del lavoro non è incompatibile con lacelebrazione delle udienze con modalità cartolari, ai sensi di quantoprevisto dall’art. 127 ter c.p.c., laddove –come lo stesso ricorrente dàdiversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliaridel giudice. L’udienza di discussione non contempla la presenzanecessaria di soggetti diversi da quelli suindicati, essendo sufficiente lapresenza degli avvocati, i quali possono esercitare le rispettiveNumero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026prerogative difensive mediante il deposito delle note scritte previstedalla disposizione di cui al richiamato art. 127 ter c.p.c.Il ricorrente sembra muovere dall’assunto che l’udienza didiscussione debba necessariamente essere celebrata in forma apertaal pubblico, ma ciò non trova corrispondenza nella normativaapplicabile, che prevede soltanto l’obbligo di lettura del dispositivo afine udienza; cosa che, nella fattispecie, risulta esser avvenuta,essendo stata depositata nello stesso giorno dell’udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA])l’intera decisione, completa di tutte le sue parti.Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente depositato la propria decisione nelfascicolo telematico, senza darne comunicazione alle parti. Trattandosidi deposito eseguito fuori udienza, si applicherebbe, secondo ilricorrente, la normativa in tema di comunicazione delle ordinanzeriservate.La censura è infondata.La sentenza è stata depositata nello stesso giorno dell’udienzanell’unico modo previsto dalla normativa processuale, ovverosiamediante il suo deposito nel cd. fascicolo telematico del procedimentoche essa ha definito. L’art. 133 secondo comma c.p.c., peraltro,prevede espressamente che del deposito della sentenza sia datacomunicazione alle parti, a cura della cancelleria. Trattandosi diprovvedimento a contenuto decisorio, e non ordinatorio, è questa lanorma processuale applicabile alla fattispecie, e non invece quella (tral’altro, di contenuto analogo) prevista per la comunicazione delleordinanze pronunciate fuori udienza.Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 49, quinto comma, del D. Lgs. n. 231 del 2007,Numero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto equivalenti itermini “emissione, trasferimento, incasso” previsti dalla disposizionesopra indicata con lo “ingresso nella materiale disponibilità” e la“acquisizione in trasferimento” indicata nell’ordinanza ingiunzioneimpugnata. Ad avviso del ricorrente, il giudice del gravame avrebbetrascurato di considerare che egli non aveva emesso il titolo privo dellaclausola di non trasferibilità, ma lo aveva soltanto ricevuto e postoall’incasso, senza quindi trasferirlo.La censura è infondata.La disposizione di cui all’art. 27, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 169del 2012, che costituisce norma di interpretazione autentica dell’art.49 del D. Lgs. n. 231 del 2007, ha chiarito che costituisce violazionedella norma da ultimo citata anche la semplice presentazioneall’incasso di un assegno bancario sfornito della clausola di nontrasferibilità. Del resto, la tesi del ricorrente, secondo cui lapresentazione all’incasso del titolo non costituirebbe trasferimentodello stesso è di per sé priva di fondamento giuridico, trattandosicomunque di una peculiare modalità di trasferimento del titolo, appuntooperata mediante accredito su un rapporto bancario della somma daesso portata.Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe omesso di prendere in esame l’interpretazione della normasanzionatoria proposta con il primo motivo di gravame. Ad avviso delRaineri, poiché la ratio della disposizione sarebbe quella di assicurarela tracciabilità dei pagamenti, essa sarebbe assicurata comunque dallapresentazione del titolo all’incasso, con conseguente assenza diantigiuridicità della condotta osservata, nella specie, dal ricorrente. LaNumero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026diversa, e più rigorosa, interpretazione fatta propria dalla Corteterritoriale renderebbe incostituzionale la norma sanzionatoria.La censura è infondata.L’antigiuridicità della condotta contestata al Ranieri, consistentenell’aver portato all’incasso un titolo sfornito della clausola di nontrasferibilità, deriva dalla chiara previsione dell’art. 27, comma 1 ter,del D. Lgs. n. 169 del 2012, che costituisce norma di interpretazioneautentica dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007, del cui contenuto siè già discusso in relazione allo scrutinio del precedente motivo diricorso. L’interpretazione seguita dalla Corte di Appello, quindi, è l’unicapossibile, perché aderente alla lettera della legge.La questione di incostituzionalità vagheggiata da parte ricorrente,peraltro senza indicazione del parametro costituzionale che si assumeviolato, è manifestamente infondata, poiché è evidente che la ratiodella norma, rappresentata dall’esigenza di assicurare la tracciabilitàdei pagamenti, sussiste non soltanto in relazione alla trasmissione deititoli rappresentativi del credito tra privati, o tra operatori commerciali,ma in relazione ad ogni operazione che comporti il loro trasferimento,ivi inclusa l’ipotesi della girata per l’incasso presso istituti di credito coni quali i predetti soggetti intrattengono rapporti bancari.Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art.14 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., perché la Corte pugliese avrebbe erroneamente rigettato ilsecondo motivo di gravame, con il quale il Ranieri aveva contestato laviolazione del termine massimo previsto per l’irrogazione dellasanzione amministrativa. Ad avviso del ricorrente, infatti, detto termineavrebbe dovuto esser calcolato a decorrere dal 21.8.2019, poiché inquella data la pubblica amministrazione era già in possesso di tutti glielementi necessari.Numero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026La censura è infondata.La Corte di Appello ha evidenziato –richiamando consolidatagiurisprudenza di questa Corte sul punto– che “… qualora non siaavvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il dies a quo peril computo del termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della leggen. 689 del 1981 entro il quale può utilmente avvenire la contestazionemediante notifica, va inteso come comprensivo anche del temponecessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementidell’infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità,se eccepita, del tempo impiegato dall’Amministrazione per giungerealle proprie determinazioni (Cass. 11.4.2006 n. 8456; in sensoconforme, in termini perspicui in ordine alla necessità di compiere unavalutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l’accertamento,Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7681, pag. 6 della motivazione). In particolare, iltermine decadenziale decorre da quando la P.A. abbia acquisito tutti glielementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza diuna condotta sanzionabile, di modo che il momento dell’accertamento–in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previstodall’art. 14 co. 2 L. n. 689/1981 per la notifica degli estremi dellaviolazione– non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nellasua materialità da parte dell’Autorità, ma va individuato nel momentoin cui la stessa Autorità abbia acquisito e valutato tutti i datiindispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione, ovveroin quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificatodalla necessità di tale acquisizione e valutazione (così testualmenteCass. 6.2.2009 n. 3043; Cass. 13.12.2011 n. 26734; Cass. 29.10.2019n. 27702)” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).Applicando tali principi al caso specifico, la Corte pugliese haevidenziato che “… la segnalazione dell’infrazione è stata inviata dallaNumero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026Banca al MEF il 21.8.2019, il quale il 21.10.2019 ha chiesto legeneralità complete, la residenza ed il codice fiscale del presentatoredegli assegni per il loro incasso; con nota del 15.1.2020 la Banca hariscontrato la richiesta dell’Amministrazione ed ha fornito tutti i datinecessari; la contestazione della violazione è avvenuta il 27.1.2020 edi relativi estremi sono stati notificato all’interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (cfr.pag. 6 della sentenza impugnata).Rispetto al momento in cui la P.A. ha ricevuto tutte le informazioninecessarie (15.1.2020) sia la contestazione che la sua notifica sonotempestive. Né può accogliersi la tesi dell’odierno ricorrente, secondocui il termine di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981 dovrebbeesser fatto decorrere dal 21.8.2019, data della prima segnalazionedell’infrazione, poiché in quel momento il M.E.F. non era in possesso ditutti gli elementi necessari per elevare la sanzione, tanto è vero che hadovuto chiedere all’istituto di credito di indicare le generalità complete,la residenza ed il codice fiscale del trasgressore. La prima segnalazione,dunque, non era completa e comunque non consentiva alla P.A. diesercitare correttamente il potere sanzionatorio.La motivazione resa dal giudice di merito è adeguata a dar contodel percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione, non èviziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idoneaad integrare il cd. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass.Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).Con il settimo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe rigettato il terzo motivo digravame proposto dal Ranieri, avente ad oggetto l’insussistenza deipresupposti per la contestazione dell’illecito, sulla base di motivazioneNumero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026meramente apparente. Ad avviso del ricorrente, poiché l’art. 49, quintocomma, del D. Lgs. n. 231 del 2007 prevede che “Gli assegni bancarie postali emessi per importo pari o superiore a 1.000 euro devonorecare l’indicazione del nome o della ragione del beneficiario e laclausola di non trasferibilità”, la sanzione scatterebbe soltantonell’ipotesi di assenza di entrambi tali elementi, e non soltanto di unodi essi.La censura è infondata.La disposizione dell’art. 49, quinto comma, del D. Lgs. n. 231 del2007 prevede effettivamente che gli assegni bancari e postali debbanocontenere l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di nontrasferibilità, ma ciò non significa che la sanzione per l’inosservanza didetta norma scatti soltanto nel difetto di entrambi tali elementi. L’art.63, commi 1 e 1-bis, del medesimo D. Lgs. n. 231 del 2007, infatti,prevede testualmente che “1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alleviolazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a50.000 euro. 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per leviolazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per centodell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. Ladisposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano lecircostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensidell'articolo 67”. Ne deriva che la sanzione si applica in qualsiasi ipotesidi inosservanza, anche solo parziale, della norma di cui all’art. 49,quinto comma, e dunque anche nel caso in cui –come nella fattispecie–l’assegno bancario o postale, pur completo del nominativo del suobeneficiario, non rechi la clausola di non trasferibilità. Del resto, se laratio della norma è (come lo stesso ricorrente sostiene nello sviluppoNumero registro generale 3356/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 17026/2026Data pubblicazione 30/05/2026argomentativo proposto con il quinto motivo di ricorso) quella diassicurare la tracciabilità dei pagamenti, è evidente che anche la solamancanza della clausola di cui anzidetto comporta la frustrazione delloscopo perseguito dal legislatore.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento in favore di quella controricorrente delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.300 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 05 maggio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco