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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 13062/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9981-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Romo, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente– avverso la sentenza n. 8817/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Pollica propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 509/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento ICI 2006; la contribuente resiste con controricorso; il Comune ha da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 53, comma 16, 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 48 e 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 1, comma 156, legge 27 dicembre 2006, n. 296) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente confermato la sentenza di prime cure in ordine alla tardiva approvazione della delibera di determinazione dei valori della aree fabbricabili in relazione alle aliquote ICI, in data 30.5.2006, con pubblicazione in data 9.6.2006, successivamente all’approvazione del bilancio provvisorio in data 10.5.2006;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. l'art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) vigente ratione temporis prevede quanto segue: «Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa conil Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

1.4. l'art. 172, d.lgs. 267/2000, parimenti vigente ratione temporis, dispone inoltre che occorre allegare al bilancio di previsione «le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»;

1.5. l'art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni) legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), al comma 16, ha poi indicato che «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionalecomunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;

1.6. l'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede, infine, quanto segue: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

1.7. dalle norme sopra richiamate emerge con chiara evidenza che, per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe in questione deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 267/2000);

1.8. la deliberazione è dunque, nella specie, tempestiva, perché risulta adottata il 30 maggio 2006, mentre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato, con DM 27 marzo 2006, al 31 maggio 2006;

1.9. è d’uopo, infatti, evidenziare, quanto allaperentorietà del termine previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali (cfr.

Cons.

Stato sentenza n. 3817/2014);

1.10. non assume, rilievo, quanto al rispetto del termine in questione, la circostanza, evidenziata dalla [OSCURATO:PERSONA], circa la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe in oggetto in data 9 giugno 2006;

1.11. al riguardo, si osserva, infatti, che l’art. 162, comma 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) vigente ratione temporis si limita a prevedere che «gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti»;

1.12. la pubblicità della delibera di bilancio e dei relativi allegati non integrava, pertanto, un segmento procedurale dell’iterdi approvazione delle delibere;

1.13. om'è noto, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»;

2.5. inoltre, in forza dell'art. 1, comma 171, della Legge n. 296/2006, il regime introdotto dal precedente comma 161 non opera solo per i rapporti d'imposta sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data, risultano ancora pendenti, ed ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data dell'1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale (cfr. Cass., 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., 23 giugno 2017, n. 15702; Cass., 29 ottobre 2021, n. 30966);

2.6. con tale disposizione,il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione;

2.7. in particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti;

2.8. tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»; nel verificare l'intervenuta decadenza, in applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, il termine iniziale decorre dall'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento;

2.15. si tratta, invero, di accertamento derivante da omessa denuncia di una variazione (l'emersione di una maggiore valore delle aree fabbricabili della contribuente a seguito della Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 125 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che influisce sulla determinazione del tributo, da denunciarsi entro l'anno successivo, nei termini indicati dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 (come di seguito illustrato, non opera, per i periodi di imposta in questione, la semplificazione introdotta, a partire dal 2008, dall'art. 37, comma 53, dl. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006);

2.16. a titolo esemplificativo, dunque, in caso di omessa dichiarazione di sopravvenienze rilevanti ai fini dell'imposta, verificati nell'anno 2006, il termine per notificare l'avviso d’accertamento scade il 31/12/2012, perché la relativa dichiarazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, che scade nel 2007 (in questo senso, cfr. Cass., n. 30966 del 29/10/2021, n. 16833 del 15/06/2021, n. 352 del 13/01/2021); lla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato in data 29/12/2012, dunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2012;

2.18. la [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare avvenuta oltre il suddetto termine quinquennale la suindicata notifica, non ha quindi fatto corretta applicazione dei principi indicati, poiché, nel caso in esame, non si versa in ipotesi di omesso versamento per essere stato l’atto impositivo emesso sulla base della situazione che risultava già dalla dichiarazione presentata dal contribuente;

2.19. è opportuno inoltre evidenziare, avendo il ricorso della contribuente ad oggetto l’annualità d’imposta ICI 2006, che l’art. 37, comma 53, del Dl n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, ha disposto la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Ici, di cui all’art. 10, comma 4, del Dl.vo 504/1992, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007;

2.20. unicamente a decorrere dall’anno 2008, pertanto, la dichiarazione deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive ed oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta e quando le dette modificazioni soggettive ed oggettive non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale;

2.21. ai sensi dell’art. 1 comunque l’obbligo di presentazione della denuncia nei casi in cui non può essere usato il modello informatico che permette la registrazione, presso la Conservatoria dei registri immobiliari, degli atti relativi a diritti su immobili, come nel caso dei valori delle aree fabbricabili, oggetto dell’atto impositivo in questione, con il quale il Comune aveva liquidato la maggiore imposta in relazione alla modifica del valore delle aree fabbricabili di proprietà della contribuente (circostanza incontestata); 16/06/2022,n. 19442; con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9981-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Romo, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente– avverso la sentenza n. 8817/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Pollica propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 509/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento ICI 2006; la contribuente resiste con controricorso; il Comune ha da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 53, comma 16, 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 48 e 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 1, comma 156, legge 27 dicembre 2006, n. 296) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente confermato la sentenza di prime cure in ordine alla tardiva approvazione della delibera di determinazione dei valori della aree fabbricabili in relazione alle aliquote ICI, in data 30.5.2006, con pubblicazione in data 9.6.2006, successivamente all’approvazione del bilancio provvisorio in data 10.5.2006; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. l'art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) vigente ratione temporis prevede quanto segue: «Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa conil Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»; 1.4. l'art. 172, d.lgs. 267/2000, parimenti vigente ratione temporis, dispone inoltre che occorre allegare al bilancio di previsione «le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»; 1.5. l'art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni) legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), al comma 16, ha poi indicato che «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionalecomunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»; 1.6. l'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede, infine, quanto segue: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 1.7. dalle norme sopra richiamate emerge con chiara evidenza che, per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe in questione deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 267/2000); 1.8. la deliberazione è dunque, nella specie, tempestiva, perché risulta adottata il 30 maggio 2006, mentre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato, con DM 27 marzo 2006, al 31 maggio 2006; 1.9. è d’uopo, infatti, evidenziare, quanto allaperentorietà del termine previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali (cfr. Cons. Stato sentenza n. 3817/2014); 1.10. non assume, rilievo, quanto al rispetto del termine in questione, la circostanza, evidenziata dalla [OSCURATO:PERSONA], circa la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe in oggetto in data 9 giugno 2006; 1.11. al riguardo, si osserva, infatti, che l’art. 162, comma 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) vigente ratione temporis si limita a prevedere che «gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti»; 1.12. la pubblicità della delibera di bilancio e dei relativi allegati non integrava, pertanto, un segmento procedurale dell’iterdi approvazione delle delibere; 1.13. om'è noto, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»; 2.5. inoltre, in forza dell'art. 1, comma 171, della Legge n. 296/2006, il regime introdotto dal precedente comma 161 non opera solo per i rapporti d'imposta sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data, risultano ancora pendenti, ed ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data dell'1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale (cfr. Cass., 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., 23 giugno 2017, n. 15702; Cass., 29 ottobre 2021, n. 30966); 2.6. con tale disposizione,il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione; 2.7. in particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti; 2.8. tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»; nel verificare l'intervenuta decadenza, in applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, il termine iniziale decorre dall'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento; 2.15. si tratta, invero, di accertamento derivante da omessa denuncia di una variazione (l'emersione di una maggiore valore delle aree fabbricabili della contribuente a seguito della Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 125 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che influisce sulla determinazione del tributo, da denunciarsi entro l'anno successivo, nei termini indicati dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 (come di seguito illustrato, non opera, per i periodi di imposta in questione, la semplificazione introdotta, a partire dal 2008, dall'art. 37, comma 53, dl. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006); 2.16. a titolo esemplificativo, dunque, in caso di omessa dichiarazione di sopravvenienze rilevanti ai fini dell'imposta, verificati nell'anno 2006, il termine per notificare l'avviso d’accertamento scade il 31/12/2012, perché la relativa dichiarazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, che scade nel 2007 (in questo senso, cfr. Cass., n. 30966 del 29/10/2021, n. 16833 del 15/06/2021, n. 352 del 13/01/2021); lla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato in data 29/12/2012, dunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2012; 2.18. la [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare avvenuta oltre il suddetto termine quinquennale la suindicata notifica, non ha quindi fatto corretta applicazione dei principi indicati, poiché, nel caso in esame, non si versa in ipotesi di omesso versamento per essere stato l’atto impositivo emesso sulla base della situazione che risultava già dalla dichiarazione presentata dal contribuente; 2.19. è opportuno inoltre evidenziare, avendo il ricorso della contribuente ad oggetto l’annualità d’imposta ICI 2006, che l’art. 37, comma 53, del Dl n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, ha disposto la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Ici, di cui all’art. 10, comma 4, del Dl.vo 504/1992, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007; 2.20. unicamente a decorrere dall’anno 2008, pertanto, la dichiarazione deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive ed oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta e quando le dette modificazioni soggettive ed oggettive non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale; 2.21. ai sensi dell’art. 1 comunque l’obbligo di presentazione della denuncia nei casi in cui non può essere usato il modello informatico che permette la registrazione, presso la Conservatoria dei registri immobiliari, degli atti relativi a diritti su immobili, come nel caso dei valori delle aree fabbricabili, oggetto dell’atto impositivo in questione, con il quale il Comune aveva liquidato la maggiore imposta in relazione alla modifica del valore delle aree fabbricabili di proprietà della contribuente (circostanza incontestata); 16/06/2022,n. 19442; con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione,
Sentenza Cassazione n. 13062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris