CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 02085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9585/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec giannicola.scarciolla@pec - avvocatiteramo.it; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante per fusione di [OSCURATO:SOCIETA]., nuova denominazione sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]) , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri GIANCARLONARCISI; -intimato - avversola sentenza n. 124/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Ritenutoche, consentenza resa in data 25/1/2021, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda propost a da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di GiancarloNarcisi al risarcimento dei danni derivati dal preteso inesatto e negligente adempimento, da parte di quest’ultimo, delle proprie obbligazioniconnesse all’incarico di commercialista allo stesso affidato dalDi Canzio; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse rilevato la mancata dimostrazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], degli inadempimenti contestati a carico del Narcisi, con il conseguente inevitabilerigetto della relativa domanda e la conseguente condanna dellostesso al rimborso delle spese dei due gradi del giudizio di merito; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; laHDI [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , chiamata in causa dal Narcisi a fini di manleva)resiste con controricorso; GiancarloNarcisi non ha svolto difese in questa sede; AntonioDi Canzio e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserepreliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla pag. 3 - 4 del controricorso, avendo il ricorrente tempestivamente e ritualmente depositatola documentazione ivi indicata; conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente ed apodittica, nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso il gravame propostodal [OSCURATO:PERSONA] sull’errato presupposto concernente il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’attestazione della responsabilitàcontrattuale del Narcisi e dei danni derivati dal relativo inadempimento, dovendo ritenersi già acquisiti, agli atti del giudizio, gliestremi documentali idonei a consentire una valutazione positiva in ordine alla sottrazione del Narcisi ai propri obblighi contrattuali e ai danniconseguiti da tale presupposto: estremi documentali nella specie totalmentetrascurati da parte del giudice a quo ; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione s i configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza ( n el senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ) , o vvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod ob i ettiva m ente incomprensibili ; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; quantoalla pretesa sussistenza del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. –premessa l’inammissibilità dell’evocazione di tale vizio in caso di c.d. Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri doppiadecisione conforme di merito (come nel caso di specie) ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c. – osserva il Collegio che nel caso in es ame (relativoall’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trov a applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (qualerisultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n.83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ;Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile anche perché direttaa censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modocompleto ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevantiin questa sede ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la relativa condanna al rimborso, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese relative al primo grado di giudizio, nonostante l’evidente difetto di causalità tra la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, da partedel Narcisi e la proposizione dell’originaria azione risarcitoria del DiCanzio, non avendo il giudice d’appello (così come il giudice di primo grado)considerato l’intercorsa conclusione, tra il Narcisi e la [OSCURATO:PERSONA].p.a., prima della chiamata in causa di quest’ultima, di una transazione con la quale dette parti avevano determinato l’integraleestinzione del rapporto di garanzia; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio – ferma la già rilevata inammissibilità dell’evocazionedel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri decisioneconforme di merito ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c. – come, con riguardo al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. , il ricorrente abbia prospettato una pretesa falsa applicazione delle norme sulla regolazionedelle spese di lite in forza di una ricostruzione dei fatti di causa del tutto diversa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito; ciòposto, appare del tutto evidente l’impossibilità di procedere al riconoscimento di un vizio di falsa applicazione di legge (in senso proprio) là dove il ricorrente prospetti una ricostruzione della fattispecieconcreta diversa da quella operata dal giudice a quo , poiché, in tal caso, non già di una falsa applicazione di legge si tratterebbe, bensìdi un differente apprezzamento degli elementi probatori acquisiti e,conseguentemente, dell’evocazione di un vizio di motivazione al di fuori dei ristretti limiti imposti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. per la relativa denuncia; peraltro,pur quando volesse procedersi alla verifica dell’eventuale ricorsodi un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., occorre rilevareil mancato assolvimento, da parte del ricorrente, degli oneri di puntualee completa allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c.,non avendo il [OSCURATO:PERSONA] provveduto a richiamare o allegare nella lorointerezza i contenuti della transazione intercorsa tra il Narcisi e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche al fine di riscontrare l’eventuale decisivitàdel denunciato preteso omesso esame di tale atto negoziale daparte del giudice a quo , in particolare sotto il profilo dell’eventuale possibilità,per il Narcisi, di far valere pretese o ragioni particolari nei confronti della propria assicurazione non coperte dalla transazione (comeperaltro desumibile dagli stessi contenuti del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]:cfr pag. 9 del controricorso) ;Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente dispostola condanna del [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese relative al gradodi appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in assenza dialcuna integrale soccombenza del primo, avendo il giudice d’appello disatteso talune delle eccezioni preliminari avanzate dalla compagnia assicuratrice al fine di paralizzare l’impugnazione dell’odierno ricorrente, con la conseguente erroneità dell’omessa compensazione dellespese in ragione della reciprocità della soccombenza; ilmotivo è inammissibile ; osservapreliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente abbia prospettato la censura in esame sulla base di una nozione di ‘soccombenza reciproca ’ giuridicamente errata, dovendo trovare applicazione, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende- anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimentoparziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stataarticolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati glialtri ( Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ) ; fermatale premessa, deve ritenersi in ogni caso dirimente , ai fini delriscontro dell’inammissibilità della censura in esame , il consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in temadi spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 9585/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successiveconformi); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 5.000,00, oltre alle spese forfettari