CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26918/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: 14 –26918-2021 – 10/05 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Sez. distaccata di Salerno, n. 2423/05/2021,pronunciata il 17 febbraio 2021e depositata il 18 marzo 2021, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, specialista ambulatoriale in servizio presso l’Als di Salerno, presentava istanza di rimborso per euro 23.740,26, a titolo di ritenute operate dall’Azienda sanitaria sulle spese di viaggio rimborsate unitamente allo stipendio. Invero l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali prevedeva il rimborso delle spese di viaggio per gli incarichi svolti in un comune diverso da quello di residenza e che l’Azienda ospedaliera assoggettava a ritenuta ai sensi dell’art. 51 TUIR. 2.Al silenzio rifiuto opposto insorgeva con ricorso il contribuente che adiva il giudice di prossimità, il quale rigettava il gravame ritenendo che i soli rimborsi esenti da imposizione fossero quelli conseguiti a titolo risarcitorio ovvero quelli eseguiti in conseguenza di trasferte debitamente autorizzate. 3.Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado sulla scorta dell’orientamento di questa Corte e di cui all’ordinanza n. 6793/2015, secondo cui alcuna ritenuta Irpef poteva essere operata sul rimborso delle spese dovute agli specialisti ambulatoriali per lo svolgimento dell’incarico fuori dal comune di residenza. La CTR accoglieva il gravame alla luce del richiamato orientamento. 4.Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato con un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 14 –26918-2021 – 10/05 /2023 MMF 1.Con l’unico motivo di doglianza il patrono erariale lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, co. 1, 2, e 5e 6 co. 2, TUIR in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. assumendo come i rimborsi per spese di accesso, erogati ai medici specialisti ambulatoriali che svolgano il loro servizio in un Comune diverso da quello di residenza, abbiano natura retributiva e debbano quindi essere sottoposti ad imposizione e ciò alla luce di pregresse risoluzioni adottate dall’Amministrazione finanziaria. Il motivo è infondato e va respinto. 2.Infatti, «In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 51, comma 5, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro» (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8489 del 06/05/2020). Nel caso di specie, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, e del D.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, art. 48, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma c on specifica 14 –26918-2021 – 10/05 /2023 MMF parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6793 del 02/04/2015)» (Cfr. Cass, V, n. 30264/2021). 3.A latere, poi, va ricordato il principio più volte ribadito per cui i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate non costituiscono fonti del diritto (cfr. Cass. n. 5799/20). 4.La CTR ha fatto dunque buon governo dei suestesi principi sicché il motivo va respinto. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P