CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16631/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MEG il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. ore ‘[OSCURATO:PERSONA] l che ha concluso chiedendo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di arresto per il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., per aver portato fuori della propria abitazione un coltello con congegno di blocco della lama, da combattimento, in Ravenna il 27 gennaio 2017. La Corte territoriale ha applicato la pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto, computata sulla pena base di anni uno e poi ridotta di un terzo per le attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito abbreviato, e ciò dopo aver qualificato il fatto ai sensi dell'art. 41. n. 110 del 1975, in quanto il coltello detenuto dall'imputata presenta caratteristiche strutturali tali da rientrare nella categoria delle armi improprie. Ha quindi ritenuto il fatto penalmente rilevante perché la generica deduzione dell'imputata di aver portato con sé il coltello per esigenze di difesa e tutela personale non può giustificare il fatto, in assenza di una prospettazione concreta del pericolo a cui l'imputata era esposta. Il coltello fu portato in pieno giorno e ciò rende remota la prospettata situazione di pericolo. Il fatto non è di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cd. pen. per le modalità esecutive: si tratta di un coltello con congegno di blocco della lama, da combattimento, e fu portatoAn pieno giorno e in zona abitata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa applicazione della scriminante, anche putativa, del porto legittimo dell'arma al di fuori della propria abitazione. L'imputata ha immediatamente giustificato il porto del coltello con la necessità di accrescere il proprio senso di sicurezza nell'andare in giro a piedi e in bicicletta, avendo in passato ricevuto da estranei attenzioni che le misero paura. La Corte di appello non ha affrontato il tema del profilo putativo della scriminante e ha contestato in modo del tutto illogico la scelta dell'oggetto con cui l'imputata si sentiva più sicura e il fatto che lo portava di giorno. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non aver ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con motivazione illogiche incentrate sulle caratteristiche del coltello, che invero ha una potenzialità offensiva per il fatto di essere un coltello, e per averlo portato di giorno.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non aver fatto applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità e comunque per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per applicazione della diminuente per il rito nella misura di un terzo invece che della metà. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per la ricorrenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al quarto motivo. Per il resto va rigettato sulla base delle ragioni che di seguito si espongono. 2. Il reato per il quale è intervenuta la condanna ha natura contravvenzionale e, in forza della novella introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha modificato l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la riduzione di pena per la scelta del giudizio abbreviato in caso di reato contravvenzionale non è di un terzo ma della metà. Il fatto è stato commesso anteriormente all'entrata in vigore della novella ma, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, essa ha indubbi effetti sostanziali, incidendo sull'entità del trattamento sanzionatorio, e quindi trova applicazione retroattiva a norma dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. - cfr. Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869; Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 271752; Sez. 1, n. 6300 del 21/12/2018, dep. 2019, Farina, n. m.; Sez 1, n. 50435 del 25/09/2018, n. m.; Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021, Rv. 280946; Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Rv. 281488 -. Il giudice ha allora errato nel diminuire, in ragione della scelta del rito, la pena di un terzo e non della metà, non potendo rilevare ora se il medesimo errore sia stato compiuto dal giudice di primo grado senza che l'imputato lo abbia fatto valere con uno specifico motivo di appello. Infatti, la dedotta violazione di legge ben può essere rilevata ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e quindi anche d'ufficio, in ragione del carattere tassativo della previsione sulla riduzione di pena per la scelta del rito in specie "nell'indicazione del quantum della riduzione" che "scolpisce, quindi, nitidamente il contenuto dell'obbligo' decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge" - così Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2022, Rv. 280539; v., in tal senso, Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Rv. 281488, secondo cui "è ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole essendo l'art. 2, comma quarto, cod. pen. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della lex mitior" La sentenza deve pertanto essere annullata, sul punto, senza rinvio e la pena irrogata deve essere rideterminata in mesi quattro di arresto. La Corte di appello ha infatti stabilito una pena base di anni uno di arresto, ridotta a mesi otto a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti. Questa misura di pena va ridotta non già di un terzo, giungendo alla pena irrogata di mesi cinque e giorni dieci di arresto, ma della metà, e quindi a mesi quattro di arresto, ciò in applicazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, che conferisce alla Corte di cassazione il potere di statuire, contestualmente all'annullamento senza rinvio, in punto di pena sulla base di un'operazione aritmetica che non comporti accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). 3. Il primo motivo è invece manifestamente infondato. Con l'atto di appello l'imputata ha richiesto il riconoscimento del giustificato motivo del porto del coltello e la Corte di appello ha correttamente rilevato la genericità della deduzione operata con il riferimento a vaghe esigenze di difesa rispetto a pericoli non descritti ed evocati con la necessaria specificità. Non è per nulla illogica, poi, la considerazione della Corte di appello in ordine alla scarsa plausibilità della evocazione di un giustificato motivo, per paventate possibili aggressioni alla persona, in relazione al porto del coltello "in pieno giorno e in zona abitata", quando all'evidenza il pericolo di aggressione è giocoforza assai meno pressante. 4. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La Corte di appello ha dato adeguata e logica motivazione del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha a tal fine fatto riferimento alle caratteristiche del coltello, munito di un congegno di blocco della lama, e inquadrabile tra i coltelli da combattimento; e alle modalità del porto, avvenuto in pieno giorno e in zona abitata, e quindi in modo da accrescere l'esposizione a pericolo dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Le stesse considerazioni sono a fondamento della decisione di non riconoscere l'attenuante della lieve entità, che è pertanto della decisione di non riconoscere l'attenuante della lieve entità„ che t beTtanto sostenuta da idonea motivazione. Il trattamento sanzionatorio è stato contenuto in misura non superiore alla media edittale, e quindi, per giurisprudenza costante, non necessita di una specifica motivazione. È infatti incontroverso che non è. necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, dovendosi piuttosto precisare che la media "deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo" - Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 -. 5. Il ricorso, pertanto, fermo l'annullamento senza rinvio in punto di pena per la riduzione conseguente al giudizio abbreviato, va rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in mesi quattro di arresto. Ri