CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 50060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1968 avverso la sentenza resa il 25 maggio 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 settembre 2021, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di appropriazione indebita. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato invocando l'assoluzione. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto la sentenza è stata pronunciata il 25 maggio 2023 e depositata nei 15 giorni successivi la data dell'udienza e pertanto il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il 10 luglio 2023 come attestato anche dalla cancelleria. Il ricorso è stato proposto il 20 settembre 2023, ben oltre il termine per la presentazione di rituale impugnazione. Ed infatti il dispositivo di sentenza pronunziato il 25 maggio non prevedeva termine per il deposito della motivazione, che è stata depositata entro i 15 giorni successivi, sicché dal 9 giugno decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 15 novembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P