CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04p7ud5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23/04/2024 la Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Roma il 09/09/2021 a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 cod. pen. alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza il difensore d’ufficio dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso del Foro di Roma, presentava ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo lamentava i vizi di cui all’articolo 606, lettere c), d) ed e) cod. proc. pen., avendo nel giudizio di appello il difensore dedotto con memoria scritta la nullità della citazione a giudizio dell’imputato in quanto notificata al difensore d’ufficio e non nei luoghi di cui all’art. 157, 157- bis, 157-ter e 161 c.p.p.. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in quanto la Corte di appello parte dal presupposto che, sulla doglianza di cui al punto che precede, il difensore non avesse rassegnato conclusioni, laddove aveva invece depositato conclusioni scritte presso la casella PEC della Corte di appello di Roma. 3. In data 18/11/2024 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso chiedeva che il ricorso venisse trattato in Sezione ed accolto. 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere analizzati congiuntamente, è inammissibile. Va preliminarmente evidenziato come la scheda di spoglio avesse indicato la trattazione de plano del processo per violazione dell’articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che tuttavia non può trovare applicazione al caso di specie in quanto dalla sentenza di prima cura si evince che il ricorrente odierno fosse stato presente in primo grado, mentre la trattazione cartolare del giudizio di appello esclude che si possa configurare l’assenza dell’imputato. Tuttavia, la circostanza che il difensore del ricorrente abbia – nel presente procedimento - depositato memoria, ha consentito la positiva instaurazione del contraddittorio cartolare, per cui è possibile per il Collegio trattenere lo stesso in decisione. 5. Ciò premesso, se per un verso va evidenziato come la memoria di replica sia effettivamente stata trasmessa alla Seconda Sezione della Corte di appello di Roma in data 17/04/2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’Allegato al Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia, contenente gli “Indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137” (“[OSCURATO:EMAIL]”), la dedotta nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello costituiva censura inammissibile in quanto proponeva una lettura degli atti completamente distonica rispetto alla vigente normativa processuale. L’imputato, infatti, presente in primo grado, aveva eletto domicilio presso il difensore e presso tale domicilio eletto veniva correttamente notificata la citazione a giudizio, per cui la dedotta nullità per omessa notifica nei luoghi di cui all’articolo 157 cod. proc. pen. è irricevibile. Che il Maiga, del resto, avesse perfetta conoscenza del procedimento emerge del resto proprio dalla presentazione di memoria difensiva. Va rammentato che, secondo questa Corte, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01). In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie per genericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri, Rv. 219060 – 01), posto che essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, Scarsi, Rv. 212023 - 01). Inoltre, è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01). 6. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s