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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16528/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1950 avverso la sentenza n. 3090/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 13 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 novembre 2019 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre 2018 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di usura aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.

Secondo il ricorrente, il momento consumativo del reato sarebbe da individuare in quello dell'ultima risc:ossione sia degli interessi che del capitale, avvenuta il 30 novembre 2005, così che la successiva cambiale, menzionata dal Tribunale e presentata per il pagamento nel luglio 2006 ma protestata, non rileverebbe e il reato si sarebbe consumato prima della legge n. 251/2005.

La pena, quindi, sarebbe da calcolare tenendo conto dell'art. 644 cod. pen. nel testo originario, con conseguente decorso del termine di prescrizione, pur tenendo conto delle sospensioni intervenute.

All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso poggia su un motivo infondato. 1.1 Ai fini della risoluzione della questione, posta dal ricorrente, relativa all'estinzione del reato per prescrizione, assume senz'altro valenza propedeutica la definizione della natura del delitto di usura, in quanto direttamente incidente sull'individuazione del momento consumativo dello stesso.

Al riguardo è da condividere l'indirizzo giurisprudenziale, più diffuso e consolidato, secondo il quale il delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispec:ie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria e aventi in comune l'induzione del soggetto passivo a concordare interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa mobile.

Delle due fattispecie, l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato.

Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto e in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione, rimasta inadempiuta.

Ne deriva, in tema di prescrizione, che, qualora vi siano adempimenti del debito frazionati e prolungati nel tempo, il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari.

Siffatta conclusione, già affermata in epoca antecedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate con la riforma di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ha trovato sistematica e formale conferma nella previsione dell'art. 644 ter 2 cod. pen., introdotta dalla suindicata legge, il quale, nello stabilire che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale", non è allineato con l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e rappresenta il superamento di quella visione del delitto tutta incentrata sul momento della pattuizione.

Ne discende che, come ritenuto in plurime decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 6918 del 25/1/2011, Rv. 249399; Sez. 2, n. 42322 del 19/6/2009, Rv. 245240; Sez. 2, n. 34910 del 10/7/2008, Rv. 241818; Sez. 1, 19/10/1998, Rv 211610), "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, necessariamente realizzandosi, così, una situazione non assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata".

In particolare, e da ultimo, si è precisato (Sez. 2, n. 35878 del 23/9/2020, Rv. 280313) che i pagamenti o i comportamenti, compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che è non fondato l'assunto difensivo, secondo cui il reato si sarebbe consumato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251/2005.

Al riguardo, la Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha collocato il dies a quo dal quale computare il' termine di prescrizione nella prima metà del 2006, allorché vi furono i tentativi da parte dell'imputato di porre all'incasso taluni assegni, ricevuti dalla persona offesa, e, in ultimo, la prima della serie di cambiali, che furono sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] e girate dal padre Claudio.

La Corte territoriale ha rimarcato che nel maggio del 2006 vennero emesse da [OSCURATO:PERSONA] 11 cambiali all'ordine di [OSCURATO:PERSONA] e da queste girate all'imputato.

Esse, "lungi dal costituire promessa di pagamento di un mutuo concesso ex novo, si inseriscono all'evidenza in quel complesso di rapporti in essere tra imputato e persona offesa, di talché di questo costituiscono l'ultimo momento consumativo sotto il profilo del riconoscimento di nuovi interessi a seguito di una nuova dilazione di pagamento".

Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio.

E' del tutto corretta l'affermazione della Corte del merito secondo cui la consegna delle cambiali si è inserita nell'arco della consumazione prolungata del reato di usura, commesso dall'imputato, e, quindi, non esulava da tale delitto ma si integrava nello schema consumativo di esso.

Né tale conclusione potrebbe essere smentita dall'avvenuto protes, delle cambiali, atteso che il loro rilascio ha costituito comunque una posta attiva per il patrimonio dell'imputato.

Le cambiali, infatti, configurano delle promesse di pagamento, che danno diritto ad esigere il pagamento delle somme indicate e, ove protestate, come avvenuto nel caso in esame, legittimano il portatore a intraprendere azioni giudiziarie per far valere l'inadempimento di colui che le ha rilasciate.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che le cambiali sono state rilasciate proprio per effetto degli accordi usurai intercorsi tra le parti, così che la loro consegna all'imputato ha concretizzato un comportamento attuativo del patto usuraio ed ha costituito, quindi, quella riscossione di interessi o capitale, indicata dall'art. 644 ter cod. pen. quale dies a quo per il computo del termine di prescrizione.

Come correttamente rilevato dal Collegio del merito, la consegna delle cambiali, avvenuta a maggio 2006, lungi dal costituire un post factum penalmente rilevante, "implementa la fattispecie legale, la quale, quindi, viene a estendersi temporalmente anche oltre la data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, così finendo per essere sanzionata con le pene previste dall'art. 644 cod. pen. nel testo attualmente in vigore".

Essendo poi stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, cod. pen., che è ad effetto speciale e, dunque, necessariamente computabile per il calcolo del termine di prescrizione, la pena massima per tale reato è pari a 18 anni e 9 mesi, essendo presenti fatti interruttivi.

Ne discende che il termine di prescrizione non è ancora decorso, pur a trascurare i sussistenti periodi di sospensione (dal 12 luglio al 12 settembre 2016 per legittimo impedimento dell'imputato; dall'Il aprile al 19 ottobre 2017 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze).

In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.

2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1950 avverso la sentenza n. 3090/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 13 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 novembre 2019 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre 2018 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di usura aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Secondo il ricorrente, il momento consumativo del reato sarebbe da individuare in quello dell'ultima risc:ossione sia degli interessi che del capitale, avvenuta il 30 novembre 2005, così che la successiva cambiale, menzionata dal Tribunale e presentata per il pagamento nel luglio 2006 ma protestata, non rileverebbe e il reato si sarebbe consumato prima della legge n. 251/2005. La pena, quindi, sarebbe da calcolare tenendo conto dell'art. 644 cod. pen. nel testo originario, con conseguente decorso del termine di prescrizione, pur tenendo conto delle sospensioni intervenute. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso poggia su un motivo infondato. 1.1 Ai fini della risoluzione della questione, posta dal ricorrente, relativa all'estinzione del reato per prescrizione, assume senz'altro valenza propedeutica la definizione della natura del delitto di usura, in quanto direttamente incidente sull'individuazione del momento consumativo dello stesso. Al riguardo è da condividere l'indirizzo giurisprudenziale, più diffuso e consolidato, secondo il quale il delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispec:ie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria e aventi in comune l'induzione del soggetto passivo a concordare interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa mobile. Delle due fattispecie, l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto e in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione, rimasta inadempiuta. Ne deriva, in tema di prescrizione, che, qualora vi siano adempimenti del debito frazionati e prolungati nel tempo, il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari. Siffatta conclusione, già affermata in epoca antecedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate con la riforma di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ha trovato sistematica e formale conferma nella previsione dell'art. 644 ter 2 cod. pen., introdotta dalla suindicata legge, il quale, nello stabilire che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale", non è allineato con l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e rappresenta il superamento di quella visione del delitto tutta incentrata sul momento della pattuizione. Ne discende che, come ritenuto in plurime decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 6918 del 25/1/2011, Rv. 249399; Sez. 2, n. 42322 del 19/6/2009, Rv. 245240; Sez. 2, n. 34910 del 10/7/2008, Rv. 241818; Sez. 1, 19/10/1998, Rv 211610), "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, necessariamente realizzandosi, così, una situazione non assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata". In particolare, e da ultimo, si è precisato (Sez. 2, n. 35878 del 23/9/2020, Rv. 280313) che i pagamenti o i comportamenti, compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che è non fondato l'assunto difensivo, secondo cui il reato si sarebbe consumato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251/2005. Al riguardo, la Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha collocato il dies a quo dal quale computare il' termine di prescrizione nella prima metà del 2006, allorché vi furono i tentativi da parte dell'imputato di porre all'incasso taluni assegni, ricevuti dalla persona offesa, e, in ultimo, la prima della serie di cambiali, che furono sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] e girate dal padre Claudio. La Corte territoriale ha rimarcato che nel maggio del 2006 vennero emesse da [OSCURATO:PERSONA] 11 cambiali all'ordine di [OSCURATO:PERSONA] e da queste girate all'imputato. Esse, "lungi dal costituire promessa di pagamento di un mutuo concesso ex novo, si inseriscono all'evidenza in quel complesso di rapporti in essere tra imputato e persona offesa, di talché di questo costituiscono l'ultimo momento consumativo sotto il profilo del riconoscimento di nuovi interessi a seguito di una nuova dilazione di pagamento". Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio. E' del tutto corretta l'affermazione della Corte del merito secondo cui la consegna delle cambiali si è inserita nell'arco della consumazione prolungata del reato di usura, commesso dall'imputato, e, quindi, non esulava da tale delitto ma si integrava nello schema consumativo di esso. Né tale conclusione potrebbe essere smentita dall'avvenuto protes, delle cambiali, atteso che il loro rilascio ha costituito comunque una posta attiva per il patrimonio dell'imputato. Le cambiali, infatti, configurano delle promesse di pagamento, che danno diritto ad esigere il pagamento delle somme indicate e, ove protestate, come avvenuto nel caso in esame, legittimano il portatore a intraprendere azioni giudiziarie per far valere l'inadempimento di colui che le ha rilasciate. Nel caso in esame, non vi è dubbio che le cambiali sono state rilasciate proprio per effetto degli accordi usurai intercorsi tra le parti, così che la loro consegna all'imputato ha concretizzato un comportamento attuativo del patto usuraio ed ha costituito, quindi, quella riscossione di interessi o capitale, indicata dall'art. 644 ter cod. pen. quale dies a quo per il computo del termine di prescrizione. Come correttamente rilevato dal Collegio del merito, la consegna delle cambiali, avvenuta a maggio 2006, lungi dal costituire un post factum penalmente rilevante, "implementa la fattispecie legale, la quale, quindi, viene a estendersi temporalmente anche oltre la data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, così finendo per essere sanzionata con le pene previste dall'art. 644 cod. pen. nel testo attualmente in vigore". Essendo poi stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, cod. pen., che è ad effetto speciale e, dunque, necessariamente computabile per il calcolo del termine di prescrizione, la pena massima per tale reato è pari a 18 anni e 9 mesi, essendo presenti fatti interruttivi. Ne discende che il termine di prescrizione non è ancora decorso, pur a trascurare i sussistenti periodi di sospensione (dal 12 luglio al 12 settembre 2016 per legittimo impedimento dell'imputato; dall'Il aprile al 19 ottobre 2017 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze). In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento. 2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore
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