Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:683
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑261/09
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Art. 3, n. 2 — Principio del ne bis in idem — Nozione di “stessi fatti” — Possibilità per l’autorità giudiziaria di esecuzione di negare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo — Sentenza definitiva nello Stato membro emittente — Detenzione di sostanze stupefacenti — Traffico di sostanze stupefacenti — Organizzazione criminale»
Massime della sentenza
1.
Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri — Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54; decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 3, punto 2)
2.
Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri — Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo
(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 3, punto 2)
1.
Ai fini dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3,
n. 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri,
costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Peraltro, la nozione di «stessi fatti» figura parimenti nell’art. 54
della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e, in questo contesto, è stata interpretata nel senso della sola
identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato. Alla luce dell’obiettivo comune degli
artt. 54 della citata convenzione e 3, n. 2, della menzionata decisione quadro, consistente nell’evitare che una persona venga
nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti, l’interpretazione di tale nozione fornita nell’ambito della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen si applica parimenti nel contesto della decisione quadro 2002/584.
(v. punti 39-40, 51 e dispositivo)
2.
In presenza di circostanze in cui, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione
quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, formulata dall’autorità
giudiziaria di esecuzione, l’autorità giudiziaria emittente, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto
delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2, di tale decisione quadro, abbia espressamente
rilevato che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva
riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava, quindi, al perseguimento dei reati indicati
nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla
sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2.
Infatti, si ritiene che una persona ricercata sia stata oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti, ai sensi
dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584, nel caso in cui, in esito ad un procedimento penale, l’azione penale si
sia definitivamente estinta o, ancora, qualora l’autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia emanato una decisione di definitivo
proscioglimento dell’imputato per i fatti contestatigli. La natura «definitiva» di una sentenza, ai sensi dell’art. 3, n. 2,
della decisione quadro rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui tale sentenza è stata pronunciata. In tal
senso, una decisione che, secondo la legge dello Stato membro che abbia avviato un procedimento penale nei confronti di una
persona, non estingua definitivamente l’azione penale a livello nazionale per taluni fatti non può, in linea di principio,
produrre l’effetto di costituire un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi
fatti, a carico di tale persona in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione. Ciò si verifica, segnatamente, nel caso in cui l’autorità
giudiziaria emittente indichi espressamente che, in base alla propria legge nazionale, l’imputato è stato oggetto di una sentenza
definitiva riguardante singoli fatti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ma che le imputazioni oggetto del suo
mandato di arresto si fondano su fatti differenti, attinenti al reato di criminalità organizzata nonché ad altri reati di
illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della loro rivendita, che non hanno costituito oggetto della sentenza
precedente, benché le autorità inquirenti disponessero già di talune informazioni in punto di fatto relative a tali reati.
Dal momento che dalla risposta fornita dall’autorità giudiziaria emittente emerge che la prima sentenza pronunciata da un
giudice nazionale non può essere considerata nel senso che essa abbia definitivamente estinto l’azione penale a livello nazionale,
con riguardo ai fatti oggetto del relativo mandato d’arresto, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve trarre tutte le conseguenze
dalle valutazioni espresse nella risposta dell’autorità giudiziaria emittente.
(v. punti 45-47, 49-51 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 novembre 2010 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 3, n. 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di “stessi fatti” – Possibilità per l’autorità giudiziaria di esecuzione di negare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo – Sentenza definitiva nello Stato membro emittente – Detenzione di sostanze stupefacenti – Traffico di sostanze stupefacenti – Organizzazione criminale»
Nel procedimento C‑261/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 35 UE, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Germania), con decisione 29 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2009, nella causa relativa all‘esecuzione
di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. [OSCURATO:PERSONA], K. Lenaerts e J.‑C. Bonichot, presidenti
di sezione, dai sigg. M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C. Toader (relatore)
e M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, dalla sig.ra S. Unzeitig e dal sig. J. Möller, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo greco, dalla sig.ra T. Papadopoulou e dal sig. G. Karipsiadis, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues, e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra M. de Ree, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e C. Meyer-Seitz, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra S. Lee, barrister;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13
giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU L 190,
pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro») e, in particolare, sul principio del ne bis in idem.
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito dell’esecuzione in Germania di un mandato di arresto europeo relativo a taluni procedimenti
penali intentati dalle autorità italiane nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e di altre 76 persone sospette di aver organizzato
un traffico di cocaina nella regione di Vittoria (Italia).
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
I ‘considerando’ primo, quinto, ottavo, decimo, nonché dodicesimo della decisione quadro così recitano:
«(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno
abolire tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia
dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate
di aver commesso un reato.
(…)
(5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione
tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo
sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna
in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti
alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri
dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute
in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
(…)
«(8) Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente,
il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere
la decisione relativa alla sua consegna».
(…)
(10) Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’attuazione
di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi
sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo
7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.
(…)
(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato
sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (...), segnatamente il capo VI. Nessun
elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla
consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere
che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso,
della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che
la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
(...)».
4
L’art. 1 della decisione quadro così dispone:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di
una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente
alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione
europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
5
A termini dell’art. 2, nn. 1 e 2, della decisione quadro:
«1. Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena
privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici
mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate
di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente
dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in
detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore
a tre anni:
– partecipazione a un’organizzazione criminale,
(…)
– traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
(…)»
6
La decisione quadro, all’art. 3, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo», prevede
quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di
eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:
(…)
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata
giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione
sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della
condanna; (...).
(…)».
7
L’art. 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», così dispone:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla
presente decisione quadro.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti
per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente
in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza
di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità
giudiziaria dell’esecuzione».
8
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione
economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19
luglio 1990, così recita:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento
penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita
o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa
più essere eseguita».
9
Ai termini del successivo art. 57, nn. 1 e 2, della CAAS:
«1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno
motivo di ritenere che l’imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte
contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti
alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento
deve continuare».
10
Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica federale di Germania ha effettuato una dichiarazione ai
sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo
le modalità di cui all’art. 35, n. 3, lett. b), UE.
Le normative nazionali
La normativa tedesca
11
L’art. 3, n. 2, della decisione quadro è stato trasposto nel diritto tedesco dall’art. 83, n. 1, della legge 23 dicembre 1982
sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale [Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG)],
nel testo risultante dalla legge sul mandato d’arresto europeo 20 luglio 2006 [[OSCURATO:PERSONA] – BGBI. I, pag. 1721
(EuHbG)]. Tale articolo, rubricato «Ulteriori requisiti di ammissibilità», così recita:
«L’estradizione non è ammissibile, qualora
1. la persona ricercata sia stata già giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva per gli stessi fatti oggetto
della domanda di estradizione, a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata già eseguita o sia in fase di
esecuzione ovvero non possa più essere eseguita in forza della legge dello Stato membro della condanna (…).
(…)»
La normativa italiana
12
Gli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope», prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, così dispongono:
«Articolo 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette
in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope (…) è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
(…)
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
Articolo 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci (…).
(…)»
13
Ai sensi dell’art. 649 del codice di procedura penale italiano, «[l’]imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto
penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo
viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze».
14
Secondo le indicazioni del governo italiano, dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione emerge che la «preclusione
di cui all’art. 649 del codice di procedura penale non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già
intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un’ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente
valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa
o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice».
I fatti e il procedimento nella causa principale
15
Il 7 novembre 2008, il Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, emetteva un mandato d’arresto
europeo (in prosieguo: il «mandato di arresto») a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], fondato su un mandato d’arresto nazionale dello
stesso Tribunale di Catania, emesso il 5 settembre 2008 nei confronti del medesimo nonché di altri 76 coimputati.
16
Nel mandato d’arresto europeo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva accusato di due fatti.
17
Da un lato, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 ed il novembre 2005, egli avrebbe partecipato, nell’ambito di un’associazione
per delinquere formata da almeno altre dieci persone, a un traffico di cocaina organizzato a Vittoria, nonché in altre città
italiane e in Germania. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di corriere e di mediatore, ma sarebbe
stato altresì incaricato del procacciamento di cocaina e del relativo commercio. Orbene, a termini dell’art. 74, commi 1 e
3, del DPR n. 309/90, tali fatti sono passibili, nell’ordinamento italiano, di una pena reclusiva della durata minima di 20
anni.
18
Dall’altro, nel medesimo periodo e nelle stesse località, agendo singolarmente o come complice, egli sarebbe entrato illegittimamente
in possesso e avrebbe trasportato, venduto o ceduto cocaina a terzi. Per tali fatti, la legge italiana prevede per il reo
una pena reclusiva compresa tra 8 e 20 anni, oltre eventuali aggravanti.
19
In tale contesto, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] venivano fatte valere circostanze aggravanti, considerato che questi aveva
ceduto, tramite la rete di vendita, cocaina ad un minore.
20
Secondo le indicazioni fornite nel mandato d’arresto nazionale, varie autorità italiane, a partire dal mese di gennaio 2004,
svolgevano indagini su un traffico illecito di cocaina nella zona di Vittoria. Tali indagini sono consistite, in particolare,
in intercettazioni telefoniche su ampia scala che hanno consentito di acclarare l’esistenza di una rete organizzata, comprendente
due associazioni criminali, il che implicava l’applicabilità dell’art. 74 del DPR n. 309/90. Peraltro, le intercettazioni
delle conversazioni telefoniche del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 13 settembre 2005 confermavano
la sua partecipazione a tale rete. Egli veniva altresì pedinato dalle autorità inquirenti in occasione di alcuni suoi spostamenti,
in particolare tra la Sicilia e Milano il 28 luglio nonché il 12 agosto 2005, e tra la Sicilia, Esslingen (Germania) e Catania
il 12 settembre 2005.
21
In occasione di quest’ultimo spostamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] acquistava 150 g di cocaina a Esslingen e, al suo ritorno, la sera
del 13 settembre 2005, veniva fermato, mentre scendeva dal treno alla stazione di Catania, dalla polizia ferroviaria, che
procedeva alla sua perquisizione scoprendo che trasportava due sacchetti contenenti, rispettivamente, 9,5 e 145,96 grammi
di cocaina, corrispondenti a 599‑719 dosi individuali.
22
Con sentenza 30 novembre 2005, il Tribunale di Catania condannava il sig. [OSCURATO:PERSONA] alla pena reclusiva di anni tre, mesi sei,
e giorni venti, nonché alla pena pecuniaria pari a EUR 13 000. Nella sua requisitoria, il pubblico ministero contestava al
sig. [OSCURATO:PERSONA] di aver posseduto illecitamente, il 13 settembre 2005, 155,46 g di cocaina ai fini dell’ulteriore rivendita.
Il Tribunale di Catania riteneva acquisita la prova dell’effettività di tali circostanze. Su richiesta del sig. [OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale statuiva secondo il rito abbreviato, il che gli consentiva di ottenere una riduzione della pena. Con sentenza
18 aprile 2006, la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale.
23
Successivamente, il Tribunale di Catania riduceva per indulto la pena del sig. [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui questi ha effettivamente
scontato una pena di soli 10 mesi e 20 giorni di reclusione beneficiando inoltre di una riduzione dell’ammenda.
24
Essendo giunta a conoscenza, il 3 dicembre 2008, del mandato d’arresto europeo in base al sistema informativo previsto dall’Accordo
di Schengen (in prosieguo: il «SIS»), la [OSCURATO:PERSONA] (procura generale di [OSCURATO:PERSONA]) disponeva l’arresto
del sig. [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione il 29 dicembre 2008, traducendolo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. All’atto della
comparizione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla sua consegna all’autorità giudiziaria emittente e non rinunciava ad avvalersi
della regola della specialità. Su richiesta della detta procura generale, l’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva alle autorità
italiane, con decisione 22 gennaio 2009, di verificare se la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 30 novembre
2005 non ostasse all’esecuzione del mandato d’arresto.
25
Non avendo ottenuto nessuna informazione dalle dette autorità, l’[OSCURATO:PERSONA], con decisione 20 marzo 2009,
sospendeva il mandato d’arresto. Tenuto conto delle problematiche, tanto in fatto quanto in diritto, insite nella causa principale,
il giudice medesimo assegnava peraltro al sig. [OSCURATO:PERSONA] un difensore d’ufficio.
26
Successivamente e in risposta alla richiesta di informazioni effettuata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, il giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania rispondeva infine, in data 4 aprile 2009, nella sua qualità di
autorità giudiziaria emittente del mandato d’arresto, che la sentenza 30 novembre 2005 non ostava al perseguimento dei reati
di cui al mandato d’arresto e che non si trattava, quindi, di una fattispecie che potesse ricadere nell’ambito del principio
del «ne bis in idem». La procura generale di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto al giudice del rinvio l’esecuzione del mandato d’arresto.
27
L’[OSCURATO:PERSONA] si chiede, tuttavia, se possa opporsi all’esecuzione del mandato d’arresto emesso per i reati
di criminalità organizzata tenuto conto del fatto che, a suo parere, al momento dell’inchiesta da cui è scaturita la condanna
del sig. [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di dosi di cocaina ai fini della rivendita, gli inquirenti italiani disponevano già di prove
sufficienti per incolparlo ed incriminarlo per le imputazioni contenute nel mandato d’arresto europeo, segnatamente per il
traffico di droga organizzato. Tuttavia, nell’interesse della conduzione delle indagini, al fine di poter smantellare tale
traffico e arrestare gli altri soggetti implicati, dette autorità inquirenti non avrebbero comunicato al Giudice per le indagini
preliminari le informazioni e le prove in loro possesso, né avrebbero chiesto, all’epoca, l’avvio di un procedimento penale
per tali fatti.
28
Secondo il giudice del rinvio, nel diritto tedesco, come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in
linea di principio, potrebbe essere ancora penalmente perseguito a posteriori se, da un lato, soltanto singole azioni del
membro di tale organizzazione sono state oggetto della denuncia e dell’indagine giudiziaria precedenti e se, dall’altro, l’imputato
non ha acquisito il legittimo affidamento sul fatto che il primo procedimento riguardasse tutte le azioni compiute nell’ambito
dell’associazione. Il giudice del rinvio non sembra tuttavia condividere pienamente tale posizione del Bundesgerichtshof.
Esso suggerisce, infatti, di aggiungere una terza condizione, vale a dire che, al momento della decisione giudiziaria sul
fatto singolo, gli inquirenti ignorassero necessariamente la sussistenza di altri reati individuali e di un reato associativo,
contrariamente a quanto, appunto, verificatosi per quanto riguarda le autorità inquirenti in Italia.
29
Il giudice medesimo rileva, peraltro, che, da un lato, nella causa principale non sussisterebbero elementi transnazionali,
in quanto il potenziale «idem» sarebbe costituito da una pronuncia giudiziaria del medesimo Stato membro di emissione e non
di un altro Stato membro. Dall’altro, tale giudice rileva che la nozione di «stessi fatti» non ha ancora costituito oggetto
di una pronuncia della Corte nel contesto del mandato d’arresto europeo. Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA] si chiede, quindi, se
la giurisprudenza elaborata nell’ambito della CAAS possa essere trasposta ad una fattispecie come quella oggetto della causa
principale.
30
Ciò premesso, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la questione relativa alla sussistenza degli “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della [decisione quadro] debba
essere risolta sulla base:
a) della legge dello Stato membro emittente, ovvero
b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero
c) di una interpretazione della nozione di “stessi fatti” autonoma e uniforme nell’Unione.
2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti costituiscano, rispetto all’appartenenza ad una associazione a delinquere
volta all’illecito traffico di stupefacenti, “stessi fatti” ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, laddove le
autorità inquirenti disponevano, al momento della pronuncia della sentenza sulle dette importazioni, di informazioni e di
prove che alimentavano il forte sospetto dell’appartenenza ad un’associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici
nella conduzione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all’autorità giudiziaria e di promuovere la
conseguente azione penale».
31
Su richiesta del giudice del rinvio, motivata dalla preoccupazione del giudice medesimo di non procrastinare i tempi della
consegna sollecitata dalle autorità italiane, la sezione designata ha esaminato la necessità di sottoporre il presente procedimento
alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte. Con decisione 20 luglio 2009,
adottata a termini del n. 1, quarto comma, del detto articolo, la Sezione designata, sentito l’avvocato generale, ha deciso
di non accogliere la richiesta.
Sulle questioni pregiudiziali
32
Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in circostanze come quelle oggetto della
causa principale, possa opporsi all’esecuzione del mandato d’arresto sulla base dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.
33
Infatti, dal primo quesito pregiudiziale, riguardante la questione se la nozione di «stessi fatti» di cui al detto art. 3,
n. 2, costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione, emerge, che, a parere del giudice del rinvio, qualora tale
nozione dovesse essere esaminata unicamente alla luce del diritto dello Stato membro di emissione o di quello dello Stato
membro d’esecuzione, detto giudice sarebbe quindi tenuto a procedere alla consegna del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione scaturisce
dal fatto che, da un lato, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in linea
di principio, può essere ancora penalmente perseguito a posteriori qualora, da un lato, soltanto singole azioni del membro
di tale organizzazione, siano state oggetto della denuncia e dell’indagine giudiziaria precedenti e se l’imputato non abbia
acquisito il legittimo affidamento sul fatto che il primo procedimento riguardasse tutte le azioni compiute nell’ambito dell’associazione.
Dall’altro, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, menzionata supra al punto 14 e nelle informazioni,
riportate supra al punto 26, fornite al giudice del rinvio il 4 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Catania, la sentenza 30 novembre 2005 pronunciata dal Tribunale medesimo, non osta, nel diritto italiano, al perseguimento
per imputazioni come quelle contenute nel mandato d’arresto.
34
Per contro, qualora la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro dovesse essere considerata
quale nozione autonoma del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio chiede, con il secondo quesito pregiudiziale, se, contrariamente
ai diritti italiano e tedesco, come interpretati dai supremi giudici degli [OSCURATO:PERSONA] medesimi, tale disposizione della decisione
quadro esiga, al fine di consentire il perseguimento di una persona per un’imputazione più ampia di quella già oggetto di
una sentenza definitiva riguardante una singola azione, che le autorità inquirenti ignorassero necessariamente, al momento
della prima incriminazione da cui sia scaturita tale sentenza definitiva, l’esistenza di altri reati singoli e di un reato
di associazione, diversamente da quanto, in realtà, accaduto nel caso delle autorità inquirenti italiane.
35
Si deve ricordare, in limine, che, come risulta in particolare dall’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro nonché dai suoi
‘considerando’ quinto e settimo, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze
o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (sentenza 6 ottobre 2009, causa
C‑123/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9621, punto 56).
36
Il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro, implica, a norma dell’art. 1,
n. 2, di quest’ultima, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono, in linea di principio, tenuti a dar corso ad un mandato di arresto europeo
(sentenza 1° dicembre 2008, causa C‑388/08 PPU, Leymann e Pustovarov, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8983, punto 51).
37
Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nel caso di non esecuzione obbligatoria
previsto dall’art. 3 della decisione quadro nonché nei casi elencati dal successivo art. 4 (v., in tal senso, sentenza Leymann
e Pustovarov, cit., punto 51).
38
A tal riguardo, la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro non può essere lasciata alla
discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base del loro diritto nazionale. Infatti, dalla
necessità di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione discende che i termini di una disposizione di tale
diritto, laddove non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri con riguardo alla nozione medesima, devono
essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme (v., per analogia, sentenza 17 luglio 2008,
causa C‑66/08, Kozłowski, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6041, punti 41 e 42). Essa costituisce, quindi, una nozione autonoma del diritto dell’Unione
la quale, come tale, può costituire oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di qualsiasi giudice dinanzi
al quale sia stata proposta una controversia a tal riguardo, nel rispetto delle condizioni stabilite nel titolo VII del protocollo
n. 36 del TFUE relativo alle disposizioni transitorie.
39
Si deve rilevare che tale nozione di «stessi fatti» figura parimenti nell’art. 54 della CAAS. In tale contesto, detta nozione
è stata interpretata nel senso della sola identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente
collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato
(v. sentenze 9 marzo 2006, causa C‑436/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2333, punti 27, 32 e 36, e 28 settembre 2006, causa
C‑150/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9327, punti 41, 47 e 48).
40
Alla luce dell’obbiettivo comune degli artt. 54 della CAAS e 3, n. 2, della decisione quadro, consistente nell’evitare che
una persona venga nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti, si deve riconoscere che l’interpretazione
di tale nozione fornita nell’ambito della CAAS si applica parimenti nel contesto della decisione quadro.
41
L’autorità giudiziaria di esecuzione, qualora giunga a conoscenza dell’esistenza, in uno Stato membro, di una sentenza definitiva
per gli «stessi fatti» oggetto del mandato di arresto europeo notificatole, deve, a termini dell’art. 3, n. 2, della decisione
quadro, rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto medesimo, a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata
applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna.
42
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio fa presente di essere incline, prima facie, a considerare i
fatti oggetto della sentenza definitiva 30 novembre 2005, vale a dire la detenzione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di 155,46 g
di cocaina in data 13 settembre 2005 a Vittoria, differenti, con riguardo alla nozione di «stessi fatti», rispetto a quelli
indicati nel mandato di arresto, vale a dire, da un lato, i fatti, ricompresi tra i mesi di gennaio 2004 e novembre 2005,
relativi alla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione criminale in qualità di corriere, intermediario e responsabile
per il procacciamento di stupefacenti, nonché, dall’altro, quelli relativi all’illecito possesso di droga nel corso dello
stesso periodo e in varie città italiane e tedesche.
43
Si deve quindi ritenere che, in realtà, i quesiti del giudice del rinvio vertano piuttosto sulla nozione di «sentenza definitiva»
che non su quella di «stessi fatti». Infatti, detto giudice si chiede se, considerato che le autorità inquirenti italiane
disponevano, al momento dell’emanazione della sentenza 30 novembre 2005, di elementi probatori attinenti a fatti, ricompresi
in un periodo intercorrente tra i mesi di gennaio 2004 e di novembre 2005, che avrebbero potuto consentire di dimostrare i
reati di partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione criminale nonché di illecita detenzione di droga, tale sentenza
possa essere considerata nel senso che non solo costituisca una sentenza definitiva di condanna per i singoli fatti verificatisi
il 13 settembre 2005 per i quali è stato accertato il reato di illecito possesso di sostanze stupefacenti destinate alla rivendita,
bensì parimenti una sentenza che osti all’ulteriore perseguimento per reati del genere di quelli oggetto del mandato di arresto.
44
In altri termini, il giudice a quo si chiede se la circostanza che le autorità inquirenti disponessero di elementi di prova
relativi a fatti costitutivi dei reati indicati nel mandato di arresto, ma non sottoposti al giudizio del Tribunale di Catania
nel momento in cui questo si è pronunciato sui singoli fatti verificatisi il 13 settembre 2005, consenta di ritenere la sussistenza
di una decisione assimilabile ad una sentenza definitiva per i fatti esposti nel mandato di arresto medesimo.
45
A tal riguardo, si deve rilevare che si ritiene che una persona ricercata sia stata oggetto di una sentenza definitiva per
gli stessi fatti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, quando, in esito ad un procedimento penale, l’azione
penale sia definitivamente estinta (v., par analogia, sentenze 11 febbraio 2003, cause riunite C‑187/01 e C‑385/01, Gözütok
e Brügge, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1345, punto 30, nonché 22 dicembre 2008, causa C‑491/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11039, punto 32) ovvero
qualora l’autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia emanato una decisione di definitivo proscioglimento dell’imputato
per i fatti contestatigli (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 61, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
46
La natura «definitiva» di una sentenza, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro rientra nella sfera del diritto
dello Stato membro in cui tale sentenza è stata pronunciata.
47
In tal senso, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato un procedimento penale, non estingue
definitivamente l’azione penale a livello nazionale per taluni fatti non può, in linea di principio, produrre l’effetto di
costituire un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico
di tale persona in un altro Stato membro dell’Unione (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
48
A tal riguardo, l’art. 15, n. 2, della decisione quadro, al pari del quadro di cooperazione previsto dall’art. 57 della CAAS,
consente all’autorità giudiziaria di esecuzione di richiedere, all’autorità giudiziaria dello Stato membro sul cui territorio
sia stata pronunciata una decisione, informazioni giuridiche sulla precisa natura della decisione medesima al fine di accertare
se questa, alla luce del diritto di tale Stato, possieda natura tale da dover ritenere che essa abbia definitivamente estinto
l’azione penale a livello nazionale (v., in tal senso, per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37).
49
Orbene, nella causa principale, il giudice del rinvio si è avvalso appunto del quadro di cooperazione previsto dall’art. 15,
n. 2, della decisione quadro. L’autorità giudiziaria emittente ha espressamente indicato, nella propria risposta, che, in
base al diritto italiano, l’imputato era stato oggetto di una sentenza definitiva riguardante singoli fatti di illecita detenzione
di sostanze stupefacenti, ma che le imputazioni oggetto del suo mandato di arresto si fondavano su fatti differenti, attinenti
al reato di criminalità organizzata nonché ad altri reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della loro
rivendita, che non avevano costituito oggetto della sentenza 30 novembre 2005 pronunciata dallo stesso giudice emittente.
In tal modo, benché le autorità inquirenti disponessero di talune informazioni in punto di fatto relative a tali reati, dalla
risposta fornita dall’autorità giudiziaria emittente emerge che la prima sentenza del Tribunale di Catania non può essere
considerata nel senso che essa abbia definitivamente estinto l’azione penale a livello nazionale con riguardo ai fatti oggetto
del mandato di arresto.
50
Conseguentemente, in presenza di circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale in cui l’autorità giudiziaria
emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall’autorità
giudiziaria di esecuzione, ha espressamente rilevato, fornendo relativa motivazione, che la propria precedente decisione non
riguardava gli stessi fatti oggetto del suo mandato di arresto e non ostava, quindi, al perseguimento dei reati indicati nel
mandato di arresto medesimo, detta autorità giudiziaria di esecuzione doveva trarre tutte le conseguenze dalle valutazioni
espresse nella risposta dell’autorità giudiziaria emittente.
51
Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev’essere risolta nel senso che, ai fini dell’emissione
e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione
quadro costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa
principale, in cui l’autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2,
della decisione quadro formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della
propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2,
della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza
definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava, quindi, al perseguimento dei
reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con
riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della menzionata decisione
quadro.
Sulle spese
52
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Ai fini dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all’art. 3,
n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l’autorità giudiziaria emittente, rispondendo
ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall’autorità giudiziaria di
esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti
dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata
nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio
mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria
di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria
previsto dall’art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.