CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 30707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9048-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA, 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 391/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/10/2020; Ric. 2021 n. 09048 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 29 ottobre 2020, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento, quale gestore del Fondo di Garanzia, ai sensi dell’art. 2 l. 297/1982, della somma di € 6.226,57 oltre rivalutazione ed interessi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di T.f.r. maturato nel rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 6 febbraio 2014 e decreto 23 maggio 2014 di non luogo all’accertamento del passivo, in assenza di attivo distribuibile ai creditori; 2. per quanto ancora rileva, essa ha ritenuto integrati i requisiti previsti dall’art. 2, quinto comma l. 197/1982 per la verificata insufficienza delle garanzie patrimoniali della società datrice, dichiarata fallita il 6 febbraio 2014 e dell’impossibilità di alcuna fruttuosa esecuzione nei confronti della società di capitali (estinta, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma c.c., in quanto cancellata dal registro delle imprese per la chiusura del fallimento, senza neppure accertamento dello stato passivo a norma dell’art. 102 l. fall., per insufficienza di attivo), né dei soci (in mancanza di somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, neppure essendovi stato attivo ripartibile tra i creditori); pure incontestato dall’Inps, in possesso dei dati relativi all’inquadramento e al trattamento retributivo della lavoratrice, il credito per T.f.r., esattamente determinato; Ric. 2021 n. 09048 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- 3. con atto notificato il 26 marzo 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; la lavoratrice, ritualmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall’art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992 in riferimento agli artt. 2968 e 2969 c.c., per decadenza, ben rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, della lavoratrice assicurata, che aveva proposto il 20 dicembre 2018 ricorso per l’accertamento giudiziale del proprio diritto di credito per T.f.r. nei confronti del Fondo di Garanzia e la relativa condanna al pagamento dell’Inps, quale gestore, dopo averlo richiesto con domanda amministrativa del 21 gennaio 2015 (con negazione dell’intervento del Fondo nel giugno 2015 e quindi rigetto con provvedimento del 25 ottobre 2017 del Comitato provinciale, per mancato accertamento del credito, del ricorso amministrativo proposto il 22 settembre 2015), con relativa estinzione del diritto alla prestazione (primo motivo); 2. esso è fondato; 3.secondo indirizzo consolidato di questa Corte (da ultimo ribadito da Cass. 3 aprile 2019, in 9275), il termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di finerapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell’art. 24 l. 88/1989, richiamato dall’art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.1. esso decorre dall’esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma Ric. 2021 n. 09048 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall’art. 7 l. 533/1973 e di centottanta giorni per la decisione del ricorso amministrativo dall’art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'Inps: senza possibilità di deroga per effetto di un’eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere, pertanto rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e proponibile per la prima volta anche in Cassazione (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.2. il termine presuntivo stabilito dall’art. 7 cit. per la decisione della domanda amministrativa non è posto in discussione dalla disposizione dell’art. 2, settimo comma l. 297/1982, secondo cui il Fondo deve provvedere al pagamento del credito del lavoratore entro lo spatium deliberandidi sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, essendo stato tale termine fissato dal legislatore per permettere lo svolgimento delle necessarie indagini sulla richiesta formulata dal lavoratore (Cass. 5 maggio 2008, n. 11009); 3.3. nel caso di specie, il termine di decadenza è stato ampiamente superato, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 21 gennaio 2015 e ilgiudizio introdotto, con ricorso depositato il 20 dicembre 2018; 4. il ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma l. 297/982, anche in relazione all’art. 2495 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la prova dalla lavoratrice assicurata Ric. 2021 n. 09048 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- dell’insolvenza del datore di lavoro, in concreto non soggetto a procedura fallimentare, senza acquisizione di un titolo esecutivo, nell’inadempimento del suo onere di accertamento giudiziale e di previa esecuzione nei confronti del predetto (secondo motivo); 5. esso è assorbito; 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondocomma, ultima parte c.p.c. in assenza di necessità di ulteriori accertamenti di fatto, rigetto della domanda della lavoratrice, con la compensazione delle spese dei gradi di merito (per l’opinabilità della questione, peraltro sollevata dall’Inps solo con il ricorso per cassazione) e sua condanna alla rifusione, in favore dell’Inps, di quelle del giudizio di legittimità, secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; dichiara compensate le spese dei gradi di merito e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore dell’Inps, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.000,00 per compensi prof