Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01375/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26 maggio 2023 che ha confermava la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 4 ottobre 2021 per il delitto di cui agli artt. 477, 482, 81, 99 comma quarto cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e della contestata recidiva in termini di equivalenza e non di prevalenza, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza che con valutazione in fatto, tipica del giudizio di merito e insindacabile in questa sede, immune da vizi logici, ha giustificato la soluzione dell'equivalenza, ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), valutando altresì la documentazione prodotta dalla difesa (pag. 4 della sentenza impugnata). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26 maggio 2023 che ha confermava la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 4 ottobre 2021 per il delitto di cui agli artt. 477, 482, 81, 99 comma quarto cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e della contestata recidiva in termini di equivalenza e non di prevalenza, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza che con valutazione in fatto, tipica del giudizio di merito e insindacabile in questa sede, immune da vizi logici, ha giustificato la soluzione dell'equivalenza, ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), valutando altresì la documentazione prodotta dalla difesa (pag. 4 della sentenza impugnata). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris