Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 aprile 1968

Cassazione n. 16809/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1968 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del Vaccaro, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 28/10/2020 visto l'art. 591, co. 1, lett. c), e co. 2 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'appello - spedito con posta privata in data 12/6/2020 e pervenuto in data 17/6/2020- pro- posto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'esecuzione della sentenza n 122/19, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 26/11/2019 e depositata in data 24/2/2020, che lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato: a) per il delitto di cui all'art. 81 cpv., art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. 309 del 1990; b) per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975; c) per il delitto di cui all'art. 81 cpv. e 629 c.p.; d) per il delitto di cui all'art. 81 cpv., 110 c.p., art. 73 co. 5 d.P.R. 309 del 1990.

Il giudice di primo grado, assorbito il reato di cui al capo d) nel reato di cui al capo a), riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui al capo b), applicata la diminuente per il rito, aveva condannato il Vaccaro alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 4.817,00 di multa.

Per la Corte territoriale: "Si impone in via preliminare ed assorbente la decla- ratoria di inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, secondo comma, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma.

Il termine per proporre impugnazione, nel caso previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., è di quarantacinque giorni; il termine de quo decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (deposito oltre il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice), dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito.

Orbene, la sentenza impugnata è stata de- positata il 24.02.2020, ossia tempestivamente (il giudice ha emesso la sentenza in data 26.11.2019 con indicazioni di giorni 90 per il deposito della motivazione); il termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione scadeva il 24.02.2020 ed il giudice ha depositato nei termini in data 24.02.2020 la sentenza; il termine per proporre appello scadeva il 09.04.2020, dovendosi individuare, quale dies a quo, il giorno 24.02.2020; tenendo conto della sospensione dei ter- mini processuali fissato con l'art. 83 D.L.n.18/2020 a fronte dell'emergenza epi- demiologica da COVID-19, prorogata dall'art. 36 D.L. n.23/2020, pari a 63 giorni, l'appello doveva essere proposto entro il giorno 11.06.2020; l'appello risulta, al contrario, spedito con posta privata in data 12.06.2020 e pervenuto in data 17.06.2020, dunque, tardivamente".2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 582, 583 e 585 cod. proc. pen. e dell'art. 83 D.L. 1812020 come proro- gato dall'art. 36 D.L. 23/2020 e la manifesta illogicità della motivazione relativa- mente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in realtà tempestivo ed ammissibile.

Il ricorrente deduce che l'appello, proposto in data 12/6/2022, era tempe- stivo.

Ciò perché proposto, tenuto conto delle sospensioni disposte con la legisla- zione emergenziale per il Covid, all'ultimo giorno utile.

La Corte territoriale -che peraltro incentra la sua attenzione sul giorno in cui l'atto di gravame nel merito è pervenuto all'ufficio, laddove è pacifico che anche se spedito con posta privata debba aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata- avrebbe mal computato i termini.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del Vaccaro, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dovendo trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio di appello.

Ed invero, sussiste la lamentata violazione di legge.

La Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del GUP di [OSCURATO:PERSONA], invece di decidere nel merito, ha dichiarato il gravame nel merito inammissibile in quanto spedito a mezzo operatore di posta privata il 12/6/2020 e pervenuto il 17/6/2020, sull'errato rilievo che l'appello andasse depositato (o comunque spedito, giusto disposto dell'art. 583 cod. proc. pen.) in data 11/6/2020 e, pertanto, alla data del 12/6/2020 doveva considerarsi intempestivo.

2. Occorre ricordare, in premessa, che, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen.: "1.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1.

Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore".

Tale norma stabilisce il c.d. effetto anticipatorio, nel senso che l'atto di impu- gnazione è da considerarsi tempestivo qualora esso sia spedita con raccomandata entro l'ultimo giorno utile e l'impugnazione si considera proposta nella data della spedizione della raccomandata o del telegramma.

Pertanto, la precisazione contenuta nella sentenza impugnata, relativo alla data in cui l'atto di appello è pervenuto all'ufficio, ossia il 17 giugno 2020, si palesa superflua in quanto, ai fini della validità dell'impugnazione occorreva verificare solo se la data del 12/6/2020 fosse tempestiva o meno.

Quanto alla operata spedizione con posta privata costituisce, infatti, ius re- ceptum di questa Corte di legittimità che è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito pri- vato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] dalla norma dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

Sul punto, in particolare, si è ritenuto - e va qui ribadito che, premesso che il principio del favor impugnationis comporta che le ipotesi di riserva esclusiva in oggetto debbano essere tassativamente interpretate con esclusione di ogni possi- bile estensione in via anche solo analogica, la spedizione di cui all'art. 583 cod. proc. pen. è atto concettualmente diverso da quello della "notificazione a mezzo posta di atti giudiziari ", risolvendosi, appunto, in una "spedizione" sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una controparte, bensì all'ufficio giudi- ziario (nella specie il giudice a quo) l'atto di gravame.

Una conferma di ciò, del resto, la si può trarre dal fatto che la "notificazione della impugnazione ", disciplinata dal successivo art. 584 cod. proc. pen., riguarda unicamente il caso in cui l'atto di impugnazione, una volta pervenuto presso il giudice della sentenza impugnata, viene, appunto, notificato alle parti private senza ritardo, da ciò derivando come la distinzione tra "spedizione" della impu- gnazione e "notificazione " della impugnazione sia ben presente anche allo stesso legislatore".

In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, dunque, l'ef- fetto anticipatorio di cui all'art. 583, co. 2, cod. proc. pen., secondo il quale "l'im- pugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la riserva dei servizi di invio e reca- pito delle raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (così ex multis, Sez. 3, n. 20380 del 6/11/2014, dep. 2015, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258397).

Quindi, nel caso in esame, la spedizione dell'atto di impugnazione con racco- mandata A/R posta privata regolarmente autorizzata ([OSCURATO:PERSONA]) è legittima e si considera proposta alla data della spedizione, cioè il 12/6/2020.

3. Va evidenziato, poi, che, secondo l'orientamento maggiormente consoli- dato e ribadito anche di recente, che il Collegio condivide, "il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, co. 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S, Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239272; contra: Sez. 6, n. 51126 del 18/7/2019, Evangelisti, Rv. 278192; Sez. 3, Sentenza n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982 Si è, in particolare, osservato che l'art. 585, co. 2, cod. proc. pen. si limita "a fissare i termini per le impugnazioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre la l'art. 585, comma 2, lett. c), riferisce specifi- camente tale termine iniziale alla "scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", sicché deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art. 172, comma 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo» (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874).

4. Orbene, cade in errore la Corte di Appello di Catanzaro, nel dichiarare non tempestivo l'appello che, pur in costanza della sospensione dei termini di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 come prorogato dall'art. 36 D.L. 23/2020, l'appello andasse pre- sentato (o anche spedito) I'll giugno 2020 (termine ultimo considerando i 45 gg per l'impugnazione ed i 63 giorni della sospensione di cui all'art. 83 D.L. 18/2020).

L'art. 83 D.L.18/2020 - va ricordato - ha previsto che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedi- menti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospen- sione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consen- tirne il rispetto.

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".

Successivamente, l'art. 36 D. L. 36/2020 ha prorogato fino all'il. maggio 2020 la sospensione dei termini così come disposta, dall'art. 83 co. 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, originariamente fissata fino al 15 aprile 2020.

Pertanto, atteso che la sentenza risulta pronunciata il 26/11/2019 e deposi- tata entro i 90 giorni che il giudice aveva indicato in dispositivo ai sensi dell'art.544 co. 3 cod. proc. pen., ovvero il 24/2/2020, il termine per il deposito (o l'invio per raccomandata) considerando che vi erano 45 giorni per l'appello (art. 585 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in costanza di una motivazione di 90 giorni) e la sospen- sione Covid scadeva il 12/6/2020.

Ed invero, il termine per l'appello iniziava a decorrere il 25/2/2020 (il dies a quo, ossia il 24.02.2020, non computatur in termine).

L 'art. 585, co. 2, cod. proc. pen., si limita a fissare i termini per le impugna- zioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre l'arit. 585, co. 2, lett. c), riferisce specificamente tale termine iniziale alla "sca- denza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ", sicché deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art.172 cod. proc. pen., co. 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motiva- zione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo.

La Corte calabrese richiama correttamente le norme, ma poi sbaglia nel me- todo di calcolo.Considera, infatti, il termine del deposito dell'appello alla data del 9.04.2020 (in assenza di sospensione Covid) ed a quella data somma i 63 giorni della so- spensione Covid (art 83 D.L. 18/2020, come prorogato dalla art. 36 del D.L. 36/2020) e giunge alla data dell'11.06.2020 come data di scadenza.

Occorreva, invece, procedere diversamente nel calcolo della scadenza dell'im- pugnazione.

Si dovevano contare a partire dal giorno di decorrenza, i giorni di febbraio 2020 che erano 5 (26, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020) a cui si sommavano 8 giorni di marzo 2020 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marzo 2020) per un totale di 13 giorni.

Dal 9 marzo 2020 all'11.05.2020 v'era la sospensione per l'emergenza Covid (art 83 D.L. 18/2020, come prorogato dalla art. 36 del D.L. 36/2020) e quindi non decorreva alcun termine processuale e dal 12 maggio 2020 iniziavano nuovamente a decorrere i 32 giorni restanti per l'impugnazione (45 meno i 13 già spirati prima dell'inizio della sospensione) che scadevano il 12/6/2020, che è la data in cui il difensore ha spedito la raccomandata A/R (con posta privata [OSCURATO:PERSONA] autorizzata dal MISE).

L'appello, pertanto, era tempestivo alla data del 12/6/2020, non potendosi considerare la data di pervenimento in costanza dell'effetto anticipatorio proprio della norma di cui all'art. 583 cod. proc. pen. per cui l'impugnazione si considera proposta alla data della spedizione della raccomandata o del telegramma (aui 12.06.2020).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1968 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del Vaccaro, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 28/10/2020 visto l'art. 591, co. 1, lett. c), e co. 2 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'appello - spedito con posta privata in data 12/6/2020 e pervenuto in data 17/6/2020- pro- posto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'esecuzione della sentenza n 122/19, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 26/11/2019 e depositata in data 24/2/2020, che lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato: a) per il delitto di cui all'art. 81 cpv., art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. 309 del 1990; b) per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975; c) per il delitto di cui all'art. 81 cpv. e 629 c.p.; d) per il delitto di cui all'art. 81 cpv., 110 c.p., art. 73 co. 5 d.P.R. 309 del 1990. Il giudice di primo grado, assorbito il reato di cui al capo d) nel reato di cui al capo a), riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui al capo b), applicata la diminuente per il rito, aveva condannato il Vaccaro alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 4.817,00 di multa. Per la Corte territoriale: "Si impone in via preliminare ed assorbente la decla- ratoria di inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, secondo comma, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma. Il termine per proporre impugnazione, nel caso previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., è di quarantacinque giorni; il termine de quo decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (deposito oltre il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice), dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. Orbene, la sentenza impugnata è stata de- positata il 24.02.2020, ossia tempestivamente (il giudice ha emesso la sentenza in data 26.11.2019 con indicazioni di giorni 90 per il deposito della motivazione); il termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione scadeva il 24.02.2020 ed il giudice ha depositato nei termini in data 24.02.2020 la sentenza; il termine per proporre appello scadeva il 09.04.2020, dovendosi individuare, quale dies a quo, il giorno 24.02.2020; tenendo conto della sospensione dei ter- mini processuali fissato con l'art. 83 D.L.n.18/2020 a fronte dell'emergenza epi- demiologica da COVID-19, prorogata dall'art. 36 D.L. n.23/2020, pari a 63 giorni, l'appello doveva essere proposto entro il giorno 11.06.2020; l'appello risulta, al contrario, spedito con posta privata in data 12.06.2020 e pervenuto in data 17.06.2020, dunque, tardivamente".2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 582, 583 e 585 cod. proc. pen. e dell'art. 83 D.L. 1812020 come proro- gato dall'art. 36 D.L. 23/2020 e la manifesta illogicità della motivazione relativa- mente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in realtà tempestivo ed ammissibile. Il ricorrente deduce che l'appello, proposto in data 12/6/2022, era tempe- stivo. Ciò perché proposto, tenuto conto delle sospensioni disposte con la legisla- zione emergenziale per il Covid, all'ultimo giorno utile. La Corte territoriale -che peraltro incentra la sua attenzione sul giorno in cui l'atto di gravame nel merito è pervenuto all'ufficio, laddove è pacifico che anche se spedito con posta privata debba aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata- avrebbe mal computato i termini. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del Vaccaro, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dovendo trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio di appello. Ed invero, sussiste la lamentata violazione di legge. La Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del GUP di [OSCURATO:PERSONA], invece di decidere nel merito, ha dichiarato il gravame nel merito inammissibile in quanto spedito a mezzo operatore di posta privata il 12/6/2020 e pervenuto il 17/6/2020, sull'errato rilievo che l'appello andasse depositato (o comunque spedito, giusto disposto dell'art. 583 cod. proc. pen.) in data 11/6/2020 e, pertanto, alla data del 12/6/2020 doveva considerarsi intempestivo. 2. Occorre ricordare, in premessa, che, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen.: "1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. 2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore". Tale norma stabilisce il c.d. effetto anticipatorio, nel senso che l'atto di impu- gnazione è da considerarsi tempestivo qualora esso sia spedita con raccomandata entro l'ultimo giorno utile e l'impugnazione si considera proposta nella data della spedizione della raccomandata o del telegramma. Pertanto, la precisazione contenuta nella sentenza impugnata, relativo alla data in cui l'atto di appello è pervenuto all'ufficio, ossia il 17 giugno 2020, si palesa superflua in quanto, ai fini della validità dell'impugnazione occorreva verificare solo se la data del 12/6/2020 fosse tempestiva o meno. Quanto alla operata spedizione con posta privata costituisce, infatti, ius re- ceptum di questa Corte di legittimità che è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito pri- vato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] dalla norma dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Sul punto, in particolare, si è ritenuto - e va qui ribadito che, premesso che il principio del favor impugnationis comporta che le ipotesi di riserva esclusiva in oggetto debbano essere tassativamente interpretate con esclusione di ogni possi- bile estensione in via anche solo analogica, la spedizione di cui all'art. 583 cod. proc. pen. è atto concettualmente diverso da quello della "notificazione a mezzo posta di atti giudiziari ", risolvendosi, appunto, in una "spedizione" sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una controparte, bensì all'ufficio giudi- ziario (nella specie il giudice a quo) l'atto di gravame. Una conferma di ciò, del resto, la si può trarre dal fatto che la "notificazione della impugnazione ", disciplinata dal successivo art. 584 cod. proc. pen., riguarda unicamente il caso in cui l'atto di impugnazione, una volta pervenuto presso il giudice della sentenza impugnata, viene, appunto, notificato alle parti private senza ritardo, da ciò derivando come la distinzione tra "spedizione" della impu- gnazione e "notificazione " della impugnazione sia ben presente anche allo stesso legislatore". In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, dunque, l'ef- fetto anticipatorio di cui all'art. 583, co. 2, cod. proc. pen., secondo il quale "l'im- pugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la riserva dei servizi di invio e reca- pito delle raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (così ex multis, Sez. 3, n. 20380 del 6/11/2014, dep. 2015, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258397). Quindi, nel caso in esame, la spedizione dell'atto di impugnazione con racco- mandata A/R posta privata regolarmente autorizzata ([OSCURATO:PERSONA]) è legittima e si considera proposta alla data della spedizione, cioè il 12/6/2020. 3. Va evidenziato, poi, che, secondo l'orientamento maggiormente consoli- dato e ribadito anche di recente, che il Collegio condivide, "il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, co. 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S, Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239272; contra: Sez. 6, n. 51126 del 18/7/2019, Evangelisti, Rv. 278192; Sez. 3, Sentenza n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982 Si è, in particolare, osservato che l'art. 585, co. 2, cod. proc. pen. si limita "a fissare i termini per le impugnazioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre la l'art. 585, comma 2, lett. c), riferisce specifi- camente tale termine iniziale alla "scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", sicché deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art. 172, comma 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo» (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874). 4. Orbene, cade in errore la Corte di Appello di Catanzaro, nel dichiarare non tempestivo l'appello che, pur in costanza della sospensione dei termini di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 come prorogato dall'art. 36 D.L. 23/2020, l'appello andasse pre- sentato (o anche spedito) I'll giugno 2020 (termine ultimo considerando i 45 gg per l'impugnazione ed i 63 giorni della sospensione di cui all'art. 83 D.L. 18/2020). L'art. 83 D.L.18/2020 - va ricordato - ha previsto che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedi- menti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospen- sione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consen- tirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546". Successivamente, l'art. 36 D. L. 36/2020 ha prorogato fino all'il. maggio 2020 la sospensione dei termini così come disposta, dall'art. 83 co. 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, originariamente fissata fino al 15 aprile 2020. Pertanto, atteso che la sentenza risulta pronunciata il 26/11/2019 e deposi- tata entro i 90 giorni che il giudice aveva indicato in dispositivo ai sensi dell'art.544 co. 3 cod. proc. pen., ovvero il 24/2/2020, il termine per il deposito (o l'invio per raccomandata) considerando che vi erano 45 giorni per l'appello (art. 585 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in costanza di una motivazione di 90 giorni) e la sospen- sione Covid scadeva il 12/6/2020. Ed invero, il termine per l'appello iniziava a decorrere il 25/2/2020 (il dies a quo, ossia il 24.02.2020, non computatur in termine). L 'art. 585, co. 2, cod. proc. pen., si limita a fissare i termini per le impugna- zioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre l'arit. 585, co. 2, lett. c), riferisce specificamente tale termine iniziale alla "sca- denza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ", sicché deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art.172 cod. proc. pen., co. 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motiva- zione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo. La Corte calabrese richiama correttamente le norme, ma poi sbaglia nel me- todo di calcolo.Considera, infatti, il termine del deposito dell'appello alla data del 9.04.2020 (in assenza di sospensione Covid) ed a quella data somma i 63 giorni della so- spensione Covid (art 83 D.L. 18/2020, come prorogato dalla art. 36 del D.L. 36/2020) e giunge alla data dell'11.06.2020 come data di scadenza. Occorreva, invece, procedere diversamente nel calcolo della scadenza dell'im- pugnazione. Si dovevano contare a partire dal giorno di decorrenza, i giorni di febbraio 2020 che erano 5 (26, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020) a cui si sommavano 8 giorni di marzo 2020 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marzo 2020) per un totale di 13 giorni. Dal 9 marzo 2020 all'11.05.2020 v'era la sospensione per l'emergenza Covid (art 83 D.L. 18/2020, come prorogato dalla art. 36 del D.L. 36/2020) e quindi non decorreva alcun termine processuale e dal 12 maggio 2020 iniziavano nuovamente a decorrere i 32 giorni restanti per l'impugnazione (45 meno i 13 già spirati prima dell'inizio della sospensione) che scadevano il 12/6/2020, che è la data in cui il difensore ha spedito la raccomandata A/R (con posta privata [OSCURATO:PERSONA] autorizzata dal MISE). L'appello, pertanto, era tempestivo alla data del 12/6/2020, non potendosi considerare la data di pervenimento in costanza dell'effetto anticipatorio proprio della norma di cui all'art. 583 cod. proc. pen. per cui l'impugnazione si considera proposta alla data della spedizione della raccomandata o del telegramma (aui 12.06.2020). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della C
Sentenza Cassazione n. 16809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris