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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02581/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che - evidenziando che il condannato dopo poche settimane dall'inizio della misura è stato segnalato per aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell'affidamento (controlli negativi al domicilio), e che i comportamenti ulteriori del condannato di pretendere denaro dai propri genitori e maltrattarli, al punto da indurli a sporgere querela, di non iniziare un percorso di volontariato e di non documentare una attività lavorativa lecita, rivelano la mancanza di serietà dello stesso nell'affrontare il percorso della misura alternativa - l'ordinanza impugnata ha effettuato quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova, dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento, che è previsto dalla norma attributiva di potere dell'art. 47, comma 11, ord. pen., mentre la deduzione secondo cui sussisterebbe la presunzione di innocenza sui fatti denunciati dai familiari dell'affidato è manifestamente infondata, atteso che ai fini della revoca della misura alternativa possono essere valutati anche fatti non costituenti reato, ed a maggior ragione fatti costituenti reato, ma non accertati ancora in sede giurisdizionale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221339); è parimenti manifestamente infondata la deduzione in cui si censura che l'ordinanza impugnata non abbia valutato la possibilità di concedere al condannato quantomeno la detenzione domiciliare (peraltro, in un b&b), atteso che il giudizio di inadeguatezza del condannato formulato dal Tribunale copre ogni tipo di misura alternativa il cui buon esito è pur sempre soggetto alla collaborazione del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che - evidenziando che il condannato dopo poche settimane dall'inizio della misura è stato segnalato per aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell'affidamento (controlli negativi al domicilio), e che i comportamenti ulteriori del condannato di pretendere denaro dai propri genitori e maltrattarli, al punto da indurli a sporgere querela, di non iniziare un percorso di volontariato e di non documentare una attività lavorativa lecita, rivelano la mancanza di serietà dello stesso nell'affrontare il percorso della misura alternativa - l'ordinanza impugnata ha effettuato quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova, dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento, che è previsto dalla norma attributiva di potere dell'art. 47, comma 11, ord. pen., mentre la deduzione secondo cui sussisterebbe la presunzione di innocenza sui fatti denunciati dai familiari dell'affidato è manifestamente infondata, atteso che ai fini della revoca della misura alternativa possono essere valutati anche fatti non costituenti reato, ed a maggior ragione fatti costituenti reato, ma non accertati ancora in sede giurisdizionale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221339); è parimenti manifestamente infondata la deduzione in cui si censura che l'ordinanza impugnata non abbia valutato la possibilità di concedere al condannato quantomeno la detenzione domiciliare (peraltro, in un b&b), atteso che il giudizio di inadeguatezza del condannato formulato dal Tribunale copre ogni tipo di misura alternativa il cui buon esito è pur sempre soggetto alla collaborazione del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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