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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25833/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 maggio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 7 febbraio 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 15 luglio 2017 in Trapani e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, come da provvedimenti del Tribunale di Trapani, aveva violato la prescrizione di non rincasare dopo le ore 21:00; b) violazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 74 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione di cui al capo a), si era posto alla guida di un ciclomotore con la patente di guida revocata.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che l'imputato fosse il soggetto che i Carabinieri avevano visto alla guida del ciclomotore.

Secondo il ricorrente, inoltre, il mero ritardo con il quale lo stesso era rincasato non poteva considerarsi comportamento sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sub a). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Nel caso in esame, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello, secondo la quale l'imputato, nonostante avesse la patente revocata, era stato visto in prossimità della sua abitazione alla guida di un motociclo; i Carabinieri lo avevano riconosciuto con certezza in quanto l'imputato sin dal 2009 risultava sottoposto alla misura di prevenzione e, quindi, da tempo era assoggettato ai relativi controlli.

Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto che era plausibile che il motociclo non fosse stato rinvenuto perché l'imputato, nell'ingiustificato lasso di tempo trascorso tra l'incontro con i Carabinieri e il suo ritorno a casa, era riuscito ad occultarlo. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che nessun vizio logico argomentativo ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame.

I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Foderà.

A tal fine, si evidenzia che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Fio);dalisi [OSCURATO:PERSONA] / 6 nvir-izi./1 3 -o -12,t Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 maggio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 7 febbraio 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 15 luglio 2017 in Trapani e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, come da provvedimenti del Tribunale di Trapani, aveva violato la prescrizione di non rincasare dopo le ore 21:00; b) violazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 74 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione di cui al capo a), si era posto alla guida di un ciclomotore con la patente di guida revocata. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che l'imputato fosse il soggetto che i Carabinieri avevano visto alla guida del ciclomotore. Secondo il ricorrente, inoltre, il mero ritardo con il quale lo stesso era rincasato non poteva considerarsi comportamento sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sub a). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Nel caso in esame, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello, secondo la quale l'imputato, nonostante avesse la patente revocata, era stato visto in prossimità della sua abitazione alla guida di un motociclo; i Carabinieri lo avevano riconosciuto con certezza in quanto l'imputato sin dal 2009 risultava sottoposto alla misura di prevenzione e, quindi, da tempo era assoggettato ai relativi controlli. Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto che era plausibile che il motociclo non fosse stato rinvenuto perché l'imputato, nell'ingiustificato lasso di tempo trascorso tra l'incontro con i Carabinieri e il suo ritorno a casa, era riuscito ad occultarlo. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che nessun vizio logico argomentativo ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Foderà. A tal fine, si evidenzia che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Fio);dalisi [OSCURATO:PERSONA] / 6 nvir-izi./1 3 -o -12,t Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impe
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