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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21277/2026

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troIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e DarioMartella- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 954/2021,depositata il 24 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avversola sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 24 agostoNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/20262021, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, hacondannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in suo favore della(minor) somma di euro 858,97, oltre interessi legali a decorrere dal 17luglio 2014;- la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dallaproposizione da parte dell’odierno ricorrente di una domanda dicondanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente versatoin esecuzione di un contratto di apertura di credito regolato in contocorrente a titolo di interessi ultralegali, anatocistici e usurari,commissioni di massimo scoperto, competenze e altri costi;- ha riferito che il giudice di primo grado aveva accertato la nullità delleclausole relative alla determinazione degli interessi e alla lorocapitalizzazione, alla commissione di massimo scoperto e ad altri onerie spese e, previo ricalcolo del saldo del conto corrente, condannato labanca alla restituzione in favore dell’attore della somma di euro171.221,50;- ha, quindi, rideterminato tale importo restitutorio a seguito delriconoscimento della prescrizione relativamente ai versamentieffettuati prima del 17 luglio 2004;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 e 2946 cod. civ. e 117, 118 e 120,secondo comma, t.u.b. per aver la sentenza impugnata verificato lanatura solutoria o ripristinatoria dei versamenti effettuati sulla base delsaldo originario della banca e non già sulla base del saldo effettivoreale, così come ricalcolato a seguito dell’espunzione delle posteindebitamente annotate;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026artt. 1194, secondo comma, 2033 e 2946 cod. civ., per aver la Corteterritoriale considerato prescritti gli interessi calcolati entro il limite delfido;- con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 117 t.u.b. e2697 cod. civ., per aver la Corte di appello negato l’esistenza di uncontratto di apertura di credito, benché la relativa disciplina fosse giàcontenuta nel contratto di conto corrente acquisito agli atti del giudizio;- con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 117 t.u.b. e 1842 e2697 cod. civ., nella parte in cui ha escluso l’esistenza di un contrattodi apertura di credito pur in presenza di «plurime prove» adimostrazione della sua conclusione e della misura dell’affidamentoaccordato;- con il quinto motivo lamenta la nullità della sentenza di appello perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non averrilevato che l’esistenza di un contratto di apertura di credito costituivaun fatto pacifico tra le parti;- con l’ultimo motivo critica la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2729, 2934 e 2946 cod. civ.,nella parte in cui ha posto a suo carico l’onere di dimostrare la naturaripristinatoria delle rimesse e non già a carico della banca che avevasollevato l’eccezione di prescrizione, di dimostrare la natura solutoriedelle stesse;- il primo motivo è inammissibile;- la doglianza invoca il principio elaborato da questa Corte (cfr. Cass.4 dicembre 2025, n. 31781; Cass. 16 marzo 2023, n. 7721; Cass. 19maggio 2020, n. 9141) secondo cui nelle controversie aventi a oggettola domanda di ripetizione di indebito conseguente alla annotazioni suun conto corrente bancario prive di titolo giustificativo, la ricerca deiversamenti di natura solutoria deve essere precedutadall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte leNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dalgiudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell’azioneinizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul contocorrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo averrettificato il saldo;- ciò in quanto non può essere fatto affidamento alla contabilità dellabanca e alle sue periodiche risultanze finali, poiché queste, laddoveinficiate dall’applicazione di clausole nulle o inesistenti, risultanoinattendibili;- la questione si pone, all’evidenza, unicamente quando occorreaccertare se l’importo del fido concesso al cliente sia stato o menosuperato per effetto dalla movimentazione del conto e, dunque, se atali fini debba attribuirsi rilevanza anche alle indebite operazionipassive ivi annotate, in quanto solo in questi casi è in discussione lanatura solutoria o ripristinatoria della rimessa;- infatti, qualora, come nel caso di specie, non sussiste un affidamento,tutte le rimesse sono necessariamente ripristinatorie;- per tale motivo la censura si presenta priva della necessariaconcludenza;- il secondo motivo è inammissibile;- la doglianza muove dall’assunto che le parti abbiano concluso uncontratto di apertura di credito o, comunque, che la banca abbiaconcesso al correntista un affidamento da regolare sul conto corrente,ma tale circostanza risulta espressamente smentita dalla Corte diappello, la quale ha negato tale circostanza;- ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzionedell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito qualetermine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipicodel paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);Numero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026- il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sonoinammissibili;- le censure si risolvono, in sostanza, in una critica alla valutazionedelle risultanze probatorie da parte della Corte di appello, il quale haescluso che le stesse fossero idonee a dimostrare l’esistenza di un«affidamento di fatto»;- tale valutazione è riservata al giudice di merito e, dunque, non puòessere sindacata in questa sede in relazione al paradigma dellaviolazione o falsa applicazione della legge;- né utile, a tale fine, è la deduzione della violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., atteso che la prospettazione della stessa richiede la denunciache il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio) e non già che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., Sez.

Un.,30 settembre 2020, n. 20867);- il quinto motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha espressamente rilevato che la banca avevacontestato sin dal suo primo atto difensivo che il conto corrente dedottoin giudizio fosse stato affidato;- il ricorrente contesta una siffatta statuizione, la quale, tuttavia,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto edell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito,sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (così, Cass. 28ottobre 2019, n. 27490; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680);- può, in ogni caso, aggiungersi che il principio di non contestazione dicui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fattonon specificamente contestato dal convenuto costituito, non escludeNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga lasmentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa perveniread un diverso accertamento (cfr. Cass. 7 giugno 2023, n. 16028; Cass.30 dicembre 2021, n. 42035);- l’ultimo motivo è infondato;- l’onere di allegazione gravante sulla banca che, convenuta in giudizio,voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbiaesperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nelcorso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazionedell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerneprofittare, non essendo necessario allegare il carattere solutorio oripristinatorio delle singole rimesse, in quanto ciò non incide sulcontenuto dell’eccezione che rimane inalterato indipendentementedalla natura dei singoli versamenti, né le rimesse prescritte, né ilrelativo dies a quo (cfr. Cass., Sez.

Un., 13 giugno 2019, n. 15895);- a fronte dell'eccezione di prescrizione così sollevata, grava sulcorrentista l’onere della prova della natura ripristinatoria e nonsolutoria delle rimesse indicate e, dunque, l’esistenza di unaffidamento, in quanto relativa a un fatto che costituisce materia diuna controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr.Cass. 16 ottobre 2024, n. 26897; Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997;Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Numero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e DarioMartella- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 954/2021,depositata il 24 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avversola sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 24 agostoNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/20262021, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, hacondannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in suo favore della(minor) somma di euro 858,97, oltre interessi legali a decorrere dal 17luglio 2014;- la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dallaproposizione da parte dell’odierno ricorrente di una domanda dicondanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente versatoin esecuzione di un contratto di apertura di credito regolato in contocorrente a titolo di interessi ultralegali, anatocistici e usurari,commissioni di massimo scoperto, competenze e altri costi;- ha riferito che il giudice di primo grado aveva accertato la nullità delleclausole relative alla determinazione degli interessi e alla lorocapitalizzazione, alla commissione di massimo scoperto e ad altri onerie spese e, previo ricalcolo del saldo del conto corrente, condannato labanca alla restituzione in favore dell’attore della somma di euro171.221,50;- ha, quindi, rideterminato tale importo restitutorio a seguito delriconoscimento della prescrizione relativamente ai versamentieffettuati prima del 17 luglio 2004;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 e 2946 cod. civ. e 117, 118 e 120,secondo comma, t.u.b. per aver la sentenza impugnata verificato lanatura solutoria o ripristinatoria dei versamenti effettuati sulla base delsaldo originario della banca e non già sulla base del saldo effettivoreale, così come ricalcolato a seguito dell’espunzione delle posteindebitamente annotate;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026artt. 1194, secondo comma, 2033 e 2946 cod. civ., per aver la Corteterritoriale considerato prescritti gli interessi calcolati entro il limite delfido;- con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 117 t.u.b. e2697 cod. civ., per aver la Corte di appello negato l’esistenza di uncontratto di apertura di credito, benché la relativa disciplina fosse giàcontenuta nel contratto di conto corrente acquisito agli atti del giudizio;- con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 117 t.u.b. e 1842 e2697 cod. civ., nella parte in cui ha escluso l’esistenza di un contrattodi apertura di credito pur in presenza di «plurime prove» adimostrazione della sua conclusione e della misura dell’affidamentoaccordato;- con il quinto motivo lamenta la nullità della sentenza di appello perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non averrilevato che l’esistenza di un contratto di apertura di credito costituivaun fatto pacifico tra le parti;- con l’ultimo motivo critica la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2729, 2934 e 2946 cod. civ.,nella parte in cui ha posto a suo carico l’onere di dimostrare la naturaripristinatoria delle rimesse e non già a carico della banca che avevasollevato l’eccezione di prescrizione, di dimostrare la natura solutoriedelle stesse;- il primo motivo è inammissibile;- la doglianza invoca il principio elaborato da questa Corte (cfr. Cass.4 dicembre 2025, n. 31781; Cass. 16 marzo 2023, n. 7721; Cass. 19maggio 2020, n. 9141) secondo cui nelle controversie aventi a oggettola domanda di ripetizione di indebito conseguente alla annotazioni suun conto corrente bancario prive di titolo giustificativo, la ricerca deiversamenti di natura solutoria deve essere precedutadall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte leNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dalgiudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell’azioneinizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul contocorrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo averrettificato il saldo;- ciò in quanto non può essere fatto affidamento alla contabilità dellabanca e alle sue periodiche risultanze finali, poiché queste, laddoveinficiate dall’applicazione di clausole nulle o inesistenti, risultanoinattendibili;- la questione si pone, all’evidenza, unicamente quando occorreaccertare se l’importo del fido concesso al cliente sia stato o menosuperato per effetto dalla movimentazione del conto e, dunque, se atali fini debba attribuirsi rilevanza anche alle indebite operazionipassive ivi annotate, in quanto solo in questi casi è in discussione lanatura solutoria o ripristinatoria della rimessa;- infatti, qualora, come nel caso di specie, non sussiste un affidamento,tutte le rimesse sono necessariamente ripristinatorie;- per tale motivo la censura si presenta priva della necessariaconcludenza;- il secondo motivo è inammissibile;- la doglianza muove dall’assunto che le parti abbiano concluso uncontratto di apertura di credito o, comunque, che la banca abbiaconcesso al correntista un affidamento da regolare sul conto corrente,ma tale circostanza risulta espressamente smentita dalla Corte diappello, la quale ha negato tale circostanza;- ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzionedell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito qualetermine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipicodel paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);Numero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026- il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sonoinammissibili;- le censure si risolvono, in sostanza, in una critica alla valutazionedelle risultanze probatorie da parte della Corte di appello, il quale haescluso che le stesse fossero idonee a dimostrare l’esistenza di un«affidamento di fatto»;- tale valutazione è riservata al giudice di merito e, dunque, non puòessere sindacata in questa sede in relazione al paradigma dellaviolazione o falsa applicazione della legge;- né utile, a tale fine, è la deduzione della violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., atteso che la prospettazione della stessa richiede la denunciache il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio) e non già che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., Sez. Un.,30 settembre 2020, n. 20867);- il quinto motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha espressamente rilevato che la banca avevacontestato sin dal suo primo atto difensivo che il conto corrente dedottoin giudizio fosse stato affidato;- il ricorrente contesta una siffatta statuizione, la quale, tuttavia,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto edell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito,sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (così, Cass. 28ottobre 2019, n. 27490; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680);- può, in ogni caso, aggiungersi che il principio di non contestazione dicui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fattonon specificamente contestato dal convenuto costituito, non escludeNumero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga lasmentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa perveniread un diverso accertamento (cfr. Cass. 7 giugno 2023, n. 16028; Cass.30 dicembre 2021, n. 42035);- l’ultimo motivo è infondato;- l’onere di allegazione gravante sulla banca che, convenuta in giudizio,voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbiaesperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nelcorso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazionedell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerneprofittare, non essendo necessario allegare il carattere solutorio oripristinatorio delle singole rimesse, in quanto ciò non incide sulcontenuto dell’eccezione che rimane inalterato indipendentementedalla natura dei singoli versamenti, né le rimesse prescritte, né ilrelativo dies a quo (cfr. Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895);- a fronte dell'eccezione di prescrizione così sollevata, grava sulcorrentista l’onere della prova della natura ripristinatoria e nonsolutoria delle rimesse indicate e, dunque, l’esistenza di unaffidamento, in quanto relativa a un fatto che costituisce materia diuna controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr.Cass. 16 ottobre 2024, n. 26897; Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997;Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Numero registro generale 5339/2022Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 21277/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente