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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36002/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11-11-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 novembre 2014, la Corte di Napoli confermava la decisione del 30 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., a lui ascritto per avere, alla guida del veicolo Mercedes 414 targato [OSCURATO:TARGA], con negligenza, imprudenza e imperizia, consistite nel procedere a velocità compresa tra 49,78 km/h e 59,54 km/h, in violazione del limite di 20 km/h imposto sul tratto di strada in percorrenza, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], travolgendolo mentre costui procedeva alla guida del motorino Piaggio 150 targato AD90502; fatto commesso in Napoli in data 7 febbraio 2005. 2..

Con sentenza n. 36284 del 10 maggio 2016, la Quarta Sezione Penale di questa Corte annullava con rinvio la pronuncia della Corte territoriale, limitatamente al trattamento sanzionatorio, censurando in particolare la motivazione, ritenuta apparente, con cui i giudici di secondo grado avevano disatteso la richiesta difensiva di applicare, con giudizio di prevalenza, le riconosciute attenuanti generiche, poste in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen. 3.

In sede di rinvio, con sentenza dell'Il novembre 2022, la Corte di Napoli confermava la decisione del 30 giugno 2010 del Tribunale di Napoli.

4. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione della pronuncia impugnata, evidenziando che il giudice del rinvio, nel disattendere la richiesta difensiva di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, ha attribuito valore preponderante alla gravità del fatto desumibile dall'eccessiva velocità, dalla lesione del bene giuridico e dalle conseguenze per la vittima, senza però confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza di annullamento, che aveva rimarcato l'inidoneità degli argomenti fondati sulla gravità e sulle modalità del fatto a precludere la diminuzione derivante dalla concessione delle generiche in regime di prevalenza, in una vicenda nella quale era stato attribuito al ricorrente un concorso di colpa pari al 25%„ per cui il comportato dell'imputato era risultato solo lievemente divergente da quello atteso, a ciò aggiungendo la difesa che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto in favore delle costituite parti civili tutti i danni lamentati a causa della morte della vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Occorre premettere che, con la sentenza rescindente, la Quarta Sezione di questa Corte aveva stigmatizzato l'apparenza della motivazione posta a fondamento del giudizio di mancata prevalenza delle attenuanti generiche, giudizio fondato genericamente sulla gravità e sulle modalità del fatto, senza alcun cenno al fatto che i giudici di merito avevano stabilito un ben preciso riparto di colpe, attribuendole nella misura del 75% alla vittima e del 25% all'imputato, per cui, evocando la tipologia dell'evento, la Corte di appello aveva operato una sorta di una valutazione categoriale contrastante con la pacifica applicazione delle attenuanti generiche anche ai reati che ledono la vita umana.

2. Ciò posto, in sede di rinvio, la Corte territoriale ha ribadito il giudizio di equivalenza tra le circostanze, osservando che, nella valutazione comparativa di tutti gli elementi del fatto, non potevano trascurarsi "le gravissime conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato (sia pure col concorso di colpa della vittima) e tali da aver cagionato addirittura la morte di un uomo in giovane età, con conseguenti danni rilevanti in capo ai familiari, sia sotto il profilo morale, che psicologico che economico" (pag. 5 della sentenza impugnata), per cui è stata ritenuta congrua la pena inflitta, peraltro pari al minimo edittale applicabile ratione temporis, tanto più in ragione del fatto che la velocità con cui procedeva il veicolo di [OSCURATO:PERSONA] era pari almeno al doppio rispetto al limite previsto per quel tratto di strada, essendo tale velocità comunque inadeguata, soprattutto a fronte del traffico notevole di autoarticolati incolonnati al momento del tragico impatto e della esistenza di punti ciechi nella visuale del mezzo guidato dal ricorrente.

3. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo sorretto da considerazioni non illogiche e comunque non contrastanti con i criteri ermeneutici fissati dalla sentenza rescindente, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi richiamare la condivIsa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.

4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11-11-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2014, la Corte di Napoli confermava la decisione del 30 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., a lui ascritto per avere, alla guida del veicolo Mercedes 414 targato [OSCURATO:TARGA], con negligenza, imprudenza e imperizia, consistite nel procedere a velocità compresa tra 49,78 km/h e 59,54 km/h, in violazione del limite di 20 km/h imposto sul tratto di strada in percorrenza, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], travolgendolo mentre costui procedeva alla guida del motorino Piaggio 150 targato AD90502; fatto commesso in Napoli in data 7 febbraio 2005. 2.. Con sentenza n. 36284 del 10 maggio 2016, la Quarta Sezione Penale di questa Corte annullava con rinvio la pronuncia della Corte territoriale, limitatamente al trattamento sanzionatorio, censurando in particolare la motivazione, ritenuta apparente, con cui i giudici di secondo grado avevano disatteso la richiesta difensiva di applicare, con giudizio di prevalenza, le riconosciute attenuanti generiche, poste in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen. 3. In sede di rinvio, con sentenza dell'Il novembre 2022, la Corte di Napoli confermava la decisione del 30 giugno 2010 del Tribunale di Napoli. 4. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione della pronuncia impugnata, evidenziando che il giudice del rinvio, nel disattendere la richiesta difensiva di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, ha attribuito valore preponderante alla gravità del fatto desumibile dall'eccessiva velocità, dalla lesione del bene giuridico e dalle conseguenze per la vittima, senza però confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza di annullamento, che aveva rimarcato l'inidoneità degli argomenti fondati sulla gravità e sulle modalità del fatto a precludere la diminuzione derivante dalla concessione delle generiche in regime di prevalenza, in una vicenda nella quale era stato attribuito al ricorrente un concorso di colpa pari al 25%„ per cui il comportato dell'imputato era risultato solo lievemente divergente da quello atteso, a ciò aggiungendo la difesa che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto in favore delle costituite parti civili tutti i danni lamentati a causa della morte della vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Occorre premettere che, con la sentenza rescindente, la Quarta Sezione di questa Corte aveva stigmatizzato l'apparenza della motivazione posta a fondamento del giudizio di mancata prevalenza delle attenuanti generiche, giudizio fondato genericamente sulla gravità e sulle modalità del fatto, senza alcun cenno al fatto che i giudici di merito avevano stabilito un ben preciso riparto di colpe, attribuendole nella misura del 75% alla vittima e del 25% all'imputato, per cui, evocando la tipologia dell'evento, la Corte di appello aveva operato una sorta di una valutazione categoriale contrastante con la pacifica applicazione delle attenuanti generiche anche ai reati che ledono la vita umana. 2. Ciò posto, in sede di rinvio, la Corte territoriale ha ribadito il giudizio di equivalenza tra le circostanze, osservando che, nella valutazione comparativa di tutti gli elementi del fatto, non potevano trascurarsi "le gravissime conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato (sia pure col concorso di colpa della vittima) e tali da aver cagionato addirittura la morte di un uomo in giovane età, con conseguenti danni rilevanti in capo ai familiari, sia sotto il profilo morale, che psicologico che economico" (pag. 5 della sentenza impugnata), per cui è stata ritenuta congrua la pena inflitta, peraltro pari al minimo edittale applicabile ratione temporis, tanto più in ragione del fatto che la velocità con cui procedeva il veicolo di [OSCURATO:PERSONA] era pari almeno al doppio rispetto al limite previsto per quel tratto di strada, essendo tale velocità comunque inadeguata, soprattutto a fronte del traffico notevole di autoarticolati incolonnati al momento del tragico impatto e della esistenza di punti ciechi nella visuale del mezzo guidato dal ricorrente. 3. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo sorretto da considerazioni non illogiche e comunque non contrastanti con i criteri ermeneutici fissati dalla sentenza rescindente, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi richiamare la condivIsa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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