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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02366/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 642 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (commesso il 29 luglio 2007), concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente assume l'inosservanza delle norme processuali e della legge penale, prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che nel caso di specie non è maturata la prescrizione, segnatamente in quanto è stata ritenuta la recidiva qualificata (sia pure con giudizio di equivalenza), circostanza ad effetto speciale di cui pure occorre tenere contro e cui consegue l'aumento di due terzi del termine di prescrizione (cfr. art. 161, comma 2, cod. pen.; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 642 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (commesso il 29 luglio 2007), concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente assume l'inosservanza delle norme processuali e della legge penale, prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che nel caso di specie non è maturata la prescrizione, segnatamente in quanto è stata ritenuta la recidiva qualificata (sia pure con giudizio di equivalenza), circostanza ad effetto speciale di cui pure occorre tenere contro e cui consegue l'aumento di due terzi del termine di prescrizione (cfr. art. 161, comma 2, cod. pen.; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02366/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris