CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 agosto 2026
Cassazione n. 24808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.M.A. [OSCURATO:PERSONA] E L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -nonchéRAFFAELE SCOGNAMIGLIO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; CARLOIODICE; LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A.; [OSCURATO:PERSONA]; REGIONECAMPANIA;- intimati -nel giudizio pendente presso il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G. n. 29324/2021.Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI.1. La S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(di seguito SMA) ha convenuto [OSCURATO:PERSONA], Lorenzo DiDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CarloIodice dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentire accertare laresponsabilità dei convenuti - nelle rispettive qualità di amministratori (loScognamiglio dal 9/12/2013 al 18/1/2017, lo Iacolare e il [OSCURATO:PERSONA] dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29/3/2018) e di componenti il collegio sindacale della SMA([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/3/2017, e loIodice dal 15/10/2013 al 30/3/2017) – per le violazioni di legge e distatuto concernenti i propri obblighi di amministrazione e di controllo, conNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026la conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei dannicomplessivamente subiti dalla società attrice.2. Secondo la prospettazione della SMA (società a totalepartecipazione della Regione Campania, avente ad oggetto lo svolgimentodi attività finalizzate alla tutela ambientale nel territorio campano), nelcorso dell’assemblea della società tenuta in data 28/2/2019 – rivoltaall’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi degli anni 2013-2017,nonché della situazione patrimoniale al 31/10/2018 – era emersa unagravissima situazione deficitaria della società sin dal 2013, la cuiformazione doveva ritenersi imputabile alle persistenti inerzie e aicomportamenti gravemente imprudenti tenuti dagli organi societari e daicomponenti del collegio sindacale, con la conseguente integrazione deipresupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti deglistessi, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c. e dell’art. 2407 c.c., che venivapertanto posta ad oggetto del descritto atto di citazione dinanzi alTribunale di Napoli.3. Nel corso di tale giudizio venivano ulteriormente chiamati in causaAnna Ferrazzano (in qualità di componente per un breve arco temporaledel consiglio di amministrazione della SMA) che si costituiva in giudizio,nonché la Regione Campania (quale socio unico della società) cherimaneva contumace, oltre alle compagnie di assicurazione indicate inepigrafe.4. In pendenza di tale giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoex artt. 41 e 374 e segg. c.p.c. dinanzi a queste Sezioni Unite civili dellaCorte di cassazione, affinché sia affermata in via preventiva lagiurisdizione esclusiva della Corte dei conti, sezione giurisdizionale dellaCampania, in luogo dell’adito Tribunale di Napoli, quale giudice dotato dicognizione sulla descritta azione di responsabilità introdotta dalla SMA.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatociascuno un proprio controricorso, concludendo, in adesione alNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Ferrazzano, perl’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, sezionegiurisdizionale della Campania.6. La S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha depositato controricorso, concludendo per la dichiarazione diinammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso per regolamentopreventivo di giurisdizione proposto dalla Ferrazzano.7. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.8. Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, instando per l’affermazione della giurisdizione dellaCorte dei conti.9 La S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il proposto regolamento di giurisdizione, [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento della giurisdizione della Corte dei conti, muovendodalle caratteristiche della [OSCURATO:SOCIETA]. come società in house providing.A fondamento di tale qualificazione, la ricorrente evidenzia il requisitodell’integrale appartenenza del capitale sociale della SMA in capo allaRegione Campania; le previsioni statutarie della società volte a escluderela possibilità dell’ingresso di privati nel capitale sociale; la destinazionedell’oggetto sociale al prevalente svolgimento di attività in favoredell’amministrazione regionale; l’attribuzione, in capo alla Regione, dipieni poteri di programmazione, indirizzo, controllo strategico e digestione (secondo il principio del c.d. ‘controllo analogo’).Ciò posto, secondo la ricorrente, a fronte di tale qualificazione dellaSMA quale società in house, l’azione di responsabilità promossa da dettasocietà, pur formalmente di carattere privatistico, avrebbe ad oggettodanni arrecati al patrimonio di una società integralmente pubblica, cheNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026gestisce risorse pubbliche e che svolge attività di rilievo pubblicistico, conla conseguenza che la responsabilità degli amministratori e dei sindaciassume la natura di responsabilità amministrativo-contabile comepacificamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimitàdelle Sezioni Unite della Corte di cassazione.Peraltro, secondo la ricorrente, essendo già stato prospettato, nelcorso delle indagini tecniche condotte in sede di merito, anche un profilodi responsabilità della Regione Campania, quali socio unico, lagiurisdizione contabile risulterebbe ancora più evidente, poiché laresponsabilità riguarderebbe anche gli amministratori dell’ente pubblicoche avrebbero omesso di esercitare i propri diritti di soci, pregiudicandocosì il valore della partecipazione sociale e le finalità pubbliche perseguite.2. Diversamente dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Scognamiglio -che hanno concluso, in adesione alle argomentazioni sostenute dallaha invocato la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso,evidenziando, al di là dei difetti di autosufficienza dell’atto, l’erroneità dellaprospettazione della Ferrazzano nella parte in cui ha qualificato la SMAcome società in house, atteso che lo statuto della società vigente primadel 1 marzo 2017 non conteneva alcun divieto di ingresso dei soci privati(nella specie introdotto solamente a partire da detta data), con laconseguenza che tale requisito, essenziale ai fini della qualificazione dellasocietà come società in house, non risultava vigente al momento dellecondotte illecite contestate a carico dei convenuti.In ogni caso, pur quando volesse qualificarsi la SMA alla stregua di unasocietà in house, il riconoscimento della giurisdizione contabile nonvarrebbe a escludere la giurisdizione del giudice ordinario, cherisulterebbe concorrente in ragione della ben nota diversità tra l’azionecontabile, destinata alla tutela dell’interesse pubblico generale, e l’azioneNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026sociale esperita nei confronti degli amministratori dei sindaci e destinataalla tutela dell’interesse della società con funzione risarcitoria.3. Osserva il Collegio come le affermazioni sostenute dalla ricorrente afondamento del proposto regolamento preventivo di giurisdizione sianoprive di fondamento.Dev’essere preliminarmente segnalata la sostanziale irrilevanza, ai finidell’odierna decisione, dell’indagine concernente la sussistenza, in capoalla SMA (ed, eventualmente, in relazione a specifici periodi temporali),dei requisiti indispensabili ai fini della relativa qualificazione alla stregua diuna società in house, assumendo carattere dirimente, in questa sede,l’argomentazione - qui correttamente sostenuta dalla SMA - volta asostenere la reciproca (relativa) indipendenza dell’azione civilisticaavanzata dalla società danneggiata con l’eventuale azione del Procuratoredella presso la Corte dei conti per il risarcimento del danno erarialeprovocato a carico della società.Al riguardo, varrà rammentare come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in tema digiurisdizione della Corte dei conti, l’azione di responsabilità per dannoerariale - in cui il pregiudizio, quale diretta o indiretta conseguenzadell’atto o del comportamento del pubblico dipendente, si realizza in unindebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di sommespettanti all’amministrazione oppure nella compromissione di interessipubblici di carattere generale, connessi all'equilibrio economico efinanziario dello Stato - e quella civilistica, di natura risarcitoria, sonoreciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fattimateriali, perché la prima ha una funzione prevalentemente sanzionatoria,mentre la seconda ha finalità riparatoria e compensativa; ne consegue cheeventuali interferenze tra i giudizi non integrano una questione digiurisdizione, bensì di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi algiudice contabile, a meno che non sia contestata dinanzi alla Corte deiNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026conti la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, inrelazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere dellaresponsabilità amministrativa contestata dal Procuratore contabile (cfr.Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 9988 del 14/4/2023, Rv. 670947 – 01; conf.Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 36205 del 23/11/2021, Rv. 662886 – 01;Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 4883 del 19/2/2019, Rv. 653017 - 01).4. È appena il caso di segnalare, peraltro, come l’indipendenza cosìindividuata tra le due azioni, mentre assume un significato certamentedirimente sul piano qualificativo (rilevante, come nella specie, sul pianodella determinazione del plesso giurisdizionale chiamato a conoscerle),chiede d’essere opportunamente modulata in relazione agli effetti concretiche dall’esercizio di tali azioni possano eventualmente derivare, nonpotendo evidentemente escludersi la possibile interferenza degli effetticonnessi al positivo esperimento di tali iniziative giudiziarie sul piano dellareciproca dimensione esecutiva.5. Nel caso di specie, la tesi sostenuta dall’odierna ricorrente, mentreda un lato presupporrebbe che l'azione proposta dalla SMA nei confrontidei propri amministratori e sindaci (al fine di farne valere la responsabilitàper i danni cagionati nell’esercizio delle proprie funzioni) si identifichi ecoincida con l'azione per responsabilità amministrativa che il ProcuratoreGenerale della Corte dei conti può proporre dinanzi al giudice contabile perdanno erariale, dall'altro comporterebbe l’impossibilità, per la SMA, diagire autonomamente per i danni subiti, non spettando al giudiceordinario alcuna potestas iudicandi (e quindi alcuna giurisdizione), stantela sempre possibile eventualità che il Procuratore contabile proponga dettaazione per danno erariale.E tuttavia - come già rilevato - l'azione proponibile dal Procuratorecontabile non s’identifica con quella che l’amministrazione (o una societàin house) può autonomamente promuovere nei confronti degli autori delNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026danno, notevoli essendo le differenze tra il giudizio contabile dinanzi allaCorte dei conti e quello civile.Nel giudizio contabile, infatti, il Procuratore generale della Corte deiconti non agisce quale rappresentante o sostituto dell'amministrazione (odella società in house) danneggiata, bensì propriamente quale pubblicoministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di unafunzione obiettiva e neutrale rivolta alla repressione degli illecitiamministrativi produttivi di danni erariali, rappresentando un interessedirettamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoiaspetti generali e indifferenziati, e non quindi l'interesse particolare econcreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altrienti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue,siano pure convergenti con il primo (Corte cost. n. 104 del 1989, n. 1 del2007, n. 291 del 2008).Né tale azione del Procuratore generale, a carattere necessario,potrebbe mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dallesingole amministrazioni o società danneggiate (Cass., Sez. Un., 18dicembre 2014, n. 26659; Cass., Sez. Un., 15 febbraio 1990, n. 2614), lequali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azionecivilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il propriointeresse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici checiascuna di esse persegue (Cass., Sez. Un., 10 settembre 2013, n.20701), non essendo neppure in astratto ipotizzabile che a detti soggettisia impedito di agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti einteressi (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche normederogatorie. E neppure per impedire all'amministrazione (o società)creditrice di agire davanti al giudice ordinario potrebbe farsi leva sulladisposizione di cui all'art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (estesa dallalegge 8 giugno 1990, n. 142, ai dipendenti e amministratori degli entilocali), che assoggetta alla giurisdizione contabile i funzionari e impiegatiNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026pubblici autori per colpa di danno allo Stato e ad altra amministrazione,essendo detta giurisdizione ammessa dall'art. 52 pur sempre «nei casi emodi previsti dalla legge».La tesi dell’odierna ricorrente presenta, inoltre, l'ulteriore incongruenzadi supporre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito purequando la giurisdizione della Corte dei conti non sia stata radicata, quandoil Procuratore contabile non abbia (o non abbia ancora) esercitato l'azioneerariale, essendo il Pubblico Ministero contabile l'unico soggettolegittimato ad esercitarla, «sulla base di specifica e concreta notizia didanno», come previsto dagli artt. 51 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174(codice di giustizia contabile) e 17, comma 30-ter, del d.l. 1 luglio 2009,n. 78, conv. in legge 3 agosto 2009, n. 102, non rientrando i giudizi diresponsabilità amministrativa tra i «giudizi ad istanza di parte».6. La conclusione raggiunta deve infine ritenersi coerente con lagiurisprudenza costituzionale che è costante nel riservare alladiscrezionalità del legislatore ordinario la puntuale definizione del limitefunzionale delle attribuzioni della Corte dei conti e della sua giurisdizione,la quale non opera automaticamente in base al disposto costituzionale,anche in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa,non essendo la Corte dei conti «il giudice naturale della tutela degliinteressi pubblici e della tutela da danni pubblici» (Corte cost. n. 355 del2010, n. 46 del 2008, n. 641 del 1987).7. In conclusione, dev’essere in questa sede affermata la giurisdizionedel giudice ordinario, e le parti vanno rimesse davanti al Tribunale diNapoli, dinanzi al quale pende la lite oggetto dell’odierno giudizio, il qualeprovvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 10078/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 24808/2026Data pubblicazione 27/08/2026Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzial Tribunale di Napoli, giudice procedente, il quale provvederà altresì allaregolazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola