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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02268/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l'insufficienza della stessa, per la forzatura del dato interpretativo, per il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado; che la doglianza non appare riconducibile alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., in quanto meramente enunciata, priva di specificità, del tutto sganciata da una critica alla motivazione della sentenza; che, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione anche maturata - diversamente dal caso di specie - in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre eara 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l'insufficienza della stessa, per la forzatura del dato interpretativo, per il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado; che la doglianza non appare riconducibile alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., in quanto meramente enunciata, priva di specificità, del tutto sganciata da una critica alla motivazione della sentenza; che, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione anche maturata - diversamente dal caso di specie - in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre eara 2024.
Sentenza Cassazione n. 02268/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris