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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12432/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 ottobre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, e 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il percorso giustificativo del Tribunale sarebbe, secondo la difesa, meramente apparente, limitandosi a rinviare all'ordinanza genetica, senza precisare le concrete modalità della condotta di ricezione.

2.2. Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e 3-7, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, dal momento che sarebbe stata non correttamente valorizzata la tenuta del registro di carico e scarico, laddove, invece, la disciplina vigente per i cosiddetti [OSCURATO:PERSONA] non imporrebbe alcun registro, essendo obbligatorie solo le singole schede (regolarmente aggiornate, nel caso di specie).

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Lungi dal restare inottemperante al proprio onere motivazionale, il Tribunale, concordando con le conclusioni del primo giudice, illustra adeguatamente la pregnanza contra reum della piattaforma investigativa, senza fallacie logiche e in coerenza con le specifiche emergenze procedimentali (pp. 2- 3, ove si ricostruisce la truffa ai danni di un anziano perpetrata da [OSCURATO:PERSONA], che immediatamente dopo la commissione del delitto contattò [OSCURATO:PERSONA] - con cui aveva una risalente collaborazione finalizzata alla compravendita di preziosi, come attestato dalla memoria del cellulare - e gli inviò la foto di uno dei gioielli fraudolentemente carpiti, ricevendone una risposta di pieno apprezzamento e concordando un incontro per la cessione).

Non incide sulla congruità dell'apparato argomentativo, a fortiori tenuto conto della fluidità di accertamento durante la fase delle indagini, la mancata indicazione dell'esatto momento della ricezione dei monili (circostanza, peraltro, ampiamente ricavabile dal contenuto delle suddette conversazioni).

Il primo motivo, che non muove doglianze rispetto a tali considerazioni, limitandosi ad eccepire un'inesistente carenza di motivazione, è, dunque, manifestamente infondato.

3.2. Il secondo motivo è oltremodo generico, non confrontandosi con l'effettiva portata argomentativa del passaggio contestato (che si limita a rilevare la concordanza delle considerazioni espresse sino ad allora in ordine alla nitida sussistenza della gravità indiziaria con gli accertamenti amministrativi che avevano rilevato irregolarità nella registrazione della merce, prescindendo completamente dalla doverosità o meno di tali adempimenti) e omettendo di illustrare l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento a carico, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue, solide emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).

4. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 ottobre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, e 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il percorso giustificativo del Tribunale sarebbe, secondo la difesa, meramente apparente, limitandosi a rinviare all'ordinanza genetica, senza precisare le concrete modalità della condotta di ricezione. 2.2. Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e 3-7, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, dal momento che sarebbe stata non correttamente valorizzata la tenuta del registro di carico e scarico, laddove, invece, la disciplina vigente per i cosiddetti [OSCURATO:PERSONA] non imporrebbe alcun registro, essendo obbligatorie solo le singole schede (regolarmente aggiornate, nel caso di specie). 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Lungi dal restare inottemperante al proprio onere motivazionale, il Tribunale, concordando con le conclusioni del primo giudice, illustra adeguatamente la pregnanza contra reum della piattaforma investigativa, senza fallacie logiche e in coerenza con le specifiche emergenze procedimentali (pp. 2- 3, ove si ricostruisce la truffa ai danni di un anziano perpetrata da [OSCURATO:PERSONA], che immediatamente dopo la commissione del delitto contattò [OSCURATO:PERSONA] - con cui aveva una risalente collaborazione finalizzata alla compravendita di preziosi, come attestato dalla memoria del cellulare - e gli inviò la foto di uno dei gioielli fraudolentemente carpiti, ricevendone una risposta di pieno apprezzamento e concordando un incontro per la cessione). Non incide sulla congruità dell'apparato argomentativo, a fortiori tenuto conto della fluidità di accertamento durante la fase delle indagini, la mancata indicazione dell'esatto momento della ricezione dei monili (circostanza, peraltro, ampiamente ricavabile dal contenuto delle suddette conversazioni). Il primo motivo, che non muove doglianze rispetto a tali considerazioni, limitandosi ad eccepire un'inesistente carenza di motivazione, è, dunque, manifestamente infondato. 3.2. Il secondo motivo è oltremodo generico, non confrontandosi con l'effettiva portata argomentativa del passaggio contestato (che si limita a rilevare la concordanza delle considerazioni espresse sino ad allora in ordine alla nitida sussistenza della gravità indiziaria con gli accertamenti amministrativi che avevano rilevato irregolarità nella registrazione della merce, prescindendo completamente dalla doverosità o meno di tali adempimenti) e omettendo di illustrare l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento a carico, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue, solide emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01). 4. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 12432/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris